Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23928/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'opposizione, con contestuale richiesta di oblazione, presentata dal difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto penale con il quale quest'ultimo era stato condannato alla pena di euro 103 di ammenda in relazione all'imputazione della contravvenzione prevista dall'art. 651 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

Lamenta violazioni di legge, rilevando che la decisione di non luogo a provvedere si è fondata sull'erroneo presupposto che il difensore dell'imputato privo di procura speciale non possa avanzare la richiesta di ammissione all'oblazione a seguito di decreto penale di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

2. La decisione si è basata sull'assunto secondo cui la legittimazione a proporre opposizione avverso il decreto di condanna ed a chiedere, contestualmente, l'oblazione spetterebbe solamente all'imputato personalmente ovvero al difensore di fiducia munito di procura speciale.

3. Tale assunto si pone in contrasto con l'insegnamento della Sezioni Unite della Corte di cassazione che, invece, proprio in tema di opposizione a decreto di condanna, hanno affermato che, in ragione di quanto previsto dall'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., il difensore dell'imputato anche se non munito di procura speciale è abilitato alla presentazione della domanda di oblazione (Sez.

U, n. 47923 del 29/10/2009, D'Agostino, Rv. 244819).

Inoltre, come in seguito precisato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base degli stessi principi, il difensore dell'imputato nominato di ufficio è sempre legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, seppure privo di procura speciale (Sez. 6, n. 48272 del 1/12/2015, Calatri, Rv. 265849; Sez. 4, n. 7693/18 del 6/12/2017, Zaccagnini, Rv. 272530).

4. Poiché il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi, va annullato senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento affinché provveda sull'opposizione richiesta nell'interesse dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, per l'ulteriore corso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'opposizione, con contestuale richiesta di oblazione, presentata dal difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto penale con il quale quest'ultimo era stato condannato alla pena di euro 103 di ammenda in relazione all'imputazione della contravvenzione prevista dall'art. 651 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. Lamenta violazioni di legge, rilevando che la decisione di non luogo a provvedere si è fondata sull'erroneo presupposto che il difensore dell'imputato privo di procura speciale non possa avanzare la richiesta di ammissione all'oblazione a seguito di decreto penale di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 2. La decisione si è basata sull'assunto secondo cui la legittimazione a proporre opposizione avverso il decreto di condanna ed a chiedere, contestualmente, l'oblazione spetterebbe solamente all'imputato personalmente ovvero al difensore di fiducia munito di procura speciale. 3. Tale assunto si pone in contrasto con l'insegnamento della Sezioni Unite della Corte di cassazione che, invece, proprio in tema di opposizione a decreto di condanna, hanno affermato che, in ragione di quanto previsto dall'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., il difensore dell'imputato anche se non munito di procura speciale è abilitato alla presentazione della domanda di oblazione (Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009, D'Agostino, Rv. 244819). Inoltre, come in seguito precisato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base degli stessi principi, il difensore dell'imputato nominato di ufficio è sempre legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna, seppure privo di procura speciale (Sez. 6, n. 48272 del 1/12/2015, Calatri, Rv. 265849; Sez. 4, n. 7693/18 del 6/12/2017, Zaccagnini, Rv. 272530). 4. Poiché il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi, va annullato senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento affinché provveda sull'opposizione richiesta nell'interesse dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, per l'ulteriore corso. Così decis
Decreto Cassazione n. 23928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris