CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03034/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 18608/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] SRLe per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1375/2021depositata il 30/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoquanto appresso indicato. 1. In seguito a ricorso d i [OSCURATO:SOCIETA]. , poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., ora N emo [OSCURATO:SOCIETA]. , in qualità di cessionaria del credito, il Tribunale di Milano ha emesso decreto con cui ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 7.630.312,51 a titolo di restituzione di un mutuo stipulato il 7/6/2002, oltre interessi dal 31/12/2010 al saldo, e a Pietro e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, e in solido con Iride, nella loro qualità di fideiussori,il pagamento del“la medesima somma ma fino alla concorrenza di euro 6.850.000,00”(v. sentenza impugnata in questa sede p.10). 2. Nei confronti d i d e tto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione sia Iride (quale debitore principale) sia Pietro e [OSCURATO:SOCIETA] M armo (quali fideiussori), i quali hanno chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Autorizzata la chiamata in causa, le due società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) si sono costituite chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti. 4. Sono intervenute nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già F.lli Marmo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), le quali hanno chiesto di dichiarare che i crediti oggetto della cessione del 7.6.2002 erano prescritti ex art.2946 c.c. e di ordinare agli attori, ai convenuti e alle parti terze chiamate, ed in particolare a coloro che fossero in possesso di documenti probatori inerenti ai predetti crediti, di consegnarli alle parti intervenute. 5. Il Tribunale di Milano , con sentenza n. 10958 / 20 14 , pubblicata il 16.9.2014,ha, tra l’altro, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la debitrice principale (Iride, attualmente dichiarata fallita) - in solido con i due fideiussori (odierni ricorrenti) limitatamente alla somma di euro 6.850.000,00 ed accessori come al punto III del dispositivo della menzionata sentenza -, a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 7.303.944,08, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 31.12.2010 sino al saldo effettivo. 6. Il Tribunale ha inoltre condannat o [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a risarcire a lle part i terz e chiamat e in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidato in euro 13.000,00per ciascuna di esse. 7. Avverso detta sentenza la debitrice principale e i due fideiussori hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano. 8. Tra le parti nei cui confronti è stato proposto appello (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 12) si sono costituite solo [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. 9. La C orte d’appello di Milano, in seguito alla estinzione e cancellazione dal registro delle imprese di una delle appellate ([OSCURATO:SOCIETA].) , ha dichiarato l’interruzione del giudizio, che è stato poi riassunto dagli appellantisolo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ma non nei confronti del successore della società estinta ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) né nei confronti di altre parti. 10. La C orte territoriale ha quindi pronunciato la sentenza n. 3164 del 7.7.2017 con cui: (i) ha accertato la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del successore della società estinta; (ii) ha dichiarato l’inammissibilità di tutte le domande proposte nei confronti della società estinta, nonché (iii) l’inammissibilità per il carattere di novità delle domande di cui ai punti n. 1 e 2 delle conclusioni degli appellanti e l’inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., di tutte le altre domande proposte dagli appellanti. 11. In seguito al ricorso della debitrice principale I ride s.r.l. (della quale, in pendenza del giudizio di cassazione, è stato dichiarato il fallimento) e dei due fideiussori (Pietro e [OSCURATO:SOCIETA] M armo) nei confronti di N emo [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito di BPER) e di altre parti, con ordinanza n. 13607 del 7/3/2019 , questa S uprema Corte, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che questa avesse errato nel dichiarare inammissibile sia ai sensi dell’art. 342 che ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’appello proposto dai ricorrenti e dichiarando assorbiti gli altri motivi. 12. Il giudizio è stato riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] (nella sua qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] –BPER), e per essa da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi sostituita nel corso del giudizio dalla procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. . Tale causa è stata iscritta con il n. R.G. 2997/19 e in essa si sono costituiti separatamente con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché [OSCURATO:SOCIETA].. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha riassunto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nella sua qualità di successore dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. (nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, F.M. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già F.lli Marmo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].). Quest’ultima causa è stata iscritta al n. R.G. 3205/19 e nella stessa si sono costituiti con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si sono altresì costituiti [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa la sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].); le altre parti sono rimaste contumaci. 13. La Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, dopo aver riunito le predette cause, con sentenza n. 1375/2021, depositata in data 30/04/2021 , oggetto d el ricorso all’esame, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, F.M. di [OSCURATO:PERSONA] s.as. in liquidazione; ha respinto l’appello proposto dalFallimento [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti della sentenza n. 10958/2014 del Tribunale di Milano e ha regolato le spese di giudizio tra le parti. 14. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memorie , cui [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] H olding s .p. a . e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con distinti controricors i . La società da ultimo indicata ha pure depositato memorie. Considerato che: 1. c on il primo motivo i ricorrenti denunciano “ N ullità della sentenza e del procedimentoex art. 360, n.4. c.p.c. per violazione dell’art. 384 c.p.c.”, lamentando che la C orte territoriale, in violazione dell’art.384 c.p.c., non si sarebbe uniformata all’ordinanza di accoglimento del ricorso che ha originato il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza gravata, con conseguente nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.; 2. c on il secondo motivo i ricorrenti denunciano “ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.” , lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio e non avrebberilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti in favore della parte finanziata per mancanza di oggetto, nonché, di conseguenza, del contratto collegato di finanziamento garantito dai ricorrenti per mancanza di causa; sotto diverso profilo, i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale non avrebberilevato la nullità del finanziamento per superamento del tasso soglia in relazione all’usura; 3. c on il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, n n . 3 e 4, c.p.c.,“Nullità della sentenza e del procedimento ex art 360 , n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1322, 1936 c.c.” , sostenendo, come dagli stessi sintetizzato (v. p. 3 del ricorso), che la Corte di merito avrebbe provveduto d’ufficio in assenza di un’esplicita domanda di parte ed avrebbe violato le regole contrattuali. Considerato che: il ricorso all’esame presenta rilevanti questioni processuali , pure evidenziate dalle parti (v., tra l’altro, ricorso p. 18-19 e controricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p. 13) per le quali è op