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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 40111/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, oggetto di specifica richiesta difensiva formulata all'udienza di discussione in appello, è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato a titolo di espiazione pena per altra causa, risultasse ostativo all'eventuale redazione di programmi di trattamento); che, quindi, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva, oggetto di specifica richiesta difensiva formulata all'udienza di discussione in appello, è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato a titolo di espiazione pena per altra causa, risultasse ostativo all'eventuale redazione di programmi di trattamento); che, quindi, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris