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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26297/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4334/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Acuto n. 61/63 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4098 /20 1 9 , pubblicata in data19 giugno 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2895/2012, accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato che l’attore, a seguito di rifornimento di carburante alla propria autovettura Mercedes, effettuato presso il distributore Total, sito in Roma, via dell’[OSCURATO:PERSONA], avesse subito, a causa della presenza di acqua nel gasolio, danni tecnici al motore del veicolo, per i quali aveva dovuto sostenere l’esborso di 6.023,00euro.

2. La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che ha ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento della domanda.

In particolare, i giudici d’appello hanno fondato la decisione sulle seguenti considerazioni: a) il Graziani aveva prodotto in giudizio la ricevuta di pagamento dell’importo di euro 70,00 presso il punto vendita Total di Roma e la carta fedeltà [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva l’accredito di punti per l’acquisto di “[OSCURATO:PERSONA]”; b) nessuno dei testi escussi aveva assistito al rifornimento di carburante; c) il gestore del distributore, imputato dei delitti di cui agli artt.640 e 641 cod. pen., a seguito di querela sporta dal Graziani e da altro cliente che pure lamentava un danno analogo, era stato assolto con sentenza del Tribunale penale di Roma n. 4517/12, perché il fatto non costituisce reato; d) il Graziani aveva dimostrato che il giorno 25 novembre 2006 aveva effettuato un rifornimento di carburante presso il punto di vendita Total di Roma, ma non che il prodotto acquistato fosse gasolio e che l’auto rifornita fosse la Mercedes di sua proprietà.

La Corte territoriale ha rileva to, altresì, che la società Tota le rg s.p.a. non aveva partecipato al giudizio penale che si era svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gestore del distributore, ed escluso che l’accertamento svolto in altro giudizio, di per sé e in difetto di altri riscontri, potesse costituire prova decisiva in questo giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi.

Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., pur ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, d educendo la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. civ., il ricorrente contesta al giudice d’appello di avere omesso di prendere in esame la sentenza penale e di valutare le dichiarazionitestimoniali raccolte in primo grado.

Rappresenta che la prova che il rifornimento effettuato avesse ad oggetto l’ erogazione di gasolio alla propria autovettura si evinceva dalla sentenza penale che, pur assolvendo il gestore del distributore, aveva confermato che l’autovettura era una Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] alimentata a gasolio, come emerso dalla consulenza espletata in sede penale e dalle testimonianze rese in quella sede.

Addebita, pertanto, alla Corte territoriale di non avere fatto buon governo delle norme evocate nella rubrica del motivo in disamina, perché aveva trascurato elementi probatori univoci che dimostravano la lamentata alterazione del gasolio erogato.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. Va anzitutto osservato che ess a risulta formulat a in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, alla «sentenza n. 4517/12del Tribunale penale di Roma››, al verbale di udienza del 27 novembre del giudizio di primo grado, nel corso della quale veniva sentito il teste Lupi, alla consulenza tecnica disposta nel giudizio penale e alle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da Uwieche, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dallo stesso odierno ricorrente], limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v. in particolarela sentenza penale), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, sicché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez.

U, 19/04/2016, n. 7701).

A tale stregua, il ricorrente non deduc e l a formulat a censura in modo da renderla chiar a ed intellegibil e in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (Cass., sez. 3, 18/ 0 4/2006, n. 8932; Cass., sez. 3, 20/ 0 1/2006, n. 1108; Cass., sez. 3, 0 8/11/2005, n. 21659; Cass., sez. 2, 02/08/2005, n. 16132; Cass., sez. 3, 25/ 0 2/2004, n. 3803; Cass., sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., sez. 3, 12/ 0 5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v.

Cass., sez. 3, 24/03/2003, n. 3158; Cass., sez. 3, 25/08/2003, n. 12444; Cass., sez. 2, 20/01/1995, n. 1161).

1.3. Va, peraltro, osservato come il ricorrente neppure abbia specificato se la sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Roma, di cui si lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di appello, fosse passata in giudicato e che , in ogni caso, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass., sez. 3, 25/11/2021, n. 36638; Cass., sez. 3, 11/03/2016, n. 4764; Cass.,sez.

L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., sez. 3, 31/05/2010, n. 13212; Cass.,sez. 3, 14/02/2006, n. 3193).

1.4. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis,Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9055; Cass., sez. 6 - 3, 04/11/2021, n. 31600; Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19521; Cass. , sez. 2, 06/12/2022, n. 35782; Cass., sez. 2, 12/02/2021, n. 3689; Cass., sez. 3, 05/05/2020, n. 8459; Cass., sez. 2, 04/07/2019, n. 18025; Cass., sez. 1, 01/09/ 2015, n. 17392; Cass., sez. 2, 20/01/2017, n. 1593; Cass., sez. 1, 07/05/2014, n. 9843; Cass., sez.

L, 30/01/2013, n. 2168; Cass., sez. 3, 02/07/2010, n. 15714; Cass., sez.

L, 05/12/2008, n. 28855; Cass., sez. 3, 26/06/2007, n. 14766; Cass., sez. 2, 11/08/1999, n. 8585).

Da tali principi la Corte d’appello non si è discostata, in quanto ha escluso che l’accertamento reso nel giudizio penale potesse assurgere a prova decisiva nel presente giudizio, ‹‹in difetto di altri validi riscontri››; e tale valutazione operata dal giudice di merito non è stata in questa sede idoneamente attinta.

2. Con il secondo motivo, denunziando, in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., il ricorrente ribadisce che il percorso motivazionale della decisione gravata è viziata, in quanto la circostanza che l’autovettura Mercedes alimentata a gasolio si fosse rifornita il giorno 25 novembre 2006 presso la stazione Total di via dell’[OSCURATO:PERSONA] era conclamata dalle risultanze istruttorie di entrambi i giudizi – penale e civile – che il giudice d’appello aveva trascurato di prendere in esame.

Il motivo è inammissibile, in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 05/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass. , sez. 6 -3, 21/02/2018, n. 4241 ; Cass., sez. 3, 29/05/ 2018, n. 13395; Cass., sez. 6 -3, 31/08/2020, n. 18092).

Il ricorrente non si duole di un'indebita inversione di tale onere, mapiuttosto ascrive al giudice di merito di non avere adeguatamente valutato le risultanze del processo penale e di quello civile.

Ebbene, l'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua non integra violazione dell'art. 2697 c od. civ., ma , eventualmente, un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente negli angusti limiti del riformulato art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ . , vizio nemmeno adombrato dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Omesso esame exart. 360, n. 5, c.p.c. dell’esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutato invece nel giudizio dinanzi al Tribunale, unitamente a quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché non espressamente citati››.

Sostiene che il Tribunale, dalle testimonianze richiamate in rubrica, aveva tratto le conseguenze che il rifornimento effettuato si riferisse proprio all’autovettura Mercedes e che nell’immediatezza del rifornimento l’auto avesse presentato problemi tecnici al motore, successivamente riscontrati presso l’autofficina Mercedes.

La censura è inammissibile.

Anche se l 'omesso esame di elementi istruttori può , in tesi, integrare l'omesso esame circa il fatto storico , r esta tuttavia fermo che, anche per ciò che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori secondo la nuova disposizione dell'art. 360, primo comma,n. 5 , c od. proc. civ., deve essere osservato il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., essendo inibito al giudice di legittimità l'accesso agli atti del processo.

Il ricorrente ha, quindi, l'onere di indicare specificamente il contenuto della prova trascurata dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez.

U, n. 2019/34469; Cass., sez. 6 -5, 0 3 /01/ 2014, n. 48; Cass., sez. 3, 31 /07/ 2012, n. 13677; Cass., sez. 6 -L, 30/07/2010, n. 17915).

Il ricorrente si èlimitato a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, assumendo che essa si fonda sulle dichiarazioni rese da alcuni testi, ma ha omesso di trascrivere il contenuto delle testimonianze dalle quali poter desumere il fatto storico il cui esame sarebbe stato trascuratodal giudice di merito.

Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio denunciato, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dl 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4334/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c.: , elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Acuto n. 61/63 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 4098 /20 1 9 , pubblicata in data19 giugno 20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2895/2012, accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo provato che l’attore, a seguito di rifornimento di carburante alla propria autovettura Mercedes, effettuato presso il distributore Total, sito in Roma, via dell’[OSCURATO:PERSONA], avesse subito, a causa della presenza di acqua nel gasolio, danni tecnici al motore del veicolo, per i quali aveva dovuto sostenere l’esborso di 6.023,00euro. 2. La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che ha ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento della domanda. In particolare, i giudici d’appello hanno fondato la decisione sulle seguenti considerazioni: a) il Graziani aveva prodotto in giudizio la ricevuta di pagamento dell’importo di euro 70,00 presso il punto vendita Total di Roma e la carta fedeltà [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva l’accredito di punti per l’acquisto di “[OSCURATO:PERSONA]”; b) nessuno dei testi escussi aveva assistito al rifornimento di carburante; c) il gestore del distributore, imputato dei delitti di cui agli artt.640 e 641 cod. pen., a seguito di querela sporta dal Graziani e da altro cliente che pure lamentava un danno analogo, era stato assolto con sentenza del Tribunale penale di Roma n. 4517/12, perché il fatto non costituisce reato; d) il Graziani aveva dimostrato che il giorno 25 novembre 2006 aveva effettuato un rifornimento di carburante presso il punto di vendita Total di Roma, ma non che il prodotto acquistato fosse gasolio e che l’auto rifornita fosse la Mercedes di sua proprietà. La Corte territoriale ha rileva to, altresì, che la società Tota le rg s.p.a. non aveva partecipato al giudizio penale che si era svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gestore del distributore, ed escluso che l’accertamento svolto in altro giudizio, di per sé e in difetto di altri riscontri, potesse costituire prova decisiva in questo giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi. Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., pur ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, d educendo la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. civ., il ricorrente contesta al giudice d’appello di avere omesso di prendere in esame la sentenza penale e di valutare le dichiarazionitestimoniali raccolte in primo grado. Rappresenta che la prova che il rifornimento effettuato avesse ad oggetto l’ erogazione di gasolio alla propria autovettura si evinceva dalla sentenza penale che, pur assolvendo il gestore del distributore, aveva confermato che l’autovettura era una Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA] alimentata a gasolio, come emerso dalla consulenza espletata in sede penale e dalle testimonianze rese in quella sede. Addebita, pertanto, alla Corte territoriale di non avere fatto buon governo delle norme evocate nella rubrica del motivo in disamina, perché aveva trascurato elementi probatori univoci che dimostravano la lamentata alterazione del gasolio erogato. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Va anzitutto osservato che ess a risulta formulat a in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, alla «sentenza n. 4517/12del Tribunale penale di Roma››, al verbale di udienza del 27 novembre del giudizio di primo grado, nel corso della quale veniva sentito il teste Lupi, alla consulenza tecnica disposta nel giudizio penale e alle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da Uwieche, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dallo stesso odierno ricorrente], limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v. in particolarela sentenza penale), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, sicché la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701). A tale stregua, il ricorrente non deduc e l a formulat a censura in modo da renderla chiar a ed intellegibil e in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (Cass., sez. 3, 18/ 0 4/2006, n. 8932; Cass., sez. 3, 20/ 0 1/2006, n. 1108; Cass., sez. 3, 0 8/11/2005, n. 21659; Cass., sez. 2, 02/08/2005, n. 16132; Cass., sez. 3, 25/ 0 2/2004, n. 3803; Cass., sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., sez. 3, 12/ 0 5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., sez. 3, 24/03/2003, n. 3158; Cass., sez. 3, 25/08/2003, n. 12444; Cass., sez. 2, 20/01/1995, n. 1161). 1.3. Va, peraltro, osservato come il ricorrente neppure abbia specificato se la sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Roma, di cui si lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice di appello, fosse passata in giudicato e che , in ogni caso, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass., sez. 3, 25/11/2021, n. 36638; Cass., sez. 3, 11/03/2016, n. 4764; Cass.,sez. L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., sez. 3, 31/05/2010, n. 13212; Cass.,sez. 3, 14/02/2006, n. 3193). 1.4. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis,Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9055; Cass., sez. 6 - 3, 04/11/2021, n. 31600; Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19521; Cass. , sez. 2, 06/12/2022, n. 35782; Cass., sez. 2, 12/02/2021, n. 3689; Cass., sez. 3, 05/05/2020, n. 8459; Cass., sez. 2, 04/07/2019, n. 18025; Cass., sez. 1, 01/09/ 2015, n. 17392; Cass., sez. 2, 20/01/2017, n. 1593; Cass., sez. 1, 07/05/2014, n. 9843; Cass., sez. L, 30/01/2013, n. 2168; Cass., sez. 3, 02/07/2010, n. 15714; Cass., sez. L, 05/12/2008, n. 28855; Cass., sez. 3, 26/06/2007, n. 14766; Cass., sez. 2, 11/08/1999, n. 8585). Da tali principi la Corte d’appello non si è discostata, in quanto ha escluso che l’accertamento reso nel giudizio penale potesse assurgere a prova decisiva nel presente giudizio, ‹‹in difetto di altri validi riscontri››; e tale valutazione operata dal giudice di merito non è stata in questa sede idoneamente attinta. 2. Con il secondo motivo, denunziando, in relazione all’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., il ricorrente ribadisce che il percorso motivazionale della decisione gravata è viziata, in quanto la circostanza che l’autovettura Mercedes alimentata a gasolio si fosse rifornita il giorno 25 novembre 2006 presso la stazione Total di via dell’[OSCURATO:PERSONA] era conclamata dalle risultanze istruttorie di entrambi i giudizi – penale e civile – che il giudice d’appello aveva trascurato di prendere in esame. Il motivo è inammissibile, in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 05/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass. , sez. 6 -3, 21/02/2018, n. 4241 ; Cass., sez. 3, 29/05/ 2018, n. 13395; Cass., sez. 6 -3, 31/08/2020, n. 18092). Il ricorrente non si duole di un'indebita inversione di tale onere, mapiuttosto ascrive al giudice di merito di non avere adeguatamente valutato le risultanze del processo penale e di quello civile. Ebbene, l'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua non integra violazione dell'art. 2697 c od. civ., ma , eventualmente, un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente negli angusti limiti del riformulato art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ . , vizio nemmeno adombrato dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Omesso esame exart. 360, n. 5, c.p.c. dell’esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], correttamente valutato invece nel giudizio dinanzi al Tribunale, unitamente a quello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché non espressamente citati››. Sostiene che il Tribunale, dalle testimonianze richiamate in rubrica, aveva tratto le conseguenze che il rifornimento effettuato si riferisse proprio all’autovettura Mercedes e che nell’immediatezza del rifornimento l’auto avesse presentato problemi tecnici al motore, successivamente riscontrati presso l’autofficina Mercedes. La censura è inammissibile. Anche se l 'omesso esame di elementi istruttori può , in tesi, integrare l'omesso esame circa il fatto storico , r esta tuttavia fermo che, anche per ciò che concerne la doglianza sul mancato esame degli elementi istruttori secondo la nuova disposizione dell'art. 360, primo comma,n. 5 , c od. proc. civ., deve essere osservato il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., essendo inibito al giudice di legittimità l'accesso agli atti del processo. Il ricorrente ha, quindi, l'onere di indicare specificamente il contenuto della prova trascurata dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., sez. U, n. 2019/34469; Cass., sez. 6 -5, 0 3 /01/ 2014, n. 48; Cass., sez. 3, 31 /07/ 2012, n. 13677; Cass., sez. 6 -L, 30/07/2010, n. 17915). Il ricorrente si èlimitato a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, assumendo che essa si fonda sulle dichiarazioni rese da alcuni testi, ma ha omesso di trascrivere il contenuto delle testimonianze dalle quali poter desumere il fatto storico il cui esame sarebbe stato trascuratodal giudice di merito. Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio denunciato, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dl 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 26297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris