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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 1978

Cassazione n. 37084/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, emessa il 20 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione al reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall'accettazione di quest'ultimo.

3. [OSCURATO:PERSONA], verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rileva che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01).

Ne consegue che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della querela, con consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo in senso contrario l'atto di remissione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Revoca le statuizioni civili.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, emessa il 20 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione al reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall'accettazione di quest'ultimo. 3. [OSCURATO:PERSONA], verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rileva che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01). Ne consegue che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della querela, con consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo in senso contrario l'atto di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deci
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