CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18594/2021 R.G. proposto da : COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro COMUNE di NICOSIA, [OSCURATO:PERSONA], PREFETTURA di [OSCURATO:PERSONA] del GOVERNO, AMT - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., COMUNE di MISTERBIANCO, CITTA’METROPOLITANA di CATANIA -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CATANIA n. 1955/2021 depositata il30/04/2021. [OSCURATO:SOCIETA]/05/2023 R.g. n. 18594 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Giudice di p ace di Catania, la [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Catania, la Prefettura di Enna, la [OSCURATO:PERSONA] di Catania, il Comune di Misterbianco, il Comune di Nicosia, l’AMT-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentire annullare il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029474000 relativo a sedici cartelle esattoriali. [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’omessa e ( o ) l ’ irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici nonché l’avvenuta prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell ’ art. 28 della legge n. 689del 24/11/1981, del diritto alla riscossione. Per quanto ancora di interesse in questa sede, si costituivanoin giudizio l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. , il C omune di Catania e la [OSCURATO:PERSONA] , deducendo la regolare notifica e tempestività delle notifiche degli atti prodromici e delle relative cartelle esattoriali e sostenendo che il termine per la prescrizione non era decorso. Con sentenza n. 305 del 2018 il Giudice di p ace di Catani a accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo alcuni titoli regolarmente notificati e dunque legittimi, ed altri prescritti in quanto non regolarmente notificati. La sentenza, tuttavia, non specificava nulla riguardo alla posizione del Comune di Catania e dichiara va prescritte le cartelle di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), comprendenti anche quelle elevate su iscrizioni a ruolo deldetto ente territoriale. [OSCURATO:PERSONA] di pace regolava le spese in forza del principio di soccombenza e, stante l’accoglimento parziale dell ’ opposizione , condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 18594 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Catania proponeva appello, innanzi al Tribunale territoriale, chiedendo la riforma della statuizione nella parte relativa alla omissione di pronuncia sulla condanna ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ. e di condanna alle spese legali di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in suo favore. A sostegno dell’impugnazione il Comune lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. Con la sentenza n. 1955del 30/04/ 2021 il Tribunale di Catania rigettava integralmente l’appello, a fferma ndo che, rispetto all’azione promossa dal Giuffrida,il Comune, quale e nte impositore, risultava soccombente unitamente all’agente della r iscossione e condannava il Comune di Catania al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione con un unico motivo. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimati il Comune di Nicosia, di [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Enna, l’AMT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Comune di Misterbianco e la [OSCURATO:PERSONA] di Catania. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il solo Comune di Catania ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 04/0572023. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorso denunzia la « violazione dell ’ art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.», nella parte in cui il giudice ha omesso l’esame della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/05/2023 R.g. n. 18594 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è carente di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., in quanto manca del tutto il richiamo agli atti di causa, dei gradi di merito, dai quali dovrebbe risultare la rituale proposizione di domanda riconvenzionale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e tantomeno indica se la detta domanda fosse stata ritualmente proposta (dovendosi , comunque , osservare le forme per la proposizione di domanda riconvenzionale: si veda, sul punto, per cenni, in motivazione Cass. n. 327 del 10/01/2023 Rv. 666709 -01). Il ricorso è del tutto lacunoso in ordine alla proposizione della domanda trasversale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. sin dal primo grado di giudizio ed è pure inammissibile in punto di onere delle spese, poiché il Comune di Catania era comunque soccombente sia in primo grado che in appello nei confronti del Giuffrida e in una conRiscossione Sicilia. Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e ( o ) atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 6 c od . p roc . c iv ., poiché : non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione, n é indica la sede del giudizio di merito in cui l’atto ebbe a formarsi. Ove pure potesse accedersi a scrutinio nel merito della censura mossa ai sensi dell’art. 112 del codice di rito, il ricorso sarebbe infondato, in quanto il Tribunale ha esplicitamente motivato sulle ragioni per le quali riteneva non sussistente la responsabilità ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., poiché il Comune di Catania, non avendo impugnato capi di sentenza diverso da quello sulle spese di [OSCURATO:SOCIETA]/05/2023 R.g. n. 18594 del 2021; estensore: C. Valle lite, era anch ’ esso soccom bente in una con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso deve, per quanto motivato, essere dichiarato inammissibile. L’esito alterno del giudizio e la non manifesta infondatezza del merito di una pretesa risarcitoria del creditore verso l’agente della riscossione, della ritualità ed ammissibilità della cui proposizione non è dato però apprezzare la sussistenza a dispetto degli elementi sull’ascrivibilità all’agente della riscossione dell’esito infausto delle lite, comporta la sussistenza di adeguate ragioni , ai sensi dell ’ art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 12/09/2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 10/11/2014e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (p ur in assenza di reciproca soccombenza) , per compensare le spese di lite del giudizio di legittimità. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Nicosia, di [OSCURATO:PERSONA], della Prefettura di Enna, dell’AMT - [OSCURATO:PERSONA] CataniaS.p.a., del Comune di Misterbianco e della [OSCURATO:PERSONA] di Catania,tutti rimasti intimati. L’inammissibilitàdel ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte [OSCURATO:SOCIETA]/05/2023 R.g. n. 18594 del 2021; estensore: C. Valle del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art