CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18514/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.-ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour,presso la Cancelleria della Corte di cassazione - c ontroricorr ente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimat a - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 4164 /20 2 1 , pubblicata i n data10 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio per contestare un estratto di ruolo, spontaneamente acquisito in data 20 giugno 2018, convenendo in giudizio il Comune di Marino e l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. Nella contumacia delle controparti, il Giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione,rilevando la sua tardività. 2. Proposto gravame dalla Raco, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello. Dopo avere, preliminarmente, rilevato ‹‹la piena ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo qualora esso rappresenti il primo atto con cui il privato viene a conoscenza della pretesa impositiva azionata dal Concessionario›› e che ‹‹sussiste[va], cioè, uno specifico interesse ad agire mediante l’opposizione volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alle pretese creditorie dell’Amministrazione››, il giudice d’appello ha osservato che, nel caso in cui, come quellosottoposto al suo esame, si lamentava che il verbale non era stato mai notificato, il rimedio esperibile era quello dell’opposizione, in via recuperatoria,prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, da introdurre entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della cartella esattoriale, dovendosi escludere la possibilità di promuovere alternativamente l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. Ha, pure, evidenziatoche ciò valeva anche quando la parte ricorrente , come nella specie, ave va impugnato la cartella deducendo cumulativamente l’omessa notifica degli atti presupposti, vizi formali della stessa e l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080 del 2017. Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’inammissibilità del ricorso, stante il decorso di un lasso di tempo superiore ai trenta giorni tra la data di acquisizione dell’estratto di ruolo (20 giugno 2018) e la proposizione dell’opposizione (9 agosto 2018). 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo. Il Comune di Marino resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ed il Comune controricorrente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Va premesso che esclusivamente in ragione della mancata impugnativa dell’esplicita statuizione sull’ammissibilità della reazione all’estratto di ruolo è qui precluso il doveroso esame dell’applicabilità pure alla presente fattispecie dei contrari principi di diritto affermati al riguardo da Cass. Sez. U. 26283/22. 2. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso, deducendo la ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c., 7 d.lgs. n. 150/11, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si fonda su due presupposti e, precisamente, sul principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080/17, che riconduce la contestazione della mancata notifica della cartella esattoriale al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/11, anche nel caso in cui il ricorrente intenda eccepire la prescrizione del credito, e sull’assunto che detto termine inizia a decorrere dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo da parte del contribuente. Assume che le argomentazioni su cui poggia la decisione impugnata sono viziate, in quanto il Tribunale avrebbericondotto all’art. 7 d.lgs. n. 150/11 una contestazione estranea atale disposizione norma tiva . Precisa che,con l’opposizione, non aveva dedotto tardivamente vizi di notifica del verbale presupposto alla cartella, quanto piuttosto l’inesistenza stessa della cartella esattoriale, intesa come titolo esecutivo giustificativo della iscrizione a ruolo, c he aveva dichiarato non essere stata mai notificata; aveva, quindi, contesta to il diritto dell’amministrazione all’iscrizione a ruolo per difetto originario del titolo esecutivo, risultato inesistente, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150/11, come pure di quello previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., in quanto tra la presunta notifica della cartella (rimasta priva di riscontro) e la data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio non era intervenuto alcun atto procedimentale da cui far decorrere il termine di venti giorni. La mancata prova dell’esistenza della notifica della cartella esattoriale, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto condurre il Tribunale all’accoglimento del ricorso ed al conseguenteannullamento del debito iscritto a ruolo, fondato su cartella esattoriale inesistente, oppure ad una pronuncia di prescrizione del credito indicato nell’estratto di ruolo. 3. La ricorrente assume a supporto della doglianza di essersi limitata nel giudizio di merito a dedurre la mancata notifica della sola cartella successiva al verbale, e non dei verbali presupposti, ma, sotto tale profilo, la censura è inammissibile per inosservanza dell’art. 366, primo comma,n. 6, cod. proc. civ., Si omette, infatti, di dimostrare quando le argomentazioni sviluppate con il ricorso per cassazione sarebbero state sottoposte all’esame del giudice d’appelloe ci si limita in questa sede a trascrivere le sole conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell’atto di appello, senza riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti difensivi, onde porre questa Corte di legittimità nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, se le questioni siano state effettivamente prospettate al giudice di merito ed in quali termini. E ciò anche perché le deduzioni difensive in questa sede svolte dalla Raco si pongono in contrasto non solo con quanto evidenziato dal Comune controricorrente, il quale, al contrario, sost i en e che la contestazione investiva anche la mancata notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada, ma , soprattutto, con quanto rilevato dalla sentenzaimpugnata, nella quale il Tribunale dà atto che la Raco , in appello , ha reiterato i medesimi motivi già esposti in primo grado, sostenendo l’inesistenza della notifica sia della cartella, sia dei verbali presupposti. Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., sez. 2, 09/08/2018, n. 20694; Cass., sez. 6-1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804), che postulino anche indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19164; Cass., sez. 6-1, 09/07/2013, n. 17041). Per le medesime ragioni non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilitàla censura anche là dove la ricorrente si duole che il giudice d’appello non avrebbe rilevato l’intervenuta prescrizione del credito, in quanto si trascura di riportare, quanto meno nelle parti salienti, il contenuto degli atti difensivi introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, di cui si trascrivono le sole conclusioni, al fine di consentire a questa Corte di comprendere i profili di contestazione fatti valere nelle fasi di merito, così violando i l principio di autosufficienza , non potendo la genericità della doglianza essere colmata mediante il riferimento all’estratto di ruolo acquisito – che viene riportato alle pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione- dal quale dovrebbe evincersi ladecorrenza del termine di prescrizione quinquennale. 4.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Marino, mentre nulla deve disporsi con riguardo all’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il