CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 26638/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PERRI ITALIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANZE’ ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Chiana; -ricorrenti- -controricorrente- avverso la sentenza n. 506/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata in data 10.5.2018, N.R.G. 420/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. FATTO 1. i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, docenti o appartenenti al personale ATA, hanno agito nei confronti del 3di 64di 6 DIRITTO 1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 3 della Costituzione, degli artt. 1, 5 e 6 del d. lgs. N. 368/2001, dell’art. 36 d. lgs. N. 165/2001 e delle clausole 4 e 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 70/1999/CE; essi criticano la tesi di cui alla pronuncia di Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 e ne sostengono il contrasto con i principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, per la necessità di risarcire appieno i lavoratori precari del danno subito e da considerare in re ipsa per la loro reiterata utilizzazione a tempo determinato, non sanabile attraverso la sola stabilizzazione nel posto di lavoro, anche per i lunghi anni trascorsi prima che essa intervenisse; 2. il motivo va disatteso; L'orientamento di Cass. 22552/2016 cit., su cui ha fondato la propria decisione la Corte territoriale si è del tutto consolidato presso questa S.C. (tra le molte, v. Cass. 2 febbraio 2021, n. 2338; Cass. 20 aprile 2018, n. 9861) ed è stato esteso più in generale ad ogni ambito del pubblico impiego (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), sicché non ha neppure rilievo il fatto, evidenziato nel motivo, che, trattandosi qui di personale A.T.A., per esso non vi fosse stata la procedura straordinaria di stabilizzazione di cui alla L. 107/2015, propria dei soli docenti; si è anche precisato, in ragione delle ulteriori pronunce della Corte di Giustizia poi ulteriormente sopravvenute, che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto ” (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472); alle motivazioni delle predette pronunce si fa qui rinvio, anche ai sensi dell’art 118 disp. att. c.p.c. e del resto il motivo di ricorso, giungendo ad ipotizzare un danno in re ipsa, è del tutto generico nell’individuare profili di concreto pregiudizio che siano realmente percepibile come residuati rispetto all’ottenimento del bene della vita della stabilizzazione a tempo indeterminato, quale effetto anche dei pregressi rapporti a termine; 3. i ricorrenti, pur prendendo atto del consolidarsi di orientamenti contrari alle loro pretese, non hanno rinunciato all’impugnazione, insistendo in via principale anche in memoria per il suo accoglimento; al rigetto del ricorso segue dunque la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a