CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Genova con sentenza del 17/3/2023 ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di truffa ed al altro. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo la violazione di legge per essersi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 490 cod. pen. in relazione all'occultamento della targa di un veicolo, laddove, invece, si assume avrebbe dovuto configurarsi l'illecito amministrativo di cui all'art. 100 comma 12 del codice della strada. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2023 L'esten