CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 42342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (gé- 144 c4ii45'72, 0/4-qtegitoies., C0/9e8.7?-01/4/2/9 rigéevivett's Oi 7aT, 0/9/1/ udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa il 30 maggio 2024, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bolzano chiede alla Corte di Cassazione la risoluzione del conflitto di competenza con il Tribunale di Milano. La difesa dì [OSCURATO:PERSONA], in data 11 aprile 2024, aveva avanzato al Tribunale di Milano richiesta di incidente di esecuzione ex artt. 666 e 671 c.p.p. in relazione alle sentenze di condanna irrevocabili di cui ai numeri 3,4,7,10,11,13,16,17,18 e 19 del casellario Il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Bolzano, ritenendo che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (in data 03.02.2024) fosse quello emesso dal Tribunale di Bolzano il 20.12.2023. Il Tribunale di Bolzano ha declinato la propria competenza ritenendo, invece, che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, idoneo a radicare la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, fosse la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 17/10/2022 (di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 19/04/2021) e passata in giudicato il 27/06/2023 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione. 2. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione tra più reati giudicati con distinte sentenze di condanna, con ciò determinando la stasi del procedimento, è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2.1. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile; la norma stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (tra le tante si veda Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Orbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non è compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione finale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Nel caso in esame nessuna delle posizioni assunte dai giudici in conflitto è corretta, atteso che dal certificato del casellario aggiornato alla data odierna risulta che in data 21.3.2024 è stata pronunciata di Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 7.4.2024, pochi giorni prima della presentazione da parte di Cacciatore, in data 11.4.2024, dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione. Al contrario, la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 17/10/2023 è divenuta irrevocabile il 16/03/2024 (n. 21 casellario giudiziale) e quella emessa dal Tribunale di Milano in data il 27.4.2023 è divenuta irrevocabile il 13,6.2023 (n. 19 del casellario giudiziale). 3. Il conflitto deve essere, quindi, risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Lecce. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmettersi g