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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 19744/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con precedente ordinanza del Tribunale di Napoli del 25 luglio 2022.

L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della

I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratl:a della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 23 febbraio 2021, irrevocabile il 15 gennaio 2022, per il reato di cui agli artt.216, 223

I. fall., accertato in Solofra il 23 novembre 2006.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che la reale data di commissione delle condotte per cui la ricorrente è stata condannata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 febbraio 2021 è da rinvenire nei mesi della prima parte dell'anno 2006, atteso che la data del 23 novembre 2006 è soltanto quella della dichiarazione di fallimento.

Se si opinasse diversamente, si deciderebbe della revoca dell'indulto sulla base di una circostanza che non è nella disponibilità della condannata e che è dipesa soltanto da circostanze occasionali e burocratiche.

Individuando correttamente la data di commissione del reato nella prima parte del 2006, tale condanna non costituirebbe causa di revoca dell'indulto.

3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che "in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

In motivazione, la Corte ha precisato che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato" (Sez. 5, Sentenza n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800).

Il principio è stato riaffermato anche in data recente, essendosi osservato che "in tema di indulto, al fine di determinarne il tempo di applicazione o di revoca dell'istituto stesso - sia necessario avere riguardo alla data in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento; ciò in quanto la consumazione dei reati di bancarotta è da fissare al momento della pronuncia della sentenza di fallimento, indipendentemente dal fatto che la condotta che integra tali fattispecie - sia essa di natura commissiva, oppure omissiva - si sia esaurita in epoca antecedente, rivestendo tale sentenza la qualità di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice" (Sez. 7, n. 5791 del 25/01/2024, Delle Chiaie, n.m.).

Ne consegue che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto emerso nella giurisprudenza di legittimità, e che il ricorso deve essere giudicato infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con precedente ordinanza del Tribunale di Napoli del 25 luglio 2022. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratl:a della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 23 febbraio 2021, irrevocabile il 15 gennaio 2022, per il reato di cui agli artt.216, 223 I. fall., accertato in Solofra il 23 novembre 2006. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che la reale data di commissione delle condotte per cui la ricorrente è stata condannata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 febbraio 2021 è da rinvenire nei mesi della prima parte dell'anno 2006, atteso che la data del 23 novembre 2006 è soltanto quella della dichiarazione di fallimento. Se si opinasse diversamente, si deciderebbe della revoca dell'indulto sulla base di una circostanza che non è nella disponibilità della condannata e che è dipesa soltanto da circostanze occasionali e burocratiche. Individuando correttamente la data di commissione del reato nella prima parte del 2006, tale condanna non costituirebbe causa di revoca dell'indulto. 3. Con requisitoria scritta il P.G., [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che "in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. In motivazione, la Corte ha precisato che la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato" (Sez. 5, Sentenza n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800). Il principio è stato riaffermato anche in data recente, essendosi osservato che "in tema di indulto, al fine di determinarne il tempo di applicazione o di revoca dell'istituto stesso - sia necessario avere riguardo alla data in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento; ciò in quanto la consumazione dei reati di bancarotta è da fissare al momento della pronuncia della sentenza di fallimento, indipendentemente dal fatto che la condotta che integra tali fattispecie - sia essa di natura commissiva, oppure omissiva - si sia esaurita in epoca antecedente, rivestendo tale sentenza la qualità di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice" (Sez. 7, n. 5791 del 25/01/2024, Delle Chiaie, n.m.). Ne consegue che l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto emerso nella giurisprudenza di legittimità, e che il ricorso deve essere giudicato infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigli
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