CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 08602/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11168/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di LATINA n.5395/2019 depositata i l 25/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] la cartella di pagamento n. 09720160205384804 con cui ha ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 44.754,53 scaturito da avviso di rettifica e liquidazione resosi definitivoper mancata impugnazione. 2. La società contribuente ha impugnato dinanzi alla CTP la detta cartella eccependone la nullità per la mancata notifica dell’avviso di liquidazione prodromico, con conseguente vizio della cartella di pagamento impugnata, atteso che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata secondo il rito degli irreperibili relativi con l’inoltro dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c. in quanto effettuata proprio all’indirizzo della sede legale. 3. La CTP ha respinto il ricorso con sentenza n. 1372/2017, che è stata appellata dalla contribuente. 4. Con la decisione in epigrafe indicata, la CTR ha respinto il gravame, rilevando che, nel caso specifico, la notifica della cartella di pagamento doveva essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., in quanto si trattava di un caso di "irreperibilità relativa": pur essendo noti la residenza e l'indirizzo del destinatario, la consegna non era stata possibile perché questi non era stato rinvenuto in detto indirizzo. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 6. Parte intimata non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 60 comma 1 lett. E) DPR n. 600/1973 ed art. 221 ss.c.p . c . 1.1. Ad avviso della difesa erariale, l'attestazione del messo notificatore, secondo cui la società era irreperibile all'indirizzo conosciuto della sede legale nel 2014, non può essere messa in discussionedalla CTR, atteso che l'attestazione del messo notificatore fa fede fino a querela di falso e, non essendo stata contestata con le forme appropriate, deve considerarsi incontestabile. Inoltre, la circostanza che la notifica di un avviso di accertamento per un altro anno di imposta, effettuata successivamente alla notifica dell'atto prodromico in questione, fossestata annullata in autotutela dall'Ufficio, non potrebbeessere utilizzata per dimostrare l'irregolarità della notifica dell'atto prodromico precedente. In quel caso, infatti, il messo notificatore aveva rinvenuto l'ufficio della società ma aveva erroneamente effettuato la notifica secondo il rito degli irreperibili assoluti invece che relativi. Nel caso in esame, invece, il messo notificatore avrebbeattestato di non aver rinvenuto alcuna sede della società all'indirizzo presente in Anagrafe Tributaria, il che giustificherebbe la notifica secondo il rito degli irreperibili assoluti, corrispondendo alla sede registrata. 1.2. Analizzando la motivazione della CTR, emerge che la stessa ha in primo luogo operato una distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta (sul punto ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012). Secondo il giudice del gravame, nel caso in esame si sarebbe trattato di irreperibilità relativa, in quanto la società aveva sede presso l'indirizzo di notifica, ma la consegna non era stata possibile perché il destinatario o un altro possibile consegnatario non era stato rinvenuto in quell'indirizzo. A sostegno della tesi, la CTR, come evidenziato dalla ricorrente, ha rilevato che una cartella di pagamento successiva, relativa all'anno d'imposta 2013, era stata annullata in mediazione dall'Agenzia delle Entrate perché l'atto prodromico, spedito allo stesso indirizzo, non era mai pervenuto all'amministratore della società. Su tale valutazione la Corte del gravame ha perciò ritenutoche si trattasse di irreperibilità relativa e non assoluta. La sentenza impugnata ha , quindi , stabilito che la notifica dell'atto prodromico era illegittima, poiché effettuata secondo il rito degli irreperibili assoluti anziché quello degli irreperibili relativi. Di conseguenza, la cartella di pagamento, essendo emessa a seguito di un atto prodromico illegittimamente notificato, è stata annullata. 1.3. In realtà, come dedotto dalla difesa erariale, la notifica in contestazione risale al 12 settembre 2014, mentre il cambio di sede (da via Parioli a via dei [OSCURATO:PERSONA]) è dal marzo 2015, e quindi successivo alla predetta notifica. La notifica è stata tentata in via Parioli, dove allora avrebbe dovutoesserci la sede. Tuttavia, il notificante ha attestato l'inesistenza della sede, e, conseguentemente la irreperibilità deve essere considerata come assoluta in quanto non erastato rinvenuto l'ufficio (art. 60, comma 1, d.P.R. 600 del 1973). Ciò perché, come detto, nel caso di cui ci si occupa il cambio di via è successivo( dal marzo 2015 ) e, quindi, i l 12 settembre 2014, alla luce della dinamica notificatoria sopradescritta, vi è stata irreperibilità assoluta della società contribuente. 1.4. Ne consegue che non doveva essere effettuata la ulteriore notificazione, previstasolo in tema di irreperibilità relativa. 1.5. Ilmotivo è quindi fondato e va accolto. 2. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto 3. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio