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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08267/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 Novembre 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 12 Novembre 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche di porto di due coltelli a serramanico e condannati alla pena ritenuta di giustizia.2.

Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi.

Con i primi due motivi, fra loro connessi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all' art. 393 c.p.

Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia, non valutando adeguatamente i fatti e non considerando che le minacce era state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito spettante alla [OSCURATO:PERSONA], credito la cui sussistenza era stata riconosciuta dalla medesima persona offesa.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che la corte di merito aveva rigettato la relativa istanza sull' erroneo presupposto che il teste era stato citato tardivamente e che era stato già escusso dai carabinieri senza considerare che la citazione era regolarmente intervenuta e che il teste doveva essere escusso su ulteriori circostanze decisive.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con la quale ha ulteriormente dedotto in ordine alla erronea qualificazione delle condotte, al vizio per la mancata rinnovazione dell' istruttoria dibattimento ed alla carenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione contestato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a sua volta, tre motivi.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove acquisite ed alla ritenuta sussistenza di una condotta minatoria da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa.

Rileva che la corte di appello non aveva compiutamente valutato le dichiarazioni della vittima e non aveva considerato che il carattere minatorio del comportamento o della presenza dell'imputato nei confronti della persona offesa non era in alcun modo comprovato ed, anzi, sul punto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. 4 Maggio 2015 ed in quelle successive del 26 maggio aveva reso delle affermazioni contraddittorie ed, infine, sentito in sede dibattimentale, aveva precisato di non avere mai percepito alcuna minaccia da parte del Nardiello.

Assume che i giudici territoriali avevano finito per travisare le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento quanto al ruolo nella vicenda del Nardiello ed avevano, peraltro, effettuato delle considerazioni del tutto contrastanti in sentenza in quanto a pag. 7 aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva il Nardiello, salvo, poi, rilevare a pag. 11 che la P.O. offesa conosceva la situazione.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove acquisite in relazione alla ritenuta insussistenza di una mera connivenza non punibile.Osserva che la motivazione era fortemente contraddittoria quanto alla asserita condotta concorrente dell'imputato, avendo valorizzato condotte successive al fatto come contestato nel capo di imputazione ed essendo incorsa in una serie di antinomie, analiticamente indicate in ricorso.

Rileva, ancora, che la tesi dei giudici di merito circa il sicuro accrescimento della determinazione delittuosa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], quale effetto della consapevole presenza del Nardiello, era contraddetta dalle medesime risultanze processuali.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 c.p.

Deduce che, sul punto, la corte territoriale aveva adottato una motivazione erronea e disancorata dalle risultanze processuali quanto all' effettivo ruolo dell'imputato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Le censure formulate con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate.

Va premesso che come .chiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric.

Filardo, Rv. 280027 - 02) "il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configura/pile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità".

Le SU., in seno a detta pronunzia hanno, in particolare, evidenziato che andava ribadito e confermato l' orientamento della Corte che ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). ..Osserva il Collegio che secondo quanto ricostruito in fatto da giudici di merito - le cui argomentazioni sul punto non sono state adeguatamente censurate dal ricorrente - il Laurenti, titolare del credito in questione vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , non risultava avere dato mandato al [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il credito "a qualunque costo"; nella vicenda in esame al [OSCURATO:PERSONA] spettava un compenso per l'attività di riscossione crediti (come riconosciuto dallo stesso in sede di interrogatorio), risultando, evidente che lo stesso non aveva agito solo ed esclusivamente per il soddisfacimento dell'interesse del creditore (vedi pag. 6) ed ancora l' imputato, al momento del primo contatto con la persona offesa nel corso del quale si era appropriato di somme di denaro dello stesso, non aveva affatto esplicitato di agire su incarico del titolare del credito.

L' applicazione dei cennati principi di diritto al caso concreto rende, pertanto, all' evidenza prive alcun fondamento le censure del ricorrente finalizzate ad una diversa qualificazione dei fatti contestati difettando i requisiti individuati dalla giurisprudenza per configurare la condotta in questione quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto è rimasto indimostrato l' assunto che il [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo, aveva agito esclusivamente per conseguire il soddisfacimento dell' interesse del titolare del credito ma è emersa, per come ricostruito dai giudici di merito con congrue argomentazioni, la prova contraria.

1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 -

01. Invero i giudici di appello ha chiarito, con motivazione adeguata, le ragioni per le quali non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione ex art. 603 c.p.p. dell'audizione del teste Laurenti in quanto risultava lo stesso era stato già ampiamente sentito sui fatti oggetto dell' odierno procedimento e che le circostanze ulteriori sulle quali si sarebbe dovuto riesaminare il teste apparivano generiche, contraddette da altre pacifiche ovvero irrilevanti (v.f.5), ragionamento a fronte del quale l' imputato non deduce profili idonei ad inficiarne la correttezza.

1.3. Va, infine, osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude, ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., l'esame dei motivi nuovi proposti dall' imputato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

La corte di appello, nel prendere in esame le medesime censure oggi sostanzialmente reiterate, ha evidenziato che lo stesso era stato presente in occasione della iniziale richiesta estorsiva senza in alcun modo prendere le distanze dall' occorso ed era successivamente tornato sui luoghi, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ben sapendo quali fossero le originarie e reali intenzioni del coimputato, in tal modo mostrando di condividerne gli intenti ed ha precisato che il Nardiello aveva partecipato a tutte le fasi della vicenda estorsiva "contribuendo con la propria presenza fisica ad intimorire il [OSCURATO:PERSONA] ed agevolando, di conseguenza, l' operato del [OSCURATO:PERSONA]".

I giudici di merito hanno posto l'accento sulla circostanza che il Nardiello era un ex pugile noto alla persona offesa e dal "fisico corpulento" risultando chiaro che la presenza fisica di un tale soggetto, proprio tenuto conto del suo trascorso di ex pugile, costituiva certamente una presenza idonea ad intimorire la vittima ed ad agevolare la condotta del coimputato e nel pervenire a tali conclusioni hanno, con congrue argomentazioni, valorizzato il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dalla vittima, precisando che il sostanziale silenzio serbato dall' imputato durante le varie fasi dell' estorsione, alla luce di quanto emerso specie con riferimento al "ritorno sui luoghi" del predetto, costituiva espressione di una presenza consapevolmente rafforzativa della minaccia.

La corte di appello ha, altresì, rilevato che la frase retorica rivolta alla vittima usata dal [OSCURATO:PERSONA] "sai chi è questo..." riferito al Nardiello - esaminata nel complessivo contesto caratterizzato dal ritorno sui luoghi dell'ex pugile dopo la prima condotta palesemente intimidatoria - costituiva chiara espressione della circostanza che il medesimo Nardiello aveva consapevolmente partecipato all' iter criminoso.

In ordine alla contestazione formulata circa la erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va, del resto, osservato che della prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa.

Orbene a fronte della complessiva ricostruzione dei giudici di merito, oggetto di una motivazione che non può ritenersi né carente né illogica né contraddittoria, le censure del ricorrente circa asseriti travisamenti ovvero riguardo alla pretesa sussistenza di profili di contraddittorietà nella sentenza impugnata non colgono in alcun modo nel segno.

Va rilevato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Occorre, altresì, osservare che è irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Annaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367).

Deve pure evidenziarsi che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018 ) Rv. 271702 -

01. Rileva il Collegio che la corte di appello, valutato il complessivo narrato della persona offesa, sentita anche in sede si s.i.t., soggetto ritenuto pienamente attendibile con doppia valutazione conforme dei giudici di merito, è pervenuta alla argomentata conclusione circa il fatto che la presenza del Nardiello - "uomo corpulento" la cui attività di pugile, per come accertato in fatto, era nota alla vittima - aveva creato nel [OSCURATO:PERSONA] una condizione di ulteriore soggezione e di timore.

Deve, invero, ritenersi che la corte di appello, muovendo da una valutazione unitaria e non frazionata delle dichiarazioni della vittima, non ha considerato decisive le ulteriori dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, incalzato dalla difesa ed in un verosimile stato di soggezione, ha dichiarato, del tutto genericamente, di non essersi sentito minacciato dal Nardiello, affermazione (della p.o.) che tuttavia deve essere contestualizzata all' interno del complessivo quadro probatorio e delle dichiarazioni precedentemente rese.

Trattasi, dunque, quanto al ritenuto concorso nel reato di estorsione del Nardiello, di una valutazione logica, non inficiata dalle doglianze del ricorrente e rispettosa del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per la configurabilità del concorso di persone è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492; Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185).

Pertanto, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284).

Il ricorrente, con le proposte censure, laddove lamenta la presunta omessa valutazione di taluni dati istruttori ovvero asserite antinomie motivazionali (v. ricorso ff. 13-14), in realtà, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni, le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti l'ipotesi di concorso nel reato, da ciò derivando la manifesta infondatezza delle suddette censure.

Né coglie nel segno la contestazione secondo cui la corte di appello avrebbe valorizzato circostanze avulse dal capo di imputazione: la corte di merito si è, infatti, limitata ad una ricostruzione delle condotte contestate nel capo di imputazione, valutate anche sulla scorta dei comportamenti successivi posti in essere dal Nardiello e dal coimputato, per come emersi nel corso dell'istruttoria.

La corte territoriale, poi, nell' escludere l'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen., valutate le complessive emergenze processuali, ha evidenziato che il ricorrente aveva contributo in modo consapevole al compimento della estorsione materialmente eseguita dal coimputato, rilevando che la sua condotta non appariva né scarsamente significativa né sostituibile.

In ordine alla lamentata violazione della norma da ultimo citata in punto di diritto va rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo.

In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 - Cass. 11380/2006 riv 233664.

La Corte territoriale ha, quindi, correttamente negato la concessione della richiesta attenuante non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell'evento dannoso il suo ruolo proprio perché un ex pugile capace di incutere timore alla vittima fondamentale per la riuscita del piano: si tratta di motivazione congrua e logica rispetto agli indicati elementi fattuali sicché la doglianza deve ritenersi del tutto infondata.

In conclusione tutti i motivi di ricorso proposti dal Nardiello appaiono manifestamente infondati ovvero formulati per censure non consentite.

3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 Novembre 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 12 Novembre 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo anche di porto di due coltelli a serramanico e condannati alla pena ritenuta di giustizia.2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. Con i primi due motivi, fra loro connessi, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all' art. 393 c.p. Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia, non valutando adeguatamente i fatti e non considerando che le minacce era state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito spettante alla [OSCURATO:PERSONA], credito la cui sussistenza era stata riconosciuta dalla medesima persona offesa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la corte di merito aveva rigettato la relativa istanza sull' erroneo presupposto che il teste era stato citato tardivamente e che era stato già escusso dai carabinieri senza considerare che la citazione era regolarmente intervenuta e che il teste doveva essere escusso su ulteriori circostanze decisive. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con la quale ha ulteriormente dedotto in ordine alla erronea qualificazione delle condotte, al vizio per la mancata rinnovazione dell' istruttoria dibattimento ed alla carenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione contestato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a sua volta, tre motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove acquisite ed alla ritenuta sussistenza di una condotta minatoria da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa. Rileva che la corte di appello non aveva compiutamente valutato le dichiarazioni della vittima e non aveva considerato che il carattere minatorio del comportamento o della presenza dell'imputato nei confronti della persona offesa non era in alcun modo comprovato ed, anzi, sul punto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. 4 Maggio 2015 ed in quelle successive del 26 maggio aveva reso delle affermazioni contraddittorie ed, infine, sentito in sede dibattimentale, aveva precisato di non avere mai percepito alcuna minaccia da parte del Nardiello. Assume che i giudici territoriali avevano finito per travisare le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento quanto al ruolo nella vicenda del Nardiello ed avevano, peraltro, effettuato delle considerazioni del tutto contrastanti in sentenza in quanto a pag. 7 aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non conosceva il Nardiello, salvo, poi, rilevare a pag. 11 che la P.O. offesa conosceva la situazione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove acquisite in relazione alla ritenuta insussistenza di una mera connivenza non punibile.Osserva che la motivazione era fortemente contraddittoria quanto alla asserita condotta concorrente dell'imputato, avendo valorizzato condotte successive al fatto come contestato nel capo di imputazione ed essendo incorsa in una serie di antinomie, analiticamente indicate in ricorso. Rileva, ancora, che la tesi dei giudici di merito circa il sicuro accrescimento della determinazione delittuosa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], quale effetto della consapevole presenza del Nardiello, era contraddetta dalle medesime risultanze processuali. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 c.p. Deduce che, sul punto, la corte territoriale aveva adottato una motivazione erronea e disancorata dalle risultanze processuali quanto all' effettivo ruolo dell'imputato nella vicenda in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Le censure formulate con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate. Va premesso che come .chiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027 - 02) "il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configura/pile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità". Le SU., in seno a detta pronunzia hanno, in particolare, evidenziato che andava ribadito e confermato l' orientamento della Corte che ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). ..Osserva il Collegio che secondo quanto ricostruito in fatto da giudici di merito - le cui argomentazioni sul punto non sono state adeguatamente censurate dal ricorrente - il Laurenti, titolare del credito in questione vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , non risultava avere dato mandato al [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il credito "a qualunque costo"; nella vicenda in esame al [OSCURATO:PERSONA] spettava un compenso per l'attività di riscossione crediti (come riconosciuto dallo stesso in sede di interrogatorio), risultando, evidente che lo stesso non aveva agito solo ed esclusivamente per il soddisfacimento dell'interesse del creditore (vedi pag. 6) ed ancora l' imputato, al momento del primo contatto con la persona offesa nel corso del quale si era appropriato di somme di denaro dello stesso, non aveva affatto esplicitato di agire su incarico del titolare del credito. L' applicazione dei cennati principi di diritto al caso concreto rende, pertanto, all' evidenza prive alcun fondamento le censure del ricorrente finalizzate ad una diversa qualificazione dei fatti contestati difettando i requisiti individuati dalla giurisprudenza per configurare la condotta in questione quale ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto è rimasto indimostrato l' assunto che il [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo, aveva agito esclusivamente per conseguire il soddisfacimento dell' interesse del titolare del credito ma è emersa, per come ricostruito dai giudici di merito con congrue argomentazioni, la prova contraria. 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01. Invero i giudici di appello ha chiarito, con motivazione adeguata, le ragioni per le quali non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione ex art. 603 c.p.p. dell'audizione del teste Laurenti in quanto risultava lo stesso era stato già ampiamente sentito sui fatti oggetto dell' odierno procedimento e che le circostanze ulteriori sulle quali si sarebbe dovuto riesaminare il teste apparivano generiche, contraddette da altre pacifiche ovvero irrilevanti (v.f.5), ragionamento a fronte del quale l' imputato non deduce profili idonei ad inficiarne la correttezza. 1.3. Va, infine, osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude, ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., l'esame dei motivi nuovi proposti dall' imputato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. La corte di appello, nel prendere in esame le medesime censure oggi sostanzialmente reiterate, ha evidenziato che lo stesso era stato presente in occasione della iniziale richiesta estorsiva senza in alcun modo prendere le distanze dall' occorso ed era successivamente tornato sui luoghi, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ben sapendo quali fossero le originarie e reali intenzioni del coimputato, in tal modo mostrando di condividerne gli intenti ed ha precisato che il Nardiello aveva partecipato a tutte le fasi della vicenda estorsiva "contribuendo con la propria presenza fisica ad intimorire il [OSCURATO:PERSONA] ed agevolando, di conseguenza, l' operato del [OSCURATO:PERSONA]". I giudici di merito hanno posto l'accento sulla circostanza che il Nardiello era un ex pugile noto alla persona offesa e dal "fisico corpulento" risultando chiaro che la presenza fisica di un tale soggetto, proprio tenuto conto del suo trascorso di ex pugile, costituiva certamente una presenza idonea ad intimorire la vittima ed ad agevolare la condotta del coimputato e nel pervenire a tali conclusioni hanno, con congrue argomentazioni, valorizzato il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dalla vittima, precisando che il sostanziale silenzio serbato dall' imputato durante le varie fasi dell' estorsione, alla luce di quanto emerso specie con riferimento al "ritorno sui luoghi" del predetto, costituiva espressione di una presenza consapevolmente rafforzativa della minaccia. La corte di appello ha, altresì, rilevato che la frase retorica rivolta alla vittima usata dal [OSCURATO:PERSONA] "sai chi è questo..." riferito al Nardiello - esaminata nel complessivo contesto caratterizzato dal ritorno sui luoghi dell'ex pugile dopo la prima condotta palesemente intimidatoria - costituiva chiara espressione della circostanza che il medesimo Nardiello aveva consapevolmente partecipato all' iter criminoso. In ordine alla contestazione formulata circa la erronea interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali va, del resto, osservato che della prova dichiarativa per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se concerne fatti di cui abbia scienza diretta; ne consegue che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato ad effettuare una indagine complessa. Orbene a fronte della complessiva ricostruzione dei giudici di merito, oggetto di una motivazione che non può ritenersi né carente né illogica né contraddittoria, le censure del ricorrente circa asseriti travisamenti ovvero riguardo alla pretesa sussistenza di profili di contraddittorietà nella sentenza impugnata non colgono in alcun modo nel segno. Va rilevato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Occorre, altresì, osservare che è irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato, quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (sul punto Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Annaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). Deve pure evidenziarsi che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi). (Sez. 4, Sentenza n. 1219 del 14/09/2017 Ud. (dep. 12/01/2018 ) Rv. 271702 - 01. Rileva il Collegio che la corte di appello, valutato il complessivo narrato della persona offesa, sentita anche in sede si s.i.t., soggetto ritenuto pienamente attendibile con doppia valutazione conforme dei giudici di merito, è pervenuta alla argomentata conclusione circa il fatto che la presenza del Nardiello - "uomo corpulento" la cui attività di pugile, per come accertato in fatto, era nota alla vittima - aveva creato nel [OSCURATO:PERSONA] una condizione di ulteriore soggezione e di timore. Deve, invero, ritenersi che la corte di appello, muovendo da una valutazione unitaria e non frazionata delle dichiarazioni della vittima, non ha considerato decisive le ulteriori dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, incalzato dalla difesa ed in un verosimile stato di soggezione, ha dichiarato, del tutto genericamente, di non essersi sentito minacciato dal Nardiello, affermazione (della p.o.) che tuttavia deve essere contestualizzata all' interno del complessivo quadro probatorio e delle dichiarazioni precedentemente rese. Trattasi, dunque, quanto al ritenuto concorso nel reato di estorsione del Nardiello, di una valutazione logica, non inficiata dalle doglianze del ricorrente e rispettosa del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per la configurabilità del concorso di persone è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492; Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185). Pertanto, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; in senso conforme v. Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284). Il ricorrente, con le proposte censure, laddove lamenta la presunta omessa valutazione di taluni dati istruttori ovvero asserite antinomie motivazionali (v. ricorso ff. 13-14), in realtà, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione, si limita ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla corte di appello (la quale ha confermato, come detto, la ricostruzione formulata dai giudici di primo grado respingendo, con congrue argomentazioni, le tesi difensive), in contrasto palese con le indicate linee interpretative riguardanti l'ipotesi di concorso nel reato, da ciò derivando la manifesta infondatezza delle suddette censure. Né coglie nel segno la contestazione secondo cui la corte di appello avrebbe valorizzato circostanze avulse dal capo di imputazione: la corte di merito si è, infatti, limitata ad una ricostruzione delle condotte contestate nel capo di imputazione, valutate anche sulla scorta dei comportamenti successivi posti in essere dal Nardiello e dal coimputato, per come emersi nel corso dell'istruttoria. La corte territoriale, poi, nell' escludere l'attenuante di cui all' art. 114 cod. pen., valutate le complessive emergenze processuali, ha evidenziato che il ricorrente aveva contributo in modo consapevole al compimento della estorsione materialmente eseguita dal coimputato, rilevando che la sua condotta non appariva né scarsamente significativa né sostituibile. In ordine alla lamentata violazione della norma da ultimo citata in punto di diritto va rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 - Cass. 11380/2006 riv 233664. La Corte territoriale ha, quindi, correttamente negato la concessione della richiesta attenuante non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell'evento dannoso il suo ruolo proprio perché un ex pugile capace di incutere timore alla vittima fondamentale per la riuscita del piano: si tratta di motivazione congrua e logica rispetto agli indicati elementi fattuali sicché la doglianza deve ritenersi del tutto infondata. In conclusione tutti i motivi di ricorso proposti dal Nardiello appaiono manifestamente infondati ovvero formulati per censure non consentite. 3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dich
Sentenza Cassazione n. 08267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris