CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24826/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Milanovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché sia dichiarato non doversiprocedere per il reato di cui al capo 53 perché estinto per prescrizione e perl’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la sola rideterminazionedella pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano haparzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del27 febbraio 2024 del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per vari reati, tra i quali quello di cui all’art.493-ter cod. pen. contestato al capo 53) dell’imputazione.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delsuo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi diimpugnazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 157,159, 161 e 493-ter cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che laCorte di merito ha errato nel non dichiarare estinto per prescrizione il suindicatoreato, in quanto l’ultima condotta risaliva all’11 novembre 2017, secondo quantorisultava dalla ricostruzione fattuale che emergeva dalla imputazione.Poiché la pena massima edittale era di cinque anni di reclusione, il terminemassimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, scadeva il 31 luglio 2025,considerati anche i periodi di sospensione per due mesi e venti giorni.Il termine di prescrizione era, quindi, già maturato alla data dell’8 novembre2025, quando la sentenza di appello era stata pronunciata, e l’estinzione delreato doveva comunque essere rilevata di ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all’omessa dichiarazione della estinzione del reato.La Corte di appello, pur potendo verificare la reale data di commissione delreato e pur avendo a sua disposizione gli elementi per procedere a siffattoaccertamento, ha considerato esclusivamente la data indicata nel capo diimputazione, cosicché la motivazione è contraddittoria perché si pone incontrasto con il dato fattuale, emergente dalla stessa sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.Anche partendo dal dato indicato dal ricorrente, ossia la consumazione delreato in data 11 novembre 2017, il reato non risulta estinto per prescrizione.Difatti, essendo il reato stato commesso in questa data, ad esso èapplicabile la sospensione del termine di prescrizione prevista dal secondocomma dell’art. 159 cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 11, lett. b), della legge23 giugno 2017 n. 103, applicabile ai reati commessi dopo il 2 agosto 2017,secondo il quale il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine previstodall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primogrado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il gradosuccessivo.Poiché, nel caso di specie, tra la scadenza del termine per il deposito dellamotivazione di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza diappello intercorre un periodo superiore a diciotto mesi, il periodo di sospensionedi cui alla citata disposizione è di un anno e sei mesi.Sommando tale periodo al termine massimo di prescrizione di anni sette emesi sei, si perviene ad un periodo di anni nove, cui occorre aggiungere gliordinari periodi di sospensione già indicati dal ricorrente.Ne deriva che alla data in cui è stato pronunciato il dispositivo dellasentenza di appello il termine non era ancora scaduto.Peraltro, dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza diappello è divenuta operativa l’ulteriore causa di sospensione del termine previstadal punto 2) del secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nel testo all’epocavigente, cosicché il termine di prescrizione non è ancora maturato alla data dellapresente sentenza.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]