Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:1051
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0645_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 novembre 2025 – +pharma arzneimittel / EUIPO – PlusQuam Pharma (PlusQuam +PHARMA) (causa T‑645/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PlusQuam +PHARMA – Marchio nazionale denominativo anteriore +PHARMA – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 – Carattere distintivo accresciuto dall'uso del marchio anteriore – Notorietà – Prova dell’uso»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 5] (v. punti 16, 17, 21, 22)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 18)

3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, a), e 47, §§ 2 e 3] (v. punti 33‑36, 47)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo PlusQuam +PHARMA e denominativo +PHARMA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 39, 41‑46, 51, 61)

5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, §§ 2 e 3) (v. punto 54) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 novembre 2024 (procedimento R 1217/2024‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla +pharma arzneimittel GmbH.

62024TJ0645_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 novembre 2025 – +pharma arzneimittel / EUIPO – PlusQuam Pharma (PlusQuam +PHARMA) (causa T‑645/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PlusQuam +PHARMA – Marchio nazionale denominativo anteriore +PHARMA – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento 2017/1001 – Carattere distintivo accresciuto dall'uso del marchio anteriore – Notorietà – Prova dell’uso» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 5] (v. punti 16, 17, 21, 22) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 18) 3. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, a), e 47, §§ 2 e 3] (v. punti 33‑36, 47) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo PlusQuam +PHARMA e denominativo +PHARMA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 39, 41‑46, 51, 61) 5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, §§ 2 e 3) (v. punto 54) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 novembre 2024 (procedimento R 1217/2024‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla +pharma arzneimittel GmbH.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris