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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31390/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14228/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eletto in ROMA, domiciliataper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –interventore volontario – Avverso la sentenza n. 4408 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 18 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che In forza di contratto di mutuo fondiario, la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria, la CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dell’istituto bancario originario mutuante), intimò ad [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento dell’importo di euro 201.921,17; l’intimata dispiegò opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ.: addusse la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo sul presupposto dell ’inoperatività del beneficio dell’esonerodalla notificazione di esso riservato ai creditori fondiari, mancando laprova del rispetto del limite di finanziabilità del mutuo; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nella qualità anzidetta; formula intervento volontario in lite la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), dichiaratasi cessionaria del credito dalla [OSCURATO:SOCIETA].; la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria; r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. (per essa, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nella qualità di cessionaria del credito da [OSCURATO:SOCIETA]. (parte già controricorrente nel presente grado) in forza di negozio intercorso in pendenza del giudizio per cassazione; per consolidato indirizzo di nomofilachia, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, sicché il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. è facultato a spiegare ad intervenire nel giudizio di legittimità soltanto ove in esso non vi sia stata precedente costituzione del dante causa oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (così, tra le tante, Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass. 04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; Cass.27/12/2018, n. 33444; Cass. 06/10/2017, n. 23439; in generale, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017); l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 38 T.U.B. e degli artt. 474, 475, 479, comma secondo, e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3, 4 e 5 del codice di rito; in sintesi, parte ricorrente assume che, a fronte di una puntuale contestazione sulla natura fondiaria del mutuo, il giudice territoriale, con motivazione peraltro contraddittoria, ha omesso di considerare che l’onere della prova circa il rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. grava sul creditore fondiario (che voglia avvalersi dell’esonero r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla notifica del titolo), il quale, nella concreta vicenda, non ha nemmeno contestato il superamento del limite (non producendo la perizia originaria), in ogni caso comprovato dalla documentazione depositata da parte opponente; il motivo– connotato, in rubrica, da una commistione tra più ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 cod. proc. civ.ma non inficiante, apparendo comunque agevole l’individuazione della tipologia di vizio denunciato –è inammissibile; a giustificazione del dictum, il giudice territoriale ha posto la non necessità della notificazione del titolo «trattandosi di credito fondiario» e ha ritenuto, « alla luce della documentazione versata in atti dalla convenuta opposta», infondata la « dedotta violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. superamento del limite di finanziabilità) che comunque non comporta[…] la radicale conseguenza della nullità del mutuo»; ciò posto, la doglianza mossa in ordine al corretto riparto dell’onere della prova sul limite di finanziabilità risulta eccentrica rispetto alla testé riassunta ratio decidendi , dacché la pronuncia gravata in alcun modo (e nemmeno per incidens) ha esaminato (né tampoco deciso) la questione, limitandosi all’assorbente rilievo della non dimostrazione della circostanza sulla scorta delle emergenze istruttorie; del pari inammissibile lacensura circa la «non contestazione» della circostanza ad opera di parte opposta: nel ricorso di adizione di questa Corte parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha mancato di avendo la ricorrente, mancato di precisare in quale modo la asserita non contestazione si sia formata nel giudizio di merito, cioè a dire di riportare –sia pure per stralci, nei passaggi essenziali o nelle parti d’interesse –il contenuto degli atti difensivi della controparte (o anche dei verbali di udienza) da cui in iure inferire valenza di condotta processuale di non contestazione(Cass.22/05/2017, n. 12840); r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da ultimo inammissibile la deduzione sulla mancata valutazione della prova indiziaria (costituita da un atto pubblico di compravendita), siccome tesa a sollecitare questa Corte ad un riesame delle risultanze istruttorie ai fini di una pronuncia, nuova e diversa rispetto a quella del giudice di merito, sul fatto controverso, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; il ricorso è dichiarato inammissibile: e tanto preclude il rilievo della correttezza della soluzione nel merito raggiunta dalla qui gravata sentenza in ordine all’esclusione della nullità in caso di superamento della c.d. soglia di finanziabilità, alla stregua della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità (così Cass., Sez.

U, 16/11/2022, n.33719, seguita da Cass. 20/03/2023, n. 7949; Cass. 08/03/2023, n. 6907); il regolamento delle spese del grado tra le parti originarie segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, della [OSCURATO:PERSONA] ServicingS.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14228/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eletto in ROMA, domiciliataper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –interventore volontario – Avverso la sentenza n. 4408 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 18 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che In forza di contratto di mutuo fondiario, la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria, la CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dell’istituto bancario originario mutuante), intimò ad [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento dell’importo di euro 201.921,17; l’intimata dispiegò opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ.: addusse la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo sul presupposto dell ’inoperatività del beneficio dell’esonerodalla notificazione di esso riservato ai creditori fondiari, mancando laprova del rispetto del limite di finanziabilità del mutuo; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nella qualità anzidetta; formula intervento volontario in lite la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), dichiaratasi cessionaria del credito dalla [OSCURATO:SOCIETA].; la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria; r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. (per essa, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nella qualità di cessionaria del credito da [OSCURATO:SOCIETA]. (parte già controricorrente nel presente grado) in forza di negozio intercorso in pendenza del giudizio per cassazione; per consolidato indirizzo di nomofilachia, mancando una espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, sicché il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. è facultato a spiegare ad intervenire nel giudizio di legittimità soltanto ove in esso non vi sia stata precedente costituzione del dante causa oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (così, tra le tante, Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass. 04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; Cass.27/12/2018, n. 33444; Cass. 06/10/2017, n. 23439; in generale, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017); l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 38 T.U.B. e degli artt. 474, 475, 479, comma secondo, e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3, 4 e 5 del codice di rito; in sintesi, parte ricorrente assume che, a fronte di una puntuale contestazione sulla natura fondiaria del mutuo, il giudice territoriale, con motivazione peraltro contraddittoria, ha omesso di considerare che l’onere della prova circa il rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. grava sul creditore fondiario (che voglia avvalersi dell’esonero r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla notifica del titolo), il quale, nella concreta vicenda, non ha nemmeno contestato il superamento del limite (non producendo la perizia originaria), in ogni caso comprovato dalla documentazione depositata da parte opponente; il motivo– connotato, in rubrica, da una commistione tra più ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 cod. proc. civ.ma non inficiante, apparendo comunque agevole l’individuazione della tipologia di vizio denunciato –è inammissibile; a giustificazione del dictum, il giudice territoriale ha posto la non necessità della notificazione del titolo «trattandosi di credito fondiario» e ha ritenuto, « alla luce della documentazione versata in atti dalla convenuta opposta», infondata la « dedotta violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. superamento del limite di finanziabilità) che comunque non comporta[…] la radicale conseguenza della nullità del mutuo»; ciò posto, la doglianza mossa in ordine al corretto riparto dell’onere della prova sul limite di finanziabilità risulta eccentrica rispetto alla testé riassunta ratio decidendi , dacché la pronuncia gravata in alcun modo (e nemmeno per incidens) ha esaminato (né tampoco deciso) la questione, limitandosi all’assorbente rilievo della non dimostrazione della circostanza sulla scorta delle emergenze istruttorie; del pari inammissibile lacensura circa la «non contestazione» della circostanza ad opera di parte opposta: nel ricorso di adizione di questa Corte parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha mancato di avendo la ricorrente, mancato di precisare in quale modo la asserita non contestazione si sia formata nel giudizio di merito, cioè a dire di riportare –sia pure per stralci, nei passaggi essenziali o nelle parti d’interesse –il contenuto degli atti difensivi della controparte (o anche dei verbali di udienza) da cui in iure inferire valenza di condotta processuale di non contestazione(Cass.22/05/2017, n. 12840); r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da ultimo inammissibile la deduzione sulla mancata valutazione della prova indiziaria (costituita da un atto pubblico di compravendita), siccome tesa a sollecitare questa Corte ad un riesame delle risultanze istruttorie ai fini di una pronuncia, nuova e diversa rispetto a quella del giudice di merito, sul fatto controverso, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; il ricorso è dichiarato inammissibile: e tanto preclude il rilievo della correttezza della soluzione nel merito raggiunta dalla qui gravata sentenza in ordine all’esclusione della nullità in caso di superamento della c.d. soglia di finanziabilità, alla stregua della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità (così Cass., Sez. U, 16/11/2022, n.33719, seguita da Cass. 20/03/2023, n. 7949; Cass. 08/03/2023, n. 6907); il regolamento delle spese del grado tra le parti originarie segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, della [OSCURATO:PERSONA] ServicingS.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 14228/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per
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