CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46014/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e li condannava in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Agenzia delle Entrate, parte civile.2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale,che deduceva: 2.1. violazione di legge: l’Agenzia delle entrate si era costituita parte civile solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non di [OSCURATO:PERSONA]; la Cassazione, tuttavia , condannava per errore anche Solcini –in solido con [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione delle spese (euro seimilatrecento) sostenute nel grado dalla parte civile. 3.Il ricorso è fondato. 3.1. Il C ollegio condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cuil’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-biscod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821; Sez.6, n. 46065 del 17/09/2014, M arrelli , Rv. 260819 ). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, altresì che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in unarappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invececontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come taleescluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ( Sez . U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Segnatamente la Corte di legittimità ha chiarito che: 1) qualora la causadell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle normestesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto -soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della normain quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale(Sez. U. n. 16103del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 , ripresa da Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015,[OSCURATO:PERSONA]. 263686). Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen esclude , dunque , dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità, ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento “decisivo” per l’accertamento di responsabilità. 3.2.Nel caso in esame, il C ollegio ritiene che la Corte di Cassazione abbi a commesso un errore “di fatto”, dato che il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile “Agenzia delle Entrate”, nonostante questa non si fosse costituita nei suoi confronti,ma solo nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L’errore deriva da una evidente svista nella lettura dell’atto di costituzione di parte civile. Pertanto,la sentenza n. 25650 / 24 del 0 5/03/ 2 024 pronunciata dalla S esta sezione penale della Corte di Cassazione deve essere corretta attraverso la revoca , sia in motivazione che in dispositivo , del la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S alcini , in solido con [OSCURATO:PERSONA],alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado della parte civile “Agenzia delle Entrate”,liquidate in euro 6300,00oltre accessori di legge , spese che rimangono a carico del soloAngelo G asbarro . P.Q.M. Corregge la sentenza n. 25650/24 del 0 5 /03/ 2024 pronunciata dalla S esta sezione penale della Corte di Cassazione e,per l'effetto, revoca, in motivazione ed in dispositivo , la condanna di [OSCURATO:PERSONA],in solido con [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 6.300,00oltre accessori di legge, spese che rimangono a carico del solo [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso,il giorno