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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11446/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria ed i motivi nuovi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso.

OSSERVA Ritenuto che la vicenda attiene ad ipotesi di calunnia nei confronti di ]orda Ileana, accusata di aver presentato una denuncia falsa con cui avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen., accusa che, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto non sussistente in quanto i due principali testi di accusa sentiti nel giudizio avevano reso dichiarazioni inattendibili e false; che, a fronte di motivazione lineare di entrambi i giudizi di merito che hanno rilevato la assenza di elementi tesi a corroborare l'accusa per le vistose falle contenute nelle dichiarazioni dei testi ed al cospetto del dato che vedeva lo stesso Fabbro, proprio in orario corrispondente a quello in cui si sarebbero realizzati i fatti, presso la stazione dei Carabinieri per denunciare la ]orda, così rendendo palese l'inconsistenza delle accuse: 1) il primo ed il secondo motivo con cui censurano violazione di legge e vizi di motivazioni in ordine alla motivazione resa dalla Corte risultano manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale, con pertinenti riferimenti alla completa sentenza di primo grado, dato conto della inconsistenza delle accuse; 2) il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che complessivamente censurano la mancata rinnovazione istruttoria risultano manifestamente infondati e generici, avendo la Corte di merito: dato conto, in ragione del tenore delle dichiarazioni del teste Romanelli, dei motivi che rendevano un suo nuovo esame non necessario; rilevato l'eccentricità della richiesta di verifica dell'autenticità, non solo della copia della denuncia presentata dal Fabbro, ma anche della genuinità delle dichiarazioni in esse contenute (dato di difficile comprensione in ordine alle finalità), la cui firma, mai smentita, rendeva inutile ogni ulteriore acquisizione; che il ricorrente non esplicita in che termini l'acquisizione di quattro documenti all'udienza del 11 maggio 2021 prodotti dalla difesa dell'imputato e la mancata acquisizione del fascicolo processuale esistente presso la Corte di appello civile potesse in concreto incidere sull'accusa di calunnia oggetto del procedimento in questione e soprattutto come ciò avesse potuto compromettere la complessiva valutazione del compendio probatorio; 3) il settimo motivo si presenta manifestamente infondato visto che l'utilizzo del documento è avvenuto esclusivamente per il dato storico afferente alla data della sua verbalizzazione (orario e data), elementi che non necessitano, per essere introdotti in giudizio, si sentire il dichiarante o il soggetto verbalizzante; 4) l'ottavo ed il nono motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito allorché hanno osservato che non vi fossero elementi per giungere al ribaltamento della decisione di primo grado, evenienza che avrebbe comportato la necessità di una motivazione rafforzata che nel caso in questione non poteva essere resa alla luce della corretta valutazione del Tribunale, essendo inconferenti i riferimenti all'integrazione o meno della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen. cui fa cenno il motivo che scade, altresì, nel precluso merito nella parte in cui tenta di accreditare una differente lettura dei dati processuali correttamente analizzati dalla Corte territoriale; rilevato che quanto contenuto nella memoria con cui si insiste nelle ragioni del ricorso e si deducono ulteriori motivi non muta le conclusioni sopra enunciate, visto che, tra l'altro, i motivi nuovi non possono essere esaminati in ragione della rilevata inammissibilità; rilevato che non deve invece procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, visto che, secondo consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la declaratoria di rigetto-inammissibilità condividendo il provvedimento con cui gli atti erano stati inviati alla Settima Sezione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria ed i motivi nuovi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA Ritenuto che la vicenda attiene ad ipotesi di calunnia nei confronti di ]orda Ileana, accusata di aver presentato una denuncia falsa con cui avrebbe accusato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen., accusa che, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto non sussistente in quanto i due principali testi di accusa sentiti nel giudizio avevano reso dichiarazioni inattendibili e false; che, a fronte di motivazione lineare di entrambi i giudizi di merito che hanno rilevato la assenza di elementi tesi a corroborare l'accusa per le vistose falle contenute nelle dichiarazioni dei testi ed al cospetto del dato che vedeva lo stesso Fabbro, proprio in orario corrispondente a quello in cui si sarebbero realizzati i fatti, presso la stazione dei Carabinieri per denunciare la ]orda, così rendendo palese l'inconsistenza delle accuse: 1) il primo ed il secondo motivo con cui censurano violazione di legge e vizi di motivazioni in ordine alla motivazione resa dalla Corte risultano manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale, con pertinenti riferimenti alla completa sentenza di primo grado, dato conto della inconsistenza delle accuse; 2) il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che complessivamente censurano la mancata rinnovazione istruttoria risultano manifestamente infondati e generici, avendo la Corte di merito: dato conto, in ragione del tenore delle dichiarazioni del teste Romanelli, dei motivi che rendevano un suo nuovo esame non necessario; rilevato l'eccentricità della richiesta di verifica dell'autenticità, non solo della copia della denuncia presentata dal Fabbro, ma anche della genuinità delle dichiarazioni in esse contenute (dato di difficile comprensione in ordine alle finalità), la cui firma, mai smentita, rendeva inutile ogni ulteriore acquisizione; che il ricorrente non esplicita in che termini l'acquisizione di quattro documenti all'udienza del 11 maggio 2021 prodotti dalla difesa dell'imputato e la mancata acquisizione del fascicolo processuale esistente presso la Corte di appello civile potesse in concreto incidere sull'accusa di calunnia oggetto del procedimento in questione e soprattutto come ciò avesse potuto compromettere la complessiva valutazione del compendio probatorio; 3) il settimo motivo si presenta manifestamente infondato visto che l'utilizzo del documento è avvenuto esclusivamente per il dato storico afferente alla data della sua verbalizzazione (orario e data), elementi che non necessitano, per essere introdotti in giudizio, si sentire il dichiarante o il soggetto verbalizzante; 4) l'ottavo ed il nono motivo sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito allorché hanno osservato che non vi fossero elementi per giungere al ribaltamento della decisione di primo grado, evenienza che avrebbe comportato la necessità di una motivazione rafforzata che nel caso in questione non poteva essere resa alla luce della corretta valutazione del Tribunale, essendo inconferenti i riferimenti all'integrazione o meno della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen. cui fa cenno il motivo che scade, altresì, nel precluso merito nella parte in cui tenta di accreditare una differente lettura dei dati processuali correttamente analizzati dalla Corte territoriale; rilevato che quanto contenuto nella memoria con cui si insiste nelle ragioni del ricorso e si deducono ulteriori motivi non muta le conclusioni sopra enunciate, visto che, tra l'altro, i motivi nuovi non possono essere esaminati in ragione della rilevata inammissibilità; rilevato che non deve invece procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, visto che, secondo consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la declaratoria di rigetto-inammissibilità condividendo il provvedimento con cui gli atti erano stati inviati alla Settima Sezione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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