CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comuni-cazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato.-ricorrente-CONTROComune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alcontroricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'in-dirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-1 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila n. 1759/2023, de-positata il 15/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. A seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, Coin-gas stipulava con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Angelo il contratto perl'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione delgas naturale nel territorio comunale, con durata fissata in 12 anni,con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].All'esito di operazioni societarie, nella titolarità della concessionesubentrava la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che risultava concessionaria alla sca-denza contrattuale del 30/6/2016.Con nota del 31/3/2016 la [OSCURATO:PERSONA] Reti, consapevole dell'appros-simarsi della scadenza del contratto di concessione e del proprio ob-bligo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, diproseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria am-ministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento,chiedeva al Comune un «preventivo ed urgente incontro al fine didefinire gli aspetti inerenti la prosecuzione del servizio fino al suben-tro del nuovo gestore in adempimento alla normativa di settore».Il Comune, però, con lettera del 27/6/2016, insisteva nel richie-dere il pagamento del canone previsto nel contratto di servizio ormaiscaduto.Seguiva un'interlocuzione tra le parti.Successivamente, il Comune provvedeva ad emettere le fatturerelative ai canoni per il periodo dall'ottobre 2016 fino al 31 dicembre2017.2 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/20262. In ragione del mancato pagamento, il Comune promuovevagiudizio arbitrale, chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Reti al pagamentodi euro 369.050,00, a titolo di canoni dall'ottobre 2016 al 31 dicem-bre 2017, quantificata sulla base dell'automatica applicazione diquanto previsto nel contratto scaduto.3. Si costituiva nel giudizio arbitrale la società chiedendo il rigettodella domanda ed eccependo l'intervenuta scadenza del contratto,con le relative conseguenze giuridiche, ossia l'applicazione del re-gime di cui all'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000.4. Il collegio arbitrale, a seguito di CTU, emetteva il lodo in data20/9/2019, condannando [OSCURATO:PERSONA] Reti a pagare la differenza tra lesomme già versate e l'entità del canone rideterminato; il collegio,dunque, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di ridetermina-zione del canone nella fase post scadenza.5. Con atto di citazione del 16/12/2019 il Comune impugnava illodo dinanzi alla Corte d'appello, con un unico sostanziale motivo.Il Comune lamentava che il collegio arbitrale aveva, in realtà,disapplicato l'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del 2016, in basealla sua interpretazione letterale.Il canone, dunque, doveva rimanere quello previsto dal contrattoscaduto né si poneva un problema di alterazione dell'equilibrio sinal-lagmatico connesso alla proroga ex lege, «in quanto […] il manteni-mento dello stesso canone comporterebbe, per definizione, anche ilmantenimento dello stesso equilibrio economico-giuridico».6. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1759/2023, de-positata il 15/12/2023, accoglieva l'impugnazione principale, dichia-rando la nullità del lodo e rigettando l'impugnazione incidentale dellasocietà.Inoltre, decidendo nel merito, dichiarava il diritto del Comune apercepire dalla [OSCURATO:PERSONA] Reti il canone concessorio pattuito nel con-3 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/2026tratto, anche per il periodo di prosecuzione del servizio ex art. 14,comma 7, d.lgs. n. 164 2000, sino al subentro, in data 31/12/2017,del nuovo titolare della gestione.Con riferimento al merito della controversia, per quel che ancoraqui rileva, la Corte territoriale richiamava la norma di interpretazioneautentica (contenuta all'art. 1, comma 453, della legge n. 232 del2016), dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, affermando- contrariamente a quanto asserito dal collegio arbitrale - che il legi-slatore aveva «inteso obbligare il gestore uscente a corrisponderenel periodo di prorogatio ex lege il pagamento del canone previstoin contratto».Richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 239 del2021 che, pur reputando inammissibile la questione sollevata, avevasottolineato l'esistenza di poteri sostitutivi, rispetto a quelli deman-dati ai comuni, per contrastare l'inerzia dei soggetti pubblici, oltre aldisposto dell'art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, a presidiodell'equilibrio contrattuale.La società avrebbe dovuto presentare richiesta di revisione delcanone in sede giurisdizionale, ma tale richiesta «non avrebbe potutoriguardare il periodo antecedente rispetto alla proposizione della ri-chiesta di revisione in via giudiziale (essendo tale specifico rimedioesperibile in luogo del recesso, previsto espressamente dall'art. 165d.lgs. 50/2016, il quale evidentemente, una volta che l'Amministra-zione non abbia aderito alla richiesta di rinegoziazione, opera soloper il periodo successivo al suo esercizio, fermo restando l'obbligo dipagamento dell'originario canone per il periodo pregresso), ma soloil periodo successivo alla proposizione della relativa domanda (nellaspecie neanche il periodo successivo alla proposizione della domandagiudiziale, atteso che a partire dal 31/12/2017 alla [OSCURATO:PERSONA] Reti GAS è4 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/2026subentrato un diverso gestore e che la memoria di costituzione nelprocedimento è datata 10/11/2018)».La Corte territoriale, poi, si soffermava sulla circostanza che nes-suna delle richieste avanzate in via stragiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] Reticonteneva richiesta di revisione del canone sensi dell'art. 165,comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] Reti era tenuta al pagamento per il periododall'ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, nel periodo di proroga exlege, a pagare il canone previsto nel contratto nella misura comples-siva di euro 242.000,00 annui e di complessivi euro 369.050,00 peril periodo in considerazione.La domanda di revisione era stata presentata dalla società «solodopo essere stata evocata nella procedura arbitrale dal Comune diMosciano Sant'Angelo e non potendo la revisione giudiziale, comedetto, operare per periodi antecedenti alla proposizione della relativadomanda».Inoltre, la Corte d'appello reputava non condivisibile l'assuntodella [OSCURATO:PERSONA] Reti per il quale, alla luce del riferimento operato dalcontratto di concessione al contratto di servizio-tipo come fonti diintegrazione della disciplina negoziale, doveva essere preso in con-siderazione lo schema del contratto tipo di cui al D.M. del 5 del 2013,il quale escludeva, in regime di proroga, la previsione del pagamentodel canone pregresso, individuando con precisione, tra l'altro, all'art.5.5, anche i criteri da applicarsi per la determinazione del canonedovuto nella fase intercorrente tra la scadenza della concessione ela decorrenza del nuovo affidamento.Per la Corte d'appello, al riguardo, doveva rilevarsi «che loschema del contratto-tipo in discussione non si riferisce alla disci-plina dettata dall'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000, cui nonfa alcun riferimento».5 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/20267. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laEDMA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.8. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]An-gelo.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 1372 e 1374c.c., in riferimento all'art. 18 del contratto inter partes rep. 614 del23/6/2004; violazione o falsa applicazione dell'art. 14, commi 1 e 7,del d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 1, comma 453, legge n. 232/2016».2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamentala «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt.1175, 1366, 1374 e 1375 c.c., nonché dell'art. 1, comma 2-bis, leggen. 241/1990; violazione o falsa applicazione del combinato dispostodell'art. 19, comma 2, bis, legge n. 109/1994 e dell'art. 3, comma 8legge n. 415/1998, nonché dell'art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016; violazione o falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n.164/2000 e dell'art. 1, comma 453, legge n. 232/2016».3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.: violazione o falsa applicazione delle stesse norme sostan-ziali di cui al secondo motivo di impugnazione (ulteriori profili); vio-lazione o falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. e degli artt. 2697 e2907 c.c., nonché degli artt. 2934 e ss. e degli artt. 2964 e ss. c.c.».4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.: omesso esame del rifiuto totale di qualsiasi ri-6 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4837/2024Numero sezionale 3945/2025Numero di raccolta generale 11356/2026Data pubblicazione 27/04/2026negoziazione del canone da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]An-gelo, all'esito del tentativo di rinegoziazione esperito da [OSCURATO:SOCIETA].».5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto di rinunciaal ricorso.6. Il Comune controricorrente ha aderito alla rinuncia.7. L'adesione alla rinuncia esime dal provvedere in ordine allespese del giudizio.8. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnantenon vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato giàversato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5,12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n.31732). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino7 RG n. 4837/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio