CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]"O E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva della pena detentiva, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); che, in ogni caso, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, pur essendo tale valutazione legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]