CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 settembre 2016
Cassazione n. 18198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22746/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39-F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETOdi TRIBUNALE CUNEO n. 5189/2015 depositata i l 05/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro il decreto del 5 settembre 2016 con cui il Tribunale di Cuneo, nel respingere la sua opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto l’inefficacia ai sensi dell’articolo 67, primo comma, numero 4, della legge fallimentare, delle ipoteche giudiziali iscritte su diversi beni immobili della società in bonis in forza di decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 462.495,68. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. 3. ― Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo è svolto sotto la rubrica: « Violazione di legge: non applicabilità dell’art. 168 L.F.». Il secondo mezzo è svolto sotto la rubrica: «Violazione di legge: non applicabilità dell’art. 69 bis, comma 2, L.F.». Il terzo mezzo è svolto sotto la rubrica: «Violazione di legge: errata applicazione dell’art. 67, II comma L.F. in relazione agli artt. 2697 –2727 e 2729 c.c.». Il quarto mezzo denuncia: «Violazione di legge: errata applicazione degli artt. 2855-2846 c.c.». [OSCURATO:PERSONA] 5. ― [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso perché mancante di motivi specifici, riconducibili alla previsione del combinato disposto degli articoli 360, 361 e 366 c.p.c.: l’eccezione va però disattesa, giacché il ricorso consente in effetti di comprendere agevolmente la consistenza delle violazioni di legge che il ricorrente ha addebitato al Tribunale. 6. ― Il ricorso è inammissib ile per altre ragioni. 6.1. ― Va dapprima esaminato il secondo mezzo, che è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha insinuato il proprio credito al passivo fallimentare assumendone (per quanto qui rileva) il rango ipotecario in forza di ipoteche iscritte sulla base del menzionato decreto ingiuntivo il 24 gennaio 2014, cui era seguita domanda di concordato in bianco proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 17 febbraio 2014, dichiarata inammissibile dal Tribunale con contestualepronuncia di fallimento in data 29 agosto 2014. Ritenuta l’inefficacia dell’iscrizione in sede di formazione dello stato passivo, e proposta opposizione dal creditore, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che l’inefficacia trovasse fondamento sia sull’articolo 168 della legge fallimentare, sia sull’articolo 69 bis , secondo comma, della stessa legge, versandosi in ipotesi di consecuzione di procedure e non avendo il Cagliero provato l’inscientia decoctionis, attesa l’inammissibilità ed irrilevanza delle prove dedotte sul punto, ed anzi la certezza, sulla base degli elementi istruttori disponibili, che egli ben conoscesse la situazione di insolvenza della società poi fallita. A fronte di ciò, si sostiene nel secondo mezzo che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 69 bis , secondo comma, della legge fallimentare, dal momento che, trattandosi di domanda di concordato in bianco non ammessa, non si dava consecuzione tra la procedura minore e quella fallimentare. Questa tesi è però destituita di fondamento. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in epoca antecedente all’introduzione dell’articolo 69 bis, secondo comma, della legge fallimentare, il termine per la proposizione dell'azione revocatoria decorreva dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il quale accerta con una pronuncia giurisdizionale la situazione dell'impresa (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970). Ma ― si spiega nella medesima pronuncia ― « se questo era il diritto vivente risalente al periodo anteriore al nuovo art. 69-bis l.f. … la situazione muta con il 2012. È stata … introdotta la nuova disposizione dell'art. 69-bis, comma 2, I.f. … con la quale si è stabilito che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. ... 67, primo e secondo comma ... decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. La ratio della novità si collega alla possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., ossia con riserva di disvelare in seguito la proposta ed il piano, norma del pari introdotta dall'art. 33.1, lett. b, n. 4, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134». Insomma, l’articolo 69 bis , secondo comma, della legge fallimentare àncora il termine a quo per il calcolo del periodo sospetto alla «data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», proprio in dipendenza della previsione, allora di nuova introduzione, del concordato in bianco. Sull’argomento non è il caso di dilungarsi, essendo sufficiente rammentare l’assetto della giurisprudenza della S.C. sul tema riassunta nella massima che segue: «In tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass. 13 dicembre 2022, n. 36354, alle cui considerazioni, ed alla giurisprudenza ivi richiamata, è sufficiente rinviare). Non v’è dubbio in definitiva, che debba dirsi superato, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, il diverso orientamento talora manifestatosi e del quale l’ultima decisione citata dà conto proprio al fine di decretarne il superamento. 6.2. ― Anche il terzo mezzo è inammissibile. Si tratta di un tentativo di ribaltare un accertamento di fatto attraverso il richiamo a norme che paradigmaticamente vengono pressoché didefault utilizzate a questo scopo, ossia gli articoli 2697 nonché 2727 e 2729 c.c.. Ma è agevole replicare che: -) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); -) l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219). Nel caso di specie certo nessun ribaltamento del riparto dell’onere probatorio può attribuirsi al giudice di merito, dal momento che l’onere della prova della incientia decoctionis è posto a carico del preteso creditore dall’articolo 67 della legge fallimentare, ed il giudizio ― fondat o tra l’altro su dichiarazioni provenienti dal medesimo interessato, oltre che da documentazione prodotta e richiamata nella decisione impugnata ― in ordine alla circostanza che il Cagliero fosse consapevole della «situazione di crisi della Beton» (pagina 7 della sentenza impugnata), avendo il Tribunale chiaramente inteso riferirsi all’insolvenza, come poco dopo precisato, rimane incensurabile in questa sede. 6.3. ― Il primo mezzo è assorbito: una volta verificato che la ratio decidendi fondata sull’applicazione dell’articolo 69 bis della legge fallimentare resiste all’impugnazione, è superfluo misurarsi sull’ulteriore ratio decidendi adottata dal Tribunale, in relazione all’articolo 168 della stessa legge. 6.4. ― Il quarto mezzo è anch’esso assorbito: lo stesso concerne infatti il diniego di ammissione delle spese per le iscrizioni ipotecarie, e dunque cade per effetto dell’inammissibilità delle censure concernenti la loro inefficacia. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente