CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7255/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Abruzzo sez. 3, n. 65/III/2013, depositata in data 24 settembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento , notificato i n data 17 giugno 2010, l'Agenzia accertava sinteticamente il reddito di [OSCURATO:PERSONA], r ecuperando a tassazione tutti i versamenti emergenti dalle movimentazioni finanziarie oggetto di controllo. Con ricorso presentato a mani all'Agenzia il 15 ottobre 2010, la contribuente impugnava l'atto impositivo davanti alla CTP. In particolare, in data 15 ottobre 2010, il [OSCURATO:PERSONA], difensore della contribuente, depositava presso l'Agenzia delle entrate d i Teramo una comunicazione urgente nella quale affermava di aver regolarmente inviato via posta in plico il ricorso tributario presso la direzione provinciale di Teramo,largo Madonna delle G razie , 64100 , Teramo , relativo all'anno 2005. Proseguiva riportando che l’atto eratornato indietro il giorno 14 ottobre 2010, con la dicitura di indirizzo incompleto, insufficiente. All'uopo lo stesso allegava una raccomandata portante l a data di spedizione 1 ° ottobre 2010 e fotocopia fronte retro della pagina esterna del ricorso presentato. Con sentenza 160/72 del 2011 la CTP di Teramo rigettava il ricorso, sottolineando l'assoluto mancato as solvimento dell'onere probatorio. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente, chiedendone la riforma. Resisteva in giudizio l 'Agenzia , che proponeva altresì contestuale appello incidentale, in cui rinnovava l'eccezione,già proposta davanti al p rimo giudice , d’i nam m i s sibilità del ricorso in quanto tardivo. Con sentenza depositata il 24 settembre 2013, la CTR per l'Abruzzo ha respinto il motivo di appello incidentale, osservando che, come noto, la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, mentre per il notificato alla data di ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario. Avverso detta sentenza, l'ufficio propone ricorso, affidandolo a otto motivi. La contribuente si costituiva con controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l'Agenzia denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 16, commi 3e 5 , 20 comma 2, 21 comma 1, del d. Lgs 31 dicembre 1992, n.5 46, in relazione all'art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ. In particolare, l'Ufficio faceva notare la tardività d el ricorso di primo grado, in quanto l 'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato in data 17 giugno 2010, per cui i relativi termini di impugnativa sarebbero scaduti il successivo 1° ottobre 2010, mentre il ricorso perveniva per la prima volta all'Ufficio solo in data 13 ottobre 2010, tramite consegna diretta. In questo caso la CTR non avrebbe dovuto attribuire alcuna efficacia alla spedizione a mezzo posta, perché non idonea a pervenire al destinatario, né alla autodichiarazione resa il successivo giorno , 15 ottobre, dal difensore della contribuente e riportat a sopra. In effetti, il destinatario del ricorso risultava identificato con la semplice dicitura direzione provinciale di Teramo largo Madonna delle G razie , 64103 Teramo. Simile intestazione però, come precisava l'Agenzia già nelle controdeduzioni di primo grado, può legittimamente generare confusione, dal momento che allo stesso indirizzo e dunque nel medesimo stabile sono collocati diversi uffici, dipartimenti e direzioni provinciali appartenenti a ministeri differenti, quali la Direzione provinciale dei Servizi vari del Tesoro, la R agioneri a provinciale dello Stato , l ' A genzia del territorio. L'incompletezza e indeterminatezza del destinatario dell'atto , sicuramente attribuibile, in questo caso, ad imprudenza colpevole della controparte, non permetteva così l'applicabilità del principio, ormai fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto sottoposto a un termine di decadenza, per compiere la notificazione di un atto, deve essere tutelato nel suo interesse a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio,per la parte sottratta alla sua disponibilità. Infatti, nel caso di specie il principio riportato è ostacolato dalla presenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza da parte della contribuente, che non ha provveduto a individuare inequivocabilmente l'ente destinatario del ricorso. Conseguentemente l a CTR ha fatto cattivo governo delle norme processuali del giudizio tributario, ed in particolare dell'art. 16, comma 5, del d. L gs . n um . 546 del 1992. In modo irrituale la contribuente ritenne di sanare l'errore, optando per notificare il ricorso a mezzo consegna diretta presso lo sportello dell'Agenzia preposto a ricevere gli atti. T ale sanatoria ha illegittimamente avallato la CTR, facendodecorrere il termine ad quem d alla data di spedizione, anziché d a quella della consegna avvenuta oltre i 60 giorni previsti dalla legge. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 53 e 22, comma 1 del d. L gs n . 546 del 1992 , in relazione all'art. 360, primo comma , num. 4 cod . proc . civ. La sentenza sarebbe infatti censurabile anche per violazione delle indicate disposizioni, atteso che l'appellante si costituì in giudizio presso la CTR i n data 17 gennaio 2012, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla data di spedizione dell'appello, ma entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'Ufficio. 3. Con il terzo motivo sidenuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 32, commi 4 e 5 del d. P . R . n . 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, num . 4 , c od . proc. civ. In effetti, in questo caso, la ricorrente censura la violazione della indicata a disposizione, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto di poter superare il limite della valutazione giudiziale e i documenti non esibiti in fase di verifica accertamento, decidendo di prendere in considerazione la documentazione prodotta tardivamente, altresì qualificandola come sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova senza, come si dirà successivamente, motivare adeguatamente tale giudizio con riferimenti specifici e puntuali , i n relazione a quanto prodotto ed in riferimento a ogni singola movimentazione oggetto di recupero. 4. Con il quarto motivo si denuncia o messa motivazione sul fatto controversodecisivo in relazione all'art. 360, primo com ma, n um. 5 cod. proc. civ.In effetti la ricorrente denuncia omessa motivazione suun punto di fatto controverso, laddove la CTR omette del tutto di esaminare se la contribuente potesse giovarsi della causa di non imputabilità, nonostante l'ufficio avesse eccepito nelle controdeduzioni all'atto d'appello, la mancata prova della causa non imputabile. 5.Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 36, comma 2, num.4 del d. Lgs. n.546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod . proc. c iv ., de ll'art. 111, sesto comma, C ost. in relazione all'art. 360, primo comma, num . 4 cod. proc. civ. Infatti, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse applicabile la novella all'art. 360 cod. proc. civ., si deduce l'omessa motivazione sotto il profilo di nullità della sentenza, con le stesse argomentazioni di cui al precedente motivo. 6. Con il sesto motivo si denuncia o messo esame di un fatto decisivo,in relazione all'art. 360, primo comma, num . 5, cod. proc. civ. In effetti, essendo per la ricorrente incert a l'applicabilità de lla novella all'art. 360 cod. proc. civ. anche al processo tributario si deduce la censura di omesso esame, con le medesime argomentazioni sottese ai due precedenti motivi di ricorso, che si richiamano. 7. Con il settimo motivo si denuncia insufficiente motivazione sul fatto controverso in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. In effetti si censura la motivazione della sentenza d'appello per non avere preso minimamente in esame quanto specificamente dedotto dall'ufficio su ogni singola movimentazione, seppure la disamina fosse stata svolta a mero titolo discorsivo , data l'irricevibilità della documentazione prodotta tardivamente. 8. Con l'ottavo motivo si denuncia viol azione dell'art. 36, comma due, num. 4del d. Lgs. n. 546 del 1992 , dell'art. 132, comma due, num. 4, cod. proc . civ . e dell'art . 111 , sesto com ma, C ost ., in relazione all'art. 360 , primo c omma, num . 4 , cod . proc . civ. In effetti viene rilevato il vizio di insufficien t e ed apparente motivazione della sentenza, per non avere presa minimamente in esame quanto specificamente dedotto al motivo precedente sotto il profilo della nullità della sentenza. 9. Il principio della rilevanza della data di spedizione ai fini della tempestività della notifica per il notificante soggetto a termine di decadenza, presuppone la validità della fattispecie notificatoria posta in essere, come tale idonea a giungere ad effetto. Ogni qualvolta invece tale fattispecie non risulti idonea a costituire una valida notificazione, occorrerà effettuare una nuova fattispecie, rispetto alla quale vi sarà fatalmente un nuovo momento di spedizione. In effetti la data di consegna all'ufficiale giudiziario o ad altro addetto alla notifica non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (Cass. Sez. U 30/03/2010 n. 7607 ), mentre in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Cass. Sez. U, 15/07/2016,n. 14594). Nella specie l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA] di Teramo”, senza altra specificazione, già di per sé generica, era tale da non consentire all’agente postale di portare a termine validamente la fattispecie notificatoria, anche per la rappresentata e non contestata circostanza secondo cui al medesimo indirizzo si trovavano varie amministrazioni periferiche dello Stato, rette da autonome direzioni provinciali. La circostanza, per nulla imputabile al destinatario, ma appunto all’incompletezza delle indicazioni da parte del mittente che, se correttamente riportate, avrebbero senz’altro consentito il completamento del processo, hanno giustificato la restituzione del plico per “indirizzo incompleto ed insufficiente”, come annotato sulla busta. Non può dunque qui trovare applicazione il principio del persistente riferimento al momento iniziale (della consegna all’ufficiale giudiziario o della spedizione del plico a mezzo posta) nel caso in cui la fattispecie notificatoria non si perfezioni, essendo lo stesso subordinato alla duplice condizione della non imputabilità del mancato perfezionamento a fatto della parte ed alla tempestività del rinnovo della notificazione. [OSCURATO:PERSONA] “Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame” (Cass. 12/03/2008, n. 6547). In particolare, per un caso in cui il principio non è stato applicato appunto riconducendosi la negatività della notifica a fatto imputabile al notificante, Cass.18/10/2016, n.21037. Nella fattispecie presente dunque la contribuente, a seguito della restituzione del plico, ha posto in essere un’autonoma e nuova fattispecie notificatoria tramite consegna “a mani” presso lo sportello dell’Agenzia, accompagnata dalla dichiarazione il cui tenore è stato riportato, priva così di alcun collegamento con la spedizione del plico a mezzo posta avvenuto il 1° ottobre e rispetto alla quale,per nessun verso può applicarsi come detto il surriferito principio tratto dalla giurisprudenza di questa Corte. Di tale fattispecie, per le sue modalità, è rilevante solo la data della consegna, che dunque, per quanto precedentemente osservato, assurge ad unico momento valutabile ai fini del rispet to del termine decadenziale di cui all’art.19 d. Lgs. n. 546/92. Tale momento, come incontestato, è collocato ampiamente oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell’avviso di accertamento (17 giugno 2010), e cioè il 15 ottobre 2010. Tantomeno assume efficacia sanante la costituzione della controparte, come eccepito dalla controricorrente, trattandosi nella specie di tardività rispetto ad un termine decadenziale cui è condizionata l’ammissibilità del rimedio giurisdizionale. Ne deriva la tardività dell’impugnazione di primo grado, con conseguente sua improponibilità, il cui mancato rilievo giustifica la censura alla sentenza d’appello e pertanto l’accoglimento del motivo, con assorbimento di tutti gli altri. 10. La sentenza di secondo grado qui impugnata dev’essere pertanto cassata, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, e compensazione dei precedenti per la peculiarità dellafattispecie. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. . Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legi