CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16185/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che risulta corretta, esaustiva e immune da vizi la motivazione con cui il giudice di ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. pagg. 7-8); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente all'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione del giudice di merito, che ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (le violente modalità della condotta, nonché i precedenti penali a carico del ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rìtè