CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38769/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 02/02/2021, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per appropriazione indebita. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato la condotta processuale dell'imputato, la particolare tenuità del fatto e la modesta entità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, focalizzando la sua attenzione sui suoi precedenti penali. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva motivato l'applicazione della recidiva senza la valutazione degli elementi che conducevano all'affermazione della sussistenza della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610). Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto della mancanza di elementi valutabili per la concessione del beneficio, evidenziando come il danno economico cagionato non poteva essere considerato irrilevante; pertanto, essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.3 della sentenza impugnata, osservando che i numerosi precedenti specifici dell'imputato fanno ritenere che la sua condotta costituisca uno sviluppo della sua determinazione a delinquere; trattasi di motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e pertanto esente da censure. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere e