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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, conformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato a pagina 2 (v.

Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019 dep. 24/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963), ha evidenziato come l'esiguità del danno fosse stata già valorizzata per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, conformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamato a pagina 2 (v. Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019 dep. 24/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963), ha evidenziato come l'esiguità del danno fosse stata già valorizzata per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris