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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08423/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163».

Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte ip cui la Corte di appello ha evidenziato che i precedenti penali di 1'4;12 ,4o Salvatore costituivano elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto, avendo già l'imputato usufruito della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne divenute definitive.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, agli atti risulta il certificato del casellario giudiziale, dal quale si evince che il Tribunale di Chieti, con le sentenze del 31 marzo e del 7 luglio 2011 adottate in due differenti procedimenti, aveva già riconosciuto tale beneficio all'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163». Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte ip cui la Corte di appello ha evidenziato che i precedenti penali di 1'4;12 ,4o Salvatore costituivano elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto, avendo già l'imputato usufruito della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne divenute definitive. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, agli atti risulta il certificato del casellario giudiziale, dal quale si evince che il Tribunale di Chieti, con le sentenze del 31 marzo e del 7 luglio 2011 adottate in due differenti procedimenti, aveva già riconosciuto tale beneficio all'imputato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 08423/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris