CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 42952/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine da 4 a 7, par. 4.1, quanto al giudizio di responsabilità ed alla illecita destinazione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la pagina 8, par. 4.3, quanto al giudizio di bilanciamento); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato dovendosi reputare corretta, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta, al numero di dosi ricavabili (10.876), la qualificazione giuridica della condotta criminosa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ,— tensor Il PresidJnte