CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 20407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27605/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI' MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentat i e difes i. -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 305/2020 pubblicata il 15/09/2020 RGN.407/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado,ha accertato l'insussistenza dei requisiti per la configurazione di una cessione di ramo di azienda, rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., tra [OSCURATO:SOCIETA].. e [OSCURATO:SOCIETA]e per l'effetto l'inefficacia nei confronti degli appellanti, originari ricorrenti, della cessione del rapporto di lavoro ed ordinato a [OSCURATO:SOCIETA]. di ripristinare gli originari rapporti. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; hanno resistito con separati controricorsi- [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, [OSCURATO:PERSONA] ed altra lavoratrice, [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi chiedendo in subordine la rimessione alla Corte di Giustizia; [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. . 3. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ. . 4. Sono stati depositati verbali di conciliazione tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e alcuni lavoratori. Considerato che 1. Preliminarmente, alla luce delle intese transattive intervenute tra le società ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Massimo BERNARDINI, Erika BERNARDINI, Mariella BIANCHINI, [OSCURATO:PERSONA] BOERO, Claudio CAMPANALE , [OSCURATO:PERSONA] CIGNETTI, Anna CONTIN, Stefania [OSCURATO:PERSONA], Tania DEFILIPPI, Barbara DELL’AQUILA, Francesca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]IPPOLITO, [OSCURATO:PERSONA] ENRIA, Barbara FRACHEY, [OSCURATO:PERSONA] GABELLA, Ramona GARRONE, Romina GEDDA, Alan GERRA, Andrea GETTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GREMMIO, Barbara GUARINO, Roberta LECCIS, Elisa LEGNANI, Alessandra [OSCURATO:PERSONA], Tamara LOMBARDO, Patrizia MAGLIONE, Simonetta MANDRAS, Chiara MELIS, Marzia MONTERISI, Igor PAONESSA, Parastou [OSCURATO:PERSONA], Emma PINTO, [OSCURATO:PERSONA] PIRIA, Gabriella POLIFRONE, Tamara QUATELA, Elisa RIVA, Patrizia RIVA, Deborah ROLLI, Amanda ROSSA, Manuela ROZZINI, Jessica SCHIPANI, Erika SUPERINA, [OSCURATO:PERSONA] TONON, Francesca TOTINO, Silvia TUZZEO, Laura VALENTE, Monica VARESIO, Manuela VERME, Roberta VIGLIOTTI, [OSCURATO:PERSONA] VIRARDI, [OSCURATO:PERSONA] ZOCCALI, intese di cui agli allegati verbali di conciliazione, si dà atto della cessazione della materia del contendere tra le due società ed i controricorrenti sopraindicati con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. In relazione ai motivi del ricorso, principale e incidentale, si osserva quanto segue: Motivi di ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 183/2010, anche in relazione all’art. 3 Cost. e all’art. 252 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame del termine di decadenza di cui all’art. 32 comma 4 lett. c) l. cit.; denunzia che l’esclusione dell’applicabilità della disciplina sulla decadenza dettata dall’art. 32 cit. risultava irragionevole e contrastante con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., anche in relazione all’art. 24 Cost. ed in questa prospettiva pone la questione di illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento ove interpretata nei termini condivisi dal giudice di legittimità. 4. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che nello specifico non fosse ravvisabile un trasferimento di ramo di azienda; denunzia che la soluzione adottata si poneva in contrasto con la Direttiva 2001/23/CE ed in questa prospettiva formula, in subordine al mancato accoglimento del motivo, istanza di rimessione alla Corte di Giustizia. 5. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 1406 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ordinato a [OSCURATO:SOCIETA]. di ripristinare i rapporti con gli odierni controricorrenti, in violazione dell’art. 1406 cod.- civ. ; sostiene, infatti, che non è richiesto che il consenso del lavoratore ceduto preceda la cessione ben potendo lo stesso essere successivo alla cessione medesima ed espresso in forma tacita attraverso un comportamento concludente; tanto si era verificato nel caso di specie in quanto nessuno dei lavoratori originari ricorrenti aveva per un periodo protratto sollevato questioni in ordine alla intervenuta cessione. Motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] 6. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 censurando la sentenza impugnata per avere escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina in tema di decadenza dettata dall’art. 32, comma 4 lett. c) l n. 183 del 2010. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto sulla base di un’interpretazione della norma codicistica che assume essere in contrasto con i principi della direttiva 2001/23/CE. Esame dei motivi di ricorso principale e incidentale 8. Il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale che hanno ad oggetto la medesima questione di diritto, involgente l’applicabilità alla fattispecie in esame del regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 4 , lett. c) l. n. 183/2010 sono infondati. 8.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa infatti che il giudice d'appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla condivisibile giurisprudenza di questaCorte la quale , a partire dal la sentenza n. 6649 /2020 (e dalle coeve Cass. n. 20240 del 2020, Cass. n. 18954 del 2020, seguite, tra le altre, da Cass. n. 23526 del 2021, relativa alla medesima cessione), ha chiarito che la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni, -quale è quella in oggetto - intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall'interpretazione letterale della norma - di carattere eccezionale - che individua espressamente il "dies a quo" del termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché, sul piano logico-sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scaduti.. In particolare è stato precisato che l'art. 252 disp. att. cod. civ. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; che tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa; che l'applicazione di detti principi richiede due condizioni: a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non era previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi. 8.2. La S.C., con la sentenza n. 6449 del 2020 cit. nell’analizzare il testo dell'art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento", al fine di accertare se potesse rivenirsi nella disposizione suddetta "la individuazione della decorrenza dell'ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale"; al riguardo, ha ritenuto che "il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010", sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si "manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione" di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.; con la conseguenza che "la specifica indicazione del momento della - data del trasferimento-deve essere intesa, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza”. Si è ritenuto "significativo.., il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge". Si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4 lett. c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021). 8.3. Le deduzioni degli odierni ricorrenti non offrono elementi idonei ad una rimeditazione dell’orientamento, fondato su argomentazione aderenti al dato testuale e sistematico, inaugurato da Cass.n. 6649/2020, dovendo altresì osservarsi che una volta che l'interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011);invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 9. Infine, la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, appare manifestamente infondata atteso che non può che appartenere all’ambito riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, pur a fronte della comune ratio espressa dalla disciplina in tema di decadenza dettata dall’art. 32 legge n. 183/2010, lavalutazione circa i presupposti di operatività del regime decadenziale in presenza di fattispecie comunque tra loro differenziate. 10. Il secondo motivo di ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale sono entrambi infondati, in base ai principi e agli argomenti esposti nelle sentenze di questa S.C. n. 24687 del 2021, n. 24688 del 2021, n. 29919 del 2021, n. 39414 del 2021,, n. 14381 del 2023, che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod proc. civ.. 10.1. In premessa occorre ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità -in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005). 11.2. Tanto premesso, è da rilevare che in relazione alla ricostruzione fattuale della vicenda, ritenuta dalla Corte di merito non riconducibile all'ipotesi regolata dall'art. 2112 cod. civ., le società ricorrenti non prospettano, neppure formalmente, omesso esame di fatto rilevante e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come necessario onde incrinare l'accertamento alla base del decisum; tanto esclude, a fortiori, che possa conferirsi rilievo alle deduzioni che, non veicolate da tale specifico mezzo, sviluppano valutazioni meramente contrappositive a quelle del giudice di merito in relazione ad alcuni aspetti, quali, ad esempio, in tema di asserito specifico know how riconoscibile ai lavoratori ceduti. 11.3. In punto di diritto il Collegio, richiamato quanto in precedenza osservato in tema di vocazione di stabilità dell’intervento nomofilattico della Corte regolatrice (v. punto 8.3), reputa che il giudice d'appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed ai principi della Direttiva e l'esame dei motivi di ricorso non offra elementi per mutare condivisi orientamenti. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto 4 R.G. n. 18046/2016 alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Stizen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C - 233/04, Guney - Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 60). Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass.n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Tali pronunce sono significative anche nel caso che ci occupa perché hanno confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente v. poi Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente). Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass.n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015). Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Stizen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 6 R.G. n. 18046/2016 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69). Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto". 11.4. A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (v.tra le altre, Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020). Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe giudicato dell'insussistenza di una cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. sulla scorta di elementi "non rilevanti", quali il mancato trasferimento al cessionario della proprietà di beni strumentali, la professionalità dei lavoratori ceduti e invocano a sostegno delle critiche l'autorità di varie sentenze della Corte di Giustizia. Tali critiche sono infondate posto che è proprio la C orte dell'Unione a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, 9 settembre 2015, C-160/14, [OSCURATO:PERSONA] da Sii va e Brito e altri, punto 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, [OSCURATO:PERSONA], punto 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Súzen, punto14; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/01, Abler e a., punto 33). 12. In merito poi alla richiesta di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, proposta dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine a questioni interpretative aventi ad oggetto la norma comunitaria in materia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di parti di impresa, la Corte reputa che le stesse non siano pregiudiziali ai fini del decidere, in parte per le ragioni già esposte, stante la ritenuta conformità del diritto interno al diritto dell'Unione, ed in parte per le ragioni già ampiamente illustrate da questa Corte in numerosi precedenti in cui sono poste dalle due società odierne ricorrenti le medesime questioni pregiudiziali (da ultimo, Cass. n. 17001/2023, che richiama Cass. 39414/2021 e Cass. 2917/2021). 12.1. Non reputa, invero,questo Collegio che le articolate difese delle istanti introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti alla materia del contendere, tali da giustificare un rinvio alla Corte di Giustizia che già si è espressa, più volte, sulle problematiche di diritto sottese alle enunciate richieste ex art. 267 TFUE(v., per tutte, Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). 12.2. Relativamente, poi, alla tematica dell'identità dell'azienda, dopo il trasferimento (oggetto anche essa delle altre richieste di rinvio pregiudiziale), è opportuno evidenziare che la questione, così come prospettata, non risulta direttamente pertinente rispetto alla ragione fondante il decisum della Corte territoriale, che è radicata sull'assenza di autonomia funzionale del ramo ceduto piuttosto che sull'utilizzazione del compendio da parte del cessionario in modo diverso, nell'ambito della propria struttura organizzativa. In ogni caso, con la sentenza del 12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l'art. 1 n. 1 lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l'identità di una entità economica facendo riferimento a un "insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" ponendo, così l'accento non solo sull'elemento organizzativo dell'entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica. E' stato affermato che la condizione relativa al mantenimento dell'identità di una entità economica ai sensi della Direttiva 2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall'art. 1 n. 1 lett. b), della direttiva 2001/23 che, considerati nel loro insieme, costituiscono tale identità nonché l'obiettivo della protezione dei lavoratori contemplato da tale direttiva. Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga. Parimenti, in altra sentenza (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C298/18, Grafe, punto 26) è stato ribadito che il fatto, per una entità economica, di rilevare l'attività economica di un'altra entità economica, non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l'identità di quest'ultima, non potendo l'identità di siffatta entità essere ridotta all'attività che le è affidata. L'identità emerge, secondo la CGUE, da una pluralità di elementi inscindibili tra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (cfr. anche Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43), nonché il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di una eventuale sospensione di queste ultime. Il tutto in un'ottica secondo la quale tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C509/14, Administrador de [OSCURATO:PERSONA], punto 32). La Corte di Giustizia ha, quindi, sottolineato che spetta sempre al giudice del rinvio valutare se, all'esito dell'accertamento del procedimento principale, l'identità dell'entità trasferita sia stata conservata (per tutte Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, causa C-416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 45; Corte di Giustizia, 27 febbraio 2020, causa C - 298/18, Grafe, punto 36), in virtù, come dinanzi più volte evidenziato, di un giudizio globale del complesso delle circostanze che caratterizzano l'operazione. 12.3. Dato atto degli orientamenti della Corte di Giustizia in materia (che devono ritenersi idonei — per la loro chiarezza - a risolvere i quesiti di compatibilità avanzati dalle società ricorrenti) e non essendo ravvisabili ulteriori elementi che impongano l'attivazione di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché le problematiche di diritto prospettate non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ma richiedono unicamente una valutazione di fatto degli elementi da parte del giudice nazionale, vanno disattese tutte le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia, "non esistendo alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso [OSCURATO:PERSONA] vs. Italia, §36)" (in termini: Cass. Sez. Un. n. 14042 del 2016; conf. Cass. n.14828 del 2018). 13. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile; la questione dell’eventuale consenso al trasferimento prestato dai lavoratori in epoca successiva alla cessione, questione implicante accertamento di fatto, non è stata affrontata dalla sentenza impugnata, ed a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass.n. 20694 del 2018, n. 15430 del 2018, n. 23675 del 2013 ), come viceversa non è avvenuto. A tal fine risulta infatti inidoneo il generico riferimento al contenuto delle memorie difensive formulato a pagina 41 del ricorso per cassazione, in assenza di trascrizione dei suddetti atti difensivi nelle parti di pertinenza e di adeguata specificazione delle deduzioni in diritto formulate. 14. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società ricorrenti e i controricorrenti di cui agli allegati verbali di conciliazione con compensazione delle spese del giudizio; i ricorsi di entrambe le società sono rigettati con regolamento delle spese di lite nei confronti dei lavoratori controricorrenti secondo soccombenza. Le spese sono compensate nel rapporto processuale fra le due società. 15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei seguenti lavoratori, Susanna ACQUATI, Massimo BERNARDINI, Erika BERNARDINI, Mariella BIANCHINI , [OSCURATO:PERSONA] BOERO, Claudio CAMPANALE , [OSCURATO:PERSONA] CIGNETTI, Anna CONTIN, Stefania [OSCURATO:PERSONA], Tania DEFILIPPI, Barbara DELL’AQUILA, Francesca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]IPPOLITO, [OSCURATO:PERSONA] ENRIA, Barbara FRACHEY, [OSCURATO:PERSONA] GABELLA, Ramona GARRONE, Romina GEDDA, Alan GERRA, Andrea GETTO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GREMMIO, Barbara GUARINO, Roberta LECCIS, Elisa LEGNANI, Alessandra [OSCURATO:PERSONA], Tamara LOMBARDO, Patrizia MAGLIONE, Simonetta MANDRAS, Chiara MELIS, Marzia MONTERISI, Igor PAONESSA, Parastou [OSCURATO:PERSONA], Emma PINTO, [OSCURATO:PERSONA] PIRIA, Gabriella POLIFRONE, Tamara QUATELA, Elisa RIVA, Patrizia RIVA, Deborah ROLLI, Amanda ROSSA, Manuela ROZZINI, Jessica SCHIPANI, Erika SUPERINA, [OSCURATO:PERSONA] TONON, Francesca TOTINO, Silvia TUZZEO, Laura VALENTE, Monica VARESIO, Manuela VERME, Roberta VIGLIOTTI, [OSCURATO:PERSONA] VIRARDI, [OSCURATO:PERSONA] ZOCCALI. Compensa le spese di lite fra le dette parti. Rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa fra le stesse le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.pa. alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente, che liquida per compensi professionali in € 4.500,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GABUTTI, in € 20.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ACCORNERO ( e degli altri lavoratori controricorrenti difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) , in € 20.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BOGLIETTI ( e degli altri lavoratori controricorrenti difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), oltre, per ciascuna delle dette parti controricorrenti, € 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] BOGLIETTI ( e degli altri lavoratori controricorrenti con la suddetta), che liquida in € 20.00