CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03D5X54 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUI055BOY3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condotta per il delitto di furto, commesso in concorso tra loro e con una terza persona non identificata e aggravato ai sensi dell'art. 625, comma secondo, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie del tentativo — è generico e manifestamente infondato, poiché non si misura con le circostanze poste in luce dai giudici di merito: [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle due complici, «era riuscito ad uscire dal negozio e a darsi alla fuga, [portando con sé i capi di abbigliamento sottratti], così conseguendo una detenzione esclusiva dei beni che erano usciti dalla disponibilità del proprietario»; circostanze che configurano la fattispecie del furto consumato (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016, che ricorda come il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva); Considerato che stessa sorte segue il secondo motivo — che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. — posto che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità né l'applicazione di placche antitaccheggio (nella specie rimosse), né la presenza di un addetto alla sicurezza sono idonei ad escludere la circostanza aggravante in rassegna (cfr. sul primo punto Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 e sul secondo punto Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; in quest'ultima pronuncia si è precisato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefno,Pa(11, „_ [OSCURATO:PERSONA] •4111 ELLERIA ,s•gi.