CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria, con la quale la difesa insiste sugli stessi. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3). Lo stesso dicasi per il secondo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 4, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta) - e il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - (pag. 4, nella parte in cui si sottolinea l'assenza di elementi positivi di valutazione per la concessione del beneficio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2