CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14455-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 07244730961; - intimate - avverso la sentenza n. 3112/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14455 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- r.c . 14455/2021 Ministero della Giustizia c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: Il M nistero della Giustizia ricorre per la cassazione della sentenza della CTP della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte deila società [OSCURATO:PERSONA] sri, avverso cartella di pagamento, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Tale cartella era stata emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'imposta di registro atti giudiziari, in relazione alla cancellazione dal ruolo disposta dalla Corte di Milano, 5.3ez one IV civile all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] - della causa di cui al procedimento instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] srl e Università degli Studi di Milano e della conseguente iscrizione a debito dell'imposta di registrazione della sentenza di primo grado n.18/05 oggetto del giucizio estintosi. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendo che la cartella impugnata fosse stata notificata oltre il termine decadenziale di cii all'art.76, comma 1, del DPR 131/1986. La CTR, respingeva l'appello dell'Ufficio che verteva sull'applicabilità de; termine di cui all'art.78 del DPR 131/1986, ritenendo che "l'applicazione di detto art.78 al caso di specie presuppone che l'imosta sia stata definitivamente accertata con la registrazione a deo to della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.18/05 emessa fra le parti e poi oggetto del giudizio di impugnazione ltosi". Inoltre ha stabilito che "nel caso di specie, la carenza di preliminare comunicazione dell'insorgenza del credito alla società contribuente impedisce di ritenere che l'imposta sia stata definitivamente accertata essendo stata preclusa al contribuente la possibilità di adempiere oppure contraddire l'amministrazione in ordine al fondamento, all'entità e alla tempestività della pretesa erariale". La società contribuente si costituisce con controricorso Ccr siderato che: 1. Va preliminarmente esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., avendo l'Avvocatura dello Stato omesso di riportare le parti significative degli scritti difensivi, di indicare e trascrivere il contenuto della "documentazione depositata in primo grado" da cui evincersi la pretesa fondatezza delle sue argomentazioni, e, ancora, il contenuto della stessa cartella impugnata. 2. L'eccezione è infondata, contenendo il ricorso gli elementi essenziali e utili al fine di individuare le doglianze dedotte, non dovendosi interpretare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motiviS-hche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 20211 in modo eccessivamente formalistico in modo P (r) eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Tale principio "non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito" (Sez. Un.n. 8950 del 18/03/2022). :3. Con l' unico motivo del ricorso, l'Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 59, 76 e 78 del DPR 131/1986, dell'art. 134, comma 5, DPR 115/2002, nonché dell'art.1, comma 367 e ss. della legge 244/20r7, ex art. 360, comr 1, n.3, c.p.c., in k relazione al termin:idecadenza di notifica d cartella di pagamento per imposta clti r,e .stro di atti giudiziali (prescrizione decennale). I 11 tA 0 La decisioneV3- ino tre apodittica ed errata laddove ha ritenuto - necessaria un'ulteriore attività di accertamento del credito da parte dell'amministrazione. Il motivo è fondato. 3.1.In ossequio ai principi di questa Corte, "con riguardo alla riscossione dell'imposta di registro (DPR 131/1986), in presenza di una previsione specifica dell'atto impositivo determinato dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art.78 del DPR 131/1986" (Cass. 13443/2017). 3.2.È stato altresì affermato che (Cass. n. 5966 del 2015), In tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sicché risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986. 3.3.La CTR ha pertanto errato nel ritenere che "l'applicazione di detto art.78 al caso di specie presuppone che l'imposta sia stata definitivamente accertata con la registrazione a debito della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.18/05 emessa fra le parti e poi oggetto del giudizio di impugnazione estintosi". A tal proposito, si rammenta che una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del detto decreto (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11555 del 2018; Cass. n. 16495 del 2020). 3.4. Tale principio si desume da quanto stabilito da questa Corte di legittimità (ex multis Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14), secondo cui il termine di decadenza (triennale ex art. 76 d.p.r. 131/86) concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione. Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l'ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell'atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art.78 cit. e 2946 c.c. (Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016). 3.5. Peraltro, in tema di imposta di registro, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il termine di decadenza ivi previsto va riferito (aggiungendosi al termine prescrizionale di cui al cl.P.R. n. 131 del 1986, art. 23) alla riscossione di crediti del Fisco accertati da atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione e non alla riscossione dei crediti del Fisco accertati da sentenze che abbiano rigettato, in tutto o in parte, impugnative di atti impositivi. Osserva al riguardo il Collegio che a tale disposto non può attribuirsi un significato tale da scardinare il principio generale, risultante dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la riscossione di un credito tributario accertato con sentenza soggiace non ai termini di decadenza che scandiscono l'esercizio dell'azione amministrativa ma a solo termine di prescrizione; una simile interpretazione differenzierebbe irragionevolmente, erche in mancanza di qualunque specifica ragione, la disciplina della riscossione dell'imposta di registro da quella di tutte le altre imposte. Al contrario, va privilegiata una interpretazione che, lungi dall'attribuire alla disposizione in esame un significato disarmonico rispetto al sistema generale dei termini di riscossione dei tributi, la coordini con tale sistema. 4.Conclusivamente, non essendosi la CTR attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spes