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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CJ0459_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010, causa T‑396/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anhalt/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31) – Aiuto alla formazione – Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell’aiuto – Esame errato della necessità dell’aiuto – Mancata presa in considerazione delle ripercussioni esterne positive dell’aiuto e dei suoi effetti incentivanti sulla scelta del sito.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Anhalt sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0459_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010, causa T‑396/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Anhalt/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31) – Aiuto alla formazione – Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell’aiuto – Esame errato della necessità dell’aiuto – Mancata presa in considerazione delle ripercussioni esterne positive dell’aiuto e dei suoi effetti incentivanti sulla scelta del sito. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Anhalt sono condannati alle spese.