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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25402/2026

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mero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 6139/2/20 depositata il 9 novembre 2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve-niva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Messina n. 140/8/2013 conla quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avversol’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente al periodo diimposta 2008.2.

L’atto faceva seguito ad una verifica fiscale conclusa con p.v.c. e aun accertamento ex artt.39, comma 1, d.P.R. n.600/73 e 54, comma5, d.P.R. n.633/72, e dai fatti scaturiva anche un procedimento penalenei confronti di lannello Michelangelo, legale rappresentante p.t. dellasocietà, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti.

L’Amministrazione contestava l'omessa contabilizzazione edichiarazione di ricavi, nonché l'indebita deduzione e detrazione di costiNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, con ricostruzionedelle imposte dirette e IVA evase.Si legge nella sentenza impugnata che avverso l’avviso veniva propostoricorso al giudice tributario per vizio di motivazione, per avere l'Ufficioriportato nell’avviso il p.v.c. della Guardia di Finanza di Messina, percarenza di prova della pretesa e, in ragione dell'autonomia del processotributario rispetto al processo penale, si sosteneva la regolarità del pa-gamento delle contestate fatture, eccependo che l'Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto accertare l'effettività dei lavori svolti, ri-corso accolto dal giudice di prime cure.3.

La decisione veniva riformata dal giudice di secondo grado e avversola sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassa-zione, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2700 cod. civ., peraver il giudice riformato la sentenza primo grado assumendo che, inun procedimento di rettifica come quello di specie, le risultanze delp.v.c. portato alla conoscenza della contribuente fanno fede fino a que-rela di falso.2.

Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7, del d. lgs. 546/92, e 115 e 116 cod. proc. civ. da parte dellasentenza, nella parte in cui ha ritenuto non condivisibile la statuizionedel giudice di primo grado secondo il quale le «Osservazioni ed i rilievisulle operazioni oggettivamente inesistenti contestate dalla Guardia diNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026in quanto esse «non possono mai disattendere il p.v.c. della Guardia digetto del presente giudizio) che fa fede fino a querela di falso».3.

Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente prospetta, rispettiva-mente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessoesame da parte del giudice di fatti decisivi e, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115, 116, 132 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. 546/92, sul rilievoche per i medesimi fatti, in sede penale, il legale rappresentante dellasocietà ricorrente è stato assolto dall’AGO ex art.530, comma 2, cod.proc. civ., perché il fatto non sussiste.Si eccepisce l’omesso esame di tale sentenza, in quanto il fatto dell’ac-certamento giurisdizionale dell’insussistenza del fatto, dotato dell’au-torità di cosa giudicata vale anche nel giudizio tributario.Inoltre, la ricorrente si duole che non è stata presa in considerazioneneanche la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Messina neiconfronti dei signori [OSCURATO:PERSONA]Amore e [OSCURATO:PERSONA] per averemesso quattro fatture per operazioni inesistenti al fine di consentirealla società oggi ricorrente l’evasione dell’imposta sui redditi e sul va-lore aggiunto.4.

Con il quinto motivo si prospetta l’error in procedendo per omessavalutazione di prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., per non aver il giudice nella parte conclusiva della sentenza, enu-merato tutti gli elementi di prova allegati da controparteNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/20265. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che i motivi terzo e quarto nonsono inammissibili, in quanto non impingono nella valutazione del ma-teriale probatorio da parte del giudice del merito, ma sono focalizzatisulla valenza ed efficacia del processo penale in quello tributario.6.

Ciò chiarito, la decisione sulla questione sottesa ai due motivi implical’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

Tale di-sposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processotributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1.

La sentenzairrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato nonlo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confrontidel medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valuta-zione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, inogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. La sentenza penaleirrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudiziodi Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanzain camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto nonsussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse dellaquale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ov-vero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica,nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratoreanche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati».7.

La controricorrente conferma che è intervenuta sentenza di assolu-zione perché il fatto non sussiste del legale rappresentante della so-cietà e, implicitamente, che la sentenza penale è riferita agli stessi fattialla base delle riprese per cui è causa.Numero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026Inoltre, la Corte di cassazione ha già stabilito (v.

Cass. n.936 del 2025)che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87del 2024, nel riconoscere efficacia di giudicato nel processo tributarioalla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è ap-plicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza èdivenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alladata della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio dicassazione contro la sentenza tributaria d'appello.8.

La sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicato nel presentegiudizio o per il tributo e per la sanzione o per la sola sanzione a se-conda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000, econ ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025 la Sezione Tri-butaria ha rimesso alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte la riso-luzione di questioni interpretative concernenti l’ambito di applicazionedell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 al fine di adottare l’interpretazionenomofilattica a riguardo.

A tal fine la controversia dev’essere rinviataa nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 6139/2/20 depositata il 9 novembre 2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve-niva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Messina n. 140/8/2013 conla quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avversol’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente al periodo diimposta 2008.2. L’atto faceva seguito ad una verifica fiscale conclusa con p.v.c. e aun accertamento ex artt.39, comma 1, d.P.R. n.600/73 e 54, comma5, d.P.R. n.633/72, e dai fatti scaturiva anche un procedimento penalenei confronti di lannello Michelangelo, legale rappresentante p.t. dellasocietà, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti. L’Amministrazione contestava l'omessa contabilizzazione edichiarazione di ricavi, nonché l'indebita deduzione e detrazione di costiNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, con ricostruzionedelle imposte dirette e IVA evase.Si legge nella sentenza impugnata che avverso l’avviso veniva propostoricorso al giudice tributario per vizio di motivazione, per avere l'Ufficioriportato nell’avviso il p.v.c. della Guardia di Finanza di Messina, percarenza di prova della pretesa e, in ragione dell'autonomia del processotributario rispetto al processo penale, si sosteneva la regolarità del pa-gamento delle contestate fatture, eccependo che l'Ufficio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto accertare l'effettività dei lavori svolti, ri-corso accolto dal giudice di prime cure.3. La decisione veniva riformata dal giudice di secondo grado e avversola sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassa-zione, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2700 cod. civ., peraver il giudice riformato la sentenza primo grado assumendo che, inun procedimento di rettifica come quello di specie, le risultanze delp.v.c. portato alla conoscenza della contribuente fanno fede fino a que-rela di falso.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 7, del d. lgs. 546/92, e 115 e 116 cod. proc. civ. da parte dellasentenza, nella parte in cui ha ritenuto non condivisibile la statuizionedel giudice di primo grado secondo il quale le «Osservazioni ed i rilievisulle operazioni oggettivamente inesistenti contestate dalla Guardia diNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026in quanto esse «non possono mai disattendere il p.v.c. della Guardia digetto del presente giudizio) che fa fede fino a querela di falso».3. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente prospetta, rispettiva-mente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessoesame da parte del giudice di fatti decisivi e, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 115, 116, 132 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. 546/92, sul rilievoche per i medesimi fatti, in sede penale, il legale rappresentante dellasocietà ricorrente è stato assolto dall’AGO ex art.530, comma 2, cod.proc. civ., perché il fatto non sussiste.Si eccepisce l’omesso esame di tale sentenza, in quanto il fatto dell’ac-certamento giurisdizionale dell’insussistenza del fatto, dotato dell’au-torità di cosa giudicata vale anche nel giudizio tributario.Inoltre, la ricorrente si duole che non è stata presa in considerazioneneanche la sentenza di assoluzione della Corte d’Appello di Messina neiconfronti dei signori [OSCURATO:PERSONA]Amore e [OSCURATO:PERSONA] per averemesso quattro fatture per operazioni inesistenti al fine di consentirealla società oggi ricorrente l’evasione dell’imposta sui redditi e sul va-lore aggiunto.4. Con il quinto motivo si prospetta l’error in procedendo per omessavalutazione di prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., per non aver il giudice nella parte conclusiva della sentenza, enu-merato tutti gli elementi di prova allegati da controparteNumero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/20265. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che i motivi terzo e quarto nonsono inammissibili, in quanto non impingono nella valutazione del ma-teriale probatorio da parte del giudice del merito, ma sono focalizzatisulla valenza ed efficacia del processo penale in quello tributario.6. Ciò chiarito, la decisione sulla questione sottesa ai due motivi implical’applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Tale di-sposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processotributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1. La sentenzairrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato nonlo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confrontidel medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valuta-zione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, inogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penaleirrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudiziodi Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanzain camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto nonsussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse dellaquale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ov-vero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica,nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratoreanche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati».7. La controricorrente conferma che è intervenuta sentenza di assolu-zione perché il fatto non sussiste del legale rappresentante della so-cietà e, implicitamente, che la sentenza penale è riferita agli stessi fattialla base delle riprese per cui è causa.Numero registro generale 6259/2021Numero sezionale 5682/2026Numero di raccolta generale 25402/2026Data pubblicazione 16/09/2026Inoltre, la Corte di cassazione ha già stabilito (v. Cass. n.936 del 2025)che l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87del 2024, nel riconoscere efficacia di giudicato nel processo tributarioalla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è ap-plicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza èdivenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alladata della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio dicassazione contro la sentenza tributaria d'appello.8. La sentenza potrebbe spiegare efficacia di giudicato nel presentegiudizio o per il tributo e per la sanzione o per la sola sanzione a se-conda dell’interpretazione accolta dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000, econ ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025 la Sezione Tri-butaria ha rimesso alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte la riso-luzione di questioni interpretative concernenti l’ambito di applicazionedell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 al fine di adottare l’interpretazionenomofilattica a riguardo. A tal fine la controversia dev’essere rinviataa nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte:dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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