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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48599/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 640, 61 n. 7 cod. pen. e l'altro la violazione di norma processuale in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per insufficiente motivazione in ordine all'erronea valutazione della prova, sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che i predetti motivi sono costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza); osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione di agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., atteso che la Corte territoriale ha già espresso la propria pertinente motivazione sul punto alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d& iso in Roma, il 12/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 640, 61 n. 7 cod. pen. e l'altro la violazione di norma processuale in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per insufficiente motivazione in ordine all'erronea valutazione della prova, sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che i predetti motivi sono costituti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza); osservato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione di agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., atteso che la Corte territoriale ha già espresso la propria pertinente motivazione sul punto alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d& iso in Roma, il 12/09/20
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