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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08723/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04380S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei reati ascritti e assolvendo l'imputato in relazione ad altra contestazione, conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna del ricorrente in relazione agli altri numerosi delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico e apodittico.

Si deduce che il ricorrente non avrebbe buona comprensione della lingua italiana senza alcun riferimento specifico alla sua storia personale o ad altre condizioni o circostanze concrete;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04380S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei reati ascritti e assolvendo l'imputato in relazione ad altra contestazione, conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna del ricorrente in relazione agli altri numerosi delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico e apodittico. Si deduce che il ricorrente non avrebbe buona comprensione della lingua italiana senza alcun riferimento specifico alla sua storia personale o ad altre condizioni o circostanze concrete; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio
Sentenza Cassazione n. 08723/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris