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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11103/2026

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IA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA]’AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. –IntimataAvverso la sentenza n. 6136/2017 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, depositata il 24.10.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza e dal ricorso emerge che alla ricorrente fu notificato unRGN 1907/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1907/2018Numero sezionale 2326 2/2026Numero di raccolta generale 11103/2026Data pubblicazione 25/04/2026all’accertamento della illegittima compensazione di crediti d’imposta -inmateria di accise nel settore dell’autotrasporto- percepiti in misura superiorea quella spettante.L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diRoma, ed accolto con sentenza n. 9603/2016.L’amministrazione finanziaria propose appello avverso la decisione diprimo grado, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio consentenza n. 6136/2017, ora al vaglio della Corte.Avverso le doglianze della società, secondo la quale il procedimentoirrogativo della sanzione risultava viziato da mancata osservanza delcontraddittorio, il giudice regionale ha ritenuto che, al contrario, questo fossestato correttamente rispettato.

La contribuente aveva ricevuto il verbale dicontestazione del 13.03.2013, del quale si era così perfezionata laconoscenza legale.

Inoltre, l’atto sanzionatorio conteneva per sintesi ilcontenuto del medesimo, con richiamo della norma sanzionatoria.

Pertanto,non vi era necessità di allegazione del predetto verbale di constatazione,come previsto ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000.

Ha inoltreevidenziato che nei confronti della medesima società l’ufficio doganale avevaproceduto alla notifica dell’avviso di accertamento per la restituzione delmaggiore importo di accise illegittimamente compensate, atto pureimpugnato dinanzi al giudice tributario provinciale, con rigetto delle ragionidella contribuente.La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidatoad un motivo, sub-articolato su due ragioni, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate.Comunicata alla società la proposta di definizione accelerata del giudizio,ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., la ricorrente ne ha chiesto la decisione nelleforme regolate ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve pregiudizialmente dichiararsi il difetto di legittimazione passivadella Agenzia delle entrate, costituita in luogo della Agenzia delle Dogane,che era invece l’Agenzia procedente alla irrogazione della sanzionecontestata e che era stata in giudizio nei gradi di merito, nonché soggettoRGN 1907/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1930 7/2018Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 11103/2026destinatario della notifica del ricorso societario dinanzi alla Corte diData pubblicazione 25/04/2026legittimità.Va intanto chiarito che nessuna rilevanza può assumere, ai finiprocessuali, l’atto con il quale l’Avvocatura generale ha dichiarato che ilcontroricorso riportava erroneamente la dicitura “Agenzia delle entrate” inluogo di “Agenzia delle dogane”, poiché si tratta di una dichiarazioneanomala che non risulta neppure ritualmente notificata alla parte ricorrente.Ciò chiarito, sulla legittimazione a costituirsi dell’Agenzia delle entrate inluogo dell’Agenzia delle dogane questa Corte ha affermato che, in tema diaccise, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate,anziché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve ritenersi effettuatapresso un ufficio incompetente, per assenza di rapporto di immedesimazioneorganica con il Ministero dell'economia e delle finanze, trattandosi di distintisoggetti di diritto.

Ciò in ragione della separazione tra la titolaritàdell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio deipoteri statuali in materia d'imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dald.lgs. n. 300 del 1999 (Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; cfr anche Cass., 4ottobre 2018, n. 24276; 6 dicembre 2017, n. 29183).

Dalla diffusainterpretazione della giurisprudenza di legittimità è agevole dedurre chel’autonomia delle Agenzie fiscali (doganale rispetto a quella delle entrate,come anche, ora da ultimo, della Agenzia Riscossione), impedisce diriconoscere una soggettività processuale, attiva e passiva, sovrapponibile,così che la costituzione dell’una per tributi governati da altra Agenziadetermina il difetto processuale della costituita.Esaminando quindi il merito della controversia, con l’unico motivo diricorso la società ha innanzitutto denunciato la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. n. 212/2000, nonché dell’art. 3, l. n. 241/1990, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza sarebbe illegittima pernon aver riconosciuto la nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni perdifetto di motivazione.

Contrariamente alla statuizione del giudice regionale,secondo la difesa della ricorrente ai fini della validità dell’atto notificatosarebbe stato necessario allegare il verbale di constatazione, senza che fossesufficiente riportare il suo contenuto essenziale nell’atto sanzionatorio.Il motivo è infondato.

Come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, ai fini della motivazione dell’atto impositivo o sanzionatorio,RGN 1907/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1907/2018Numero sezionale 2346 2/2026Numero di raccolta generale 11103/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’onere di allegazione è riferibile solo alle ipotesi secondo le quali ilcontribuente non abbia già conseguito integrale e legale conoscenza, nonrilevando invece l'omessa allegazione di un documento o la mancataostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa perrelationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano dellamotivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesaimpositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass., 25 marzo 2024, n. 8016,del 2024; cfr. anche 30 dicembre 2024, n. 34906; 29 novembre 2023, n.33327; 19 novembre 2019, n. 29968).Nel caso di specie la società aveva già ricevuto copia del verbale dicostatazione richiamato nell’atto irrogativo della sanzione, così che di essovi era già una legale conoscenza.Il motivo è infondato, quando non inammissibile, anche con riferimentoalla seconda ragione, cui la ricorrente ha affidato il ricorso.

Secondo lasocietà la Commissione regionale aveva basato la sua decisione su unadiversa sentenza, non ancora passata in giudicato, con cui era stato rigettatoil ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'atto di recupero di importi nella misuracorrispondente a compensazioni di crediti per accise non spettanti.A parte che dalla piana lettura del passaggio della motivazione resa dalgiudice d’appello è evincibile che l’invocazione della diversa sentenza èfinalizzata ad evidenziare il significativo esito del giudizio afferente al tributo,anche questo sfavorevole alla società, senza con ciò invocare il valore digiudicato esterno della pronuncia, in ogni caso si tratta di un precedente cheacquista, nel presente giudizio, valore presuntivo della fondatezza dellasanzione elevata nei confronti della contribuente, così come evidenziato dallaproposta di definizione accelerata.In definitiva il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio, mancando la costituzione dell’Agenzia delledogane, mentre priva di legittimazione era la costituita Agenzia delleentrate, le spese processuali non devono essere liquidate.

In ogni caso,trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione ad una propostadi definizione accelerata del ricorso, deve farsi applicazione dell’art. 96,quarto comma c.p.c.

Infatti, come questa Corte ha già avvertito, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,RGN 1907/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1950 7/2018Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 11103/2026improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (comeData pubblicazione 25/04/2026novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore dellacassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza didecisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbiadefinito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciataanche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva,avendo essa una funzione deterrente e allo stesso tempo sanzionatoriarispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Sez.

U,22 settembre 2023, n. 27195; 4 ottobre 2023, n. 27947; 16 luglio 2025, n.19641).

P.Q.MDichiara il difetto di legittimazione processuale della Agenzia delleentrate.Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di €1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 1907/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA]’AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. –IntimataAvverso la sentenza n. 6136/2017 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, depositata il 24.10.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza e dal ricorso emerge che alla ricorrente fu notificato unRGN 1907/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1907/2018Numero sezionale 2326 2/2026Numero di raccolta generale 11103/2026Data pubblicazione 25/04/2026all’accertamento della illegittima compensazione di crediti d’imposta -inmateria di accise nel settore dell’autotrasporto- percepiti in misura superiorea quella spettante.L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diRoma, ed accolto con sentenza n. 9603/2016.L’amministrazione finanziaria propose appello avverso la decisione diprimo grado, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio consentenza n. 6136/2017, ora al vaglio della Corte.Avverso le doglianze della società, secondo la quale il procedimentoirrogativo della sanzione risultava viziato da mancata osservanza delcontraddittorio, il giudice regionale ha ritenuto che, al contrario, questo fossestato correttamente rispettato. La contribuente aveva ricevuto il verbale dicontestazione del 13.03.2013, del quale si era così perfezionata laconoscenza legale. Inoltre, l’atto sanzionatorio conteneva per sintesi ilcontenuto del medesimo, con richiamo della norma sanzionatoria. Pertanto,non vi era necessità di allegazione del predetto verbale di constatazione,come previsto ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000. Ha inoltreevidenziato che nei confronti della medesima società l’ufficio doganale avevaproceduto alla notifica dell’avviso di accertamento per la restituzione delmaggiore importo di accise illegittimamente compensate, atto pureimpugnato dinanzi al giudice tributario provinciale, con rigetto delle ragionidella contribuente.La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidatoad un motivo, sub-articolato su due ragioni, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate.Comunicata alla società la proposta di definizione accelerata del giudizio,ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., la ricorrente ne ha chiesto la decisione nelleforme regolate ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve pregiudizialmente dichiararsi il difetto di legittimazione passivadella Agenzia delle entrate, costituita in luogo della Agenzia delle Dogane,che era invece l’Agenzia procedente alla irrogazione della sanzionecontestata e che era stata in giudizio nei gradi di merito, nonché soggettoRGN 1907/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1930 7/2018Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 11103/2026destinatario della notifica del ricorso societario dinanzi alla Corte diData pubblicazione 25/04/2026legittimità.Va intanto chiarito che nessuna rilevanza può assumere, ai finiprocessuali, l’atto con il quale l’Avvocatura generale ha dichiarato che ilcontroricorso riportava erroneamente la dicitura “Agenzia delle entrate” inluogo di “Agenzia delle dogane”, poiché si tratta di una dichiarazioneanomala che non risulta neppure ritualmente notificata alla parte ricorrente.Ciò chiarito, sulla legittimazione a costituirsi dell’Agenzia delle entrate inluogo dell’Agenzia delle dogane questa Corte ha affermato che, in tema diaccise, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate,anziché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve ritenersi effettuatapresso un ufficio incompetente, per assenza di rapporto di immedesimazioneorganica con il Ministero dell'economia e delle finanze, trattandosi di distintisoggetti di diritto. Ciò in ragione della separazione tra la titolaritàdell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio deipoteri statuali in materia d'imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dald.lgs. n. 300 del 1999 (Cass., 5 febbraio 2020, n. 2615; cfr anche Cass., 4ottobre 2018, n. 24276; 6 dicembre 2017, n. 29183). Dalla diffusainterpretazione della giurisprudenza di legittimità è agevole dedurre chel’autonomia delle Agenzie fiscali (doganale rispetto a quella delle entrate,come anche, ora da ultimo, della Agenzia Riscossione), impedisce diriconoscere una soggettività processuale, attiva e passiva, sovrapponibile,così che la costituzione dell’una per tributi governati da altra Agenziadetermina il difetto processuale della costituita.Esaminando quindi il merito della controversia, con l’unico motivo diricorso la società ha innanzitutto denunciato la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, l. n. 212/2000, nonché dell’art. 3, l. n. 241/1990, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima pernon aver riconosciuto la nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni perdifetto di motivazione. Contrariamente alla statuizione del giudice regionale,secondo la difesa della ricorrente ai fini della validità dell’atto notificatosarebbe stato necessario allegare il verbale di constatazione, senza che fossesufficiente riportare il suo contenuto essenziale nell’atto sanzionatorio.Il motivo è infondato. Come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, ai fini della motivazione dell’atto impositivo o sanzionatorio,RGN 1907/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1907/2018Numero sezionale 2346 2/2026Numero di raccolta generale 11103/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’onere di allegazione è riferibile solo alle ipotesi secondo le quali ilcontribuente non abbia già conseguito integrale e legale conoscenza, nonrilevando invece l'omessa allegazione di un documento o la mancataostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa perrelationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano dellamotivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesaimpositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass., 25 marzo 2024, n. 8016,del 2024; cfr. anche 30 dicembre 2024, n. 34906; 29 novembre 2023, n.33327; 19 novembre 2019, n. 29968).Nel caso di specie la società aveva già ricevuto copia del verbale dicostatazione richiamato nell’atto irrogativo della sanzione, così che di essovi era già una legale conoscenza.Il motivo è infondato, quando non inammissibile, anche con riferimentoalla seconda ragione, cui la ricorrente ha affidato il ricorso. Secondo lasocietà la Commissione regionale aveva basato la sua decisione su unadiversa sentenza, non ancora passata in giudicato, con cui era stato rigettatoil ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'atto di recupero di importi nella misuracorrispondente a compensazioni di crediti per accise non spettanti.A parte che dalla piana lettura del passaggio della motivazione resa dalgiudice d’appello è evincibile che l’invocazione della diversa sentenza èfinalizzata ad evidenziare il significativo esito del giudizio afferente al tributo,anche questo sfavorevole alla società, senza con ciò invocare il valore digiudicato esterno della pronuncia, in ogni caso si tratta di un precedente cheacquista, nel presente giudizio, valore presuntivo della fondatezza dellasanzione elevata nei confronti della contribuente, così come evidenziato dallaproposta di definizione accelerata.In definitiva il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio, mancando la costituzione dell’Agenzia delledogane, mentre priva di legittimazione era la costituita Agenzia delleentrate, le spese processuali non devono essere liquidate. In ogni caso,trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione ad una propostadi definizione accelerata del ricorso, deve farsi applicazione dell’art. 96,quarto comma c.p.c. Infatti, come questa Corte ha già avvertito, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,RGN 1907/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1950 7/2018Numero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 11103/2026improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (comeData pubblicazione 25/04/2026novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente alpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore dellacassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza didecisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbiadefinito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciataanche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva,avendo essa una funzione deterrente e allo stesso tempo sanzionatoriarispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Sez. U,22 settembre 2023, n. 27195; 4 ottobre 2023, n. 27947; 16 luglio 2025, n.19641). P.Q.MDichiara il difetto di legittimazione processuale della Agenzia delleentrate.Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di €1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 1907/2017Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 11103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris