CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di estorsione, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamato dai giudici di merito a pagina 3 per qualificare la condotta contestata, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede al derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso (Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501; v. anche Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'omessa riqualificazione del reato nella forma tentata, è meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo affermato in sede di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estenso