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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22795/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18255/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5874 /2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] (creditore) in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitore) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (terzi pignorati), con ordinanzaex art. 553 cod. proc. civ. resa il 21 agosto 2017 (a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 maggio 2017) il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino assegnava al procedente «in conto del maggior credito di euro 19.183,51, oltre spese dell’esecuzione» le somme dichiarate come dovute dai terzi pignorati.

2. Avverso detta ordinanza spiegava opposizione agli atti esecutivi il debitore lamentando, in sintesi, la lesione del diritto di difesa, per aver il giudice dell’esecuzione «fondato» il provvedimento su un’ordinanza, emessa in data 19 giugno 2017 (cioè a dire in epoca successiva alla formulazione della riserva assunta nel procedimento esecutivo), di revoca del decreto (del 18 aprile 2017) di sospensione parziale dell’esecuzione adottato dal diverso giudice investito della opposizione exart. 615 cod. proc. civ. proposta dallo stesso debitore.

3. L’impugnativa è stata rigettata dalla sentenza in epigrafe.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; sono rimaste intimate la [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. L’unico motivo di ricorso denuncia, contestualmente, violazione dell’art. 24 della Costituzione (in relazione all’art. 360, primo comma, r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] num. 3, cod. proc. civ.) e dell’art. 101 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.).

Rileva la nullità dell’ordinanza di assegnazione per «irrimediabile» compromissione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, concretata nel non aver consentito alle parti di «prendere posizione» sul provvedimento (emesso dopo l’assunzione in riserva della causa) «fondante»il decisum del giudice dell’esecuzione.

6. Al vaglio della doglianza si deve premettere che la singolarità della vicenda litigiosa trae scaturigine dal fatto che la fase sommaria della opposizione all’esecuzione spi egata ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. dal debitore è stata trattata da un magistrato persona fisica diversa da quello designato per la trattazione della contestata procedura di espropriazione presso terzi.

Sulla scorta del contenuto dei provvedimenti riportato nei tratti salienti nel ricorso introduttivo, è poi pacifico che l’ordinanza con cui è stata definita l’espropriazione presso terzi (poi attinta dall’opposizione in parola) abbia disposto l’assegnazione degli importi considerando (come evincesi dalla locuzione «in conto del maggior credito di euro 19.183,51») il credito in executivis azionabile nella sua interezza, quindi, in tutta evidenza, tenendo conto della revoca (adottata dopo l’assunzione in riserva del giudice dell’esecuzione) della precedente sospensione parziale dell’esecuzione (per gli importi eccedenti euro 5.893,06)disposta in seno al giudizio di opposizione all’esecuzione.

6.1. Ciò posto, la censura sollevata dal ricorrente è infondata.

In linea generale, va osservato che, con riguardo alla riserva di pronuncia prevista dall’art. 186 cod. proc. civ. (da questa norma genericamente riferita ai «provvedimenti opportuni»), può di certo prospettarsi una violazione del contraddittorio in danno delle parti allorquando il giudice statuisca oltre o fuori dall’oggetto della riserva eventualmente individuato all’atto di assunzione della stessa, r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione da far valere con i mezzi di tutela previsti in ragione della natura e dello stato del giudizio o del procedimento (per cui, se relativa ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, mediante opposizione agli atti esecutivi: Cass. 22/11/2007, n. 24278).

Se il rimedio praticato dall’odierno ricorrente appare per tale ragione recte individuato, è invece insussistente la lamentata lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui non esiste un generale interesse alla regolarità degli atti processuali, se questi non hanno arrecato un concreto vulnus al diritto di difesa: la denuncia di vizi di attività delgiudice comportanti la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. non appresta tutela alla correttezza formale del processo in sé astrattamente considerata ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio effettivamente patito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo.

Per l’effetto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo una nullità processuale ha l’onere di indicare quale specifico pregiudizio le sia derivato dal rilevato error in procedendo e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto in concreto conseguire in assenza del vizio denunciato (su questi princìpi, cfr., ex plurimis, Cass., Sez.

U, 19/07/2011, n. 15763; Cass. 31/10/2014, n. 23162; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; in tema di opposizioni agli atti esecutivi, si vedano Cass. 24/06/2020, n. 12398; Cass. 02/07/2019, n. 17669; Cass. 13/05/2014, n. 10327).

Nel caso di specie, l’argomentazione del ricorrente si sviluppa secondo una linea di reiterata ed insignificante vacuità, che connota tanto l’ipotizzato vizio processuale quanto l’asserito, conseguente vulnus alle facoltà difensive. r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] duole infatti l’impugnante del fatto che l’opposta assegnazione sia «fondata su un provvedimento emanato da altro giudice in data successiva» alla riserva, senza puntualizzare in cosa sia consistito questo nesso fondativo dell’altra statuizione; in maniera del pari aspecifica, lamenta poi di non aver «potuto esprimere la propria opinione» e di non esser stata posta «in grado di prendere posizione» innanzi il giudice dell’esecuzione sull’ordinanza aliunde pronunciata sull’istanza di sospensione, omettendo tuttavia di esplicare in quali attività (assertive o asseverative) si sarebbe estrinsecato il suo diritto didifesa, in thesi rimasto impedito dall’andamento del procedimento.

Preclusione all’esperimento di facoltà difensive che, a ben vedere, appare difficile anche soltanto ipotizzare, dacché con la contestata assegnazione il giudice dell’esecuzione si è limitato alla ricognizione (in guisa di mera presa d’atto) sull’avvenuta emissione di un provvedimento (la revoca della sospensione parziale), pienamente conosciuto dalle parti perché pronunciato nei loro confronti, senza operare apprezzamenti valutativi di qualsivoglia tipo circa il contenuto precettivo o il supporto argomentativo del provvedimento stesso.

7. Da ultimo, va disattesa l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive formulata ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. dal ricorrente nella memoria depositata lite pendente.

Le locuzioni adoperate nel controricorso su cui si appuntano le rimostranze del ricorrente («chiaro intento di generare confusione», «falsa ricostruzione dei fatti», «condotta processuale audace e spregiudicata»), ben lungi dal rivelare intenti ingiuriosi o dispregiativi verso la controparte, appaiono espressione di una (pur animata ma) consentita dialettica tra contradittori, non eccedendo, dacché sempre in attinenza alla materia litigiosa, le ordinarie esigenze difensive.

8. Le spese del grado seguono la soccombenza. r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18255/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5874 /2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 14 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] (creditore) in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitore) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (terzi pignorati), con ordinanzaex art. 553 cod. proc. civ. resa il 21 agosto 2017 (a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16 maggio 2017) il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino assegnava al procedente «in conto del maggior credito di euro 19.183,51, oltre spese dell’esecuzione» le somme dichiarate come dovute dai terzi pignorati. 2. Avverso detta ordinanza spiegava opposizione agli atti esecutivi il debitore lamentando, in sintesi, la lesione del diritto di difesa, per aver il giudice dell’esecuzione «fondato» il provvedimento su un’ordinanza, emessa in data 19 giugno 2017 (cioè a dire in epoca successiva alla formulazione della riserva assunta nel procedimento esecutivo), di revoca del decreto (del 18 aprile 2017) di sospensione parziale dell’esecuzione adottato dal diverso giudice investito della opposizione exart. 615 cod. proc. civ. proposta dallo stesso debitore. 3. L’impugnativa è stata rigettata dalla sentenza in epigrafe. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; sono rimaste intimate la [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. L’unico motivo di ricorso denuncia, contestualmente, violazione dell’art. 24 della Costituzione (in relazione all’art. 360, primo comma, r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] num. 3, cod. proc. civ.) e dell’art. 101 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.). Rileva la nullità dell’ordinanza di assegnazione per «irrimediabile» compromissione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, concretata nel non aver consentito alle parti di «prendere posizione» sul provvedimento (emesso dopo l’assunzione in riserva della causa) «fondante»il decisum del giudice dell’esecuzione. 6. Al vaglio della doglianza si deve premettere che la singolarità della vicenda litigiosa trae scaturigine dal fatto che la fase sommaria della opposizione all’esecuzione spi egata ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. dal debitore è stata trattata da un magistrato persona fisica diversa da quello designato per la trattazione della contestata procedura di espropriazione presso terzi. Sulla scorta del contenuto dei provvedimenti riportato nei tratti salienti nel ricorso introduttivo, è poi pacifico che l’ordinanza con cui è stata definita l’espropriazione presso terzi (poi attinta dall’opposizione in parola) abbia disposto l’assegnazione degli importi considerando (come evincesi dalla locuzione «in conto del maggior credito di euro 19.183,51») il credito in executivis azionabile nella sua interezza, quindi, in tutta evidenza, tenendo conto della revoca (adottata dopo l’assunzione in riserva del giudice dell’esecuzione) della precedente sospensione parziale dell’esecuzione (per gli importi eccedenti euro 5.893,06)disposta in seno al giudizio di opposizione all’esecuzione. 6.1. Ciò posto, la censura sollevata dal ricorrente è infondata. In linea generale, va osservato che, con riguardo alla riserva di pronuncia prevista dall’art. 186 cod. proc. civ. (da questa norma genericamente riferita ai «provvedimenti opportuni»), può di certo prospettarsi una violazione del contraddittorio in danno delle parti allorquando il giudice statuisca oltre o fuori dall’oggetto della riserva eventualmente individuato all’atto di assunzione della stessa, r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] violazione da far valere con i mezzi di tutela previsti in ragione della natura e dello stato del giudizio o del procedimento (per cui, se relativa ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, mediante opposizione agli atti esecutivi: Cass. 22/11/2007, n. 24278). Se il rimedio praticato dall’odierno ricorrente appare per tale ragione recte individuato, è invece insussistente la lamentata lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui non esiste un generale interesse alla regolarità degli atti processuali, se questi non hanno arrecato un concreto vulnus al diritto di difesa: la denuncia di vizi di attività delgiudice comportanti la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. non appresta tutela alla correttezza formale del processo in sé astrattamente considerata ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio effettivamente patito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Per l’effetto, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo una nullità processuale ha l’onere di indicare quale specifico pregiudizio le sia derivato dal rilevato error in procedendo e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto in concreto conseguire in assenza del vizio denunciato (su questi princìpi, cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U, 19/07/2011, n. 15763; Cass. 31/10/2014, n. 23162; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; in tema di opposizioni agli atti esecutivi, si vedano Cass. 24/06/2020, n. 12398; Cass. 02/07/2019, n. 17669; Cass. 13/05/2014, n. 10327). Nel caso di specie, l’argomentazione del ricorrente si sviluppa secondo una linea di reiterata ed insignificante vacuità, che connota tanto l’ipotizzato vizio processuale quanto l’asserito, conseguente vulnus alle facoltà difensive. r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] duole infatti l’impugnante del fatto che l’opposta assegnazione sia «fondata su un provvedimento emanato da altro giudice in data successiva» alla riserva, senza puntualizzare in cosa sia consistito questo nesso fondativo dell’altra statuizione; in maniera del pari aspecifica, lamenta poi di non aver «potuto esprimere la propria opinione» e di non esser stata posta «in grado di prendere posizione» innanzi il giudice dell’esecuzione sull’ordinanza aliunde pronunciata sull’istanza di sospensione, omettendo tuttavia di esplicare in quali attività (assertive o asseverative) si sarebbe estrinsecato il suo diritto didifesa, in thesi rimasto impedito dall’andamento del procedimento. Preclusione all’esperimento di facoltà difensive che, a ben vedere, appare difficile anche soltanto ipotizzare, dacché con la contestata assegnazione il giudice dell’esecuzione si è limitato alla ricognizione (in guisa di mera presa d’atto) sull’avvenuta emissione di un provvedimento (la revoca della sospensione parziale), pienamente conosciuto dalle parti perché pronunciato nei loro confronti, senza operare apprezzamenti valutativi di qualsivoglia tipo circa il contenuto precettivo o il supporto argomentativo del provvedimento stesso. 7. Da ultimo, va disattesa l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive formulata ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ. dal ricorrente nella memoria depositata lite pendente. Le locuzioni adoperate nel controricorso su cui si appuntano le rimostranze del ricorrente («chiaro intento di generare confusione», «falsa ricostruzione dei fatti», «condotta processuale audace e spregiudicata»), ben lungi dal rivelare intenti ingiuriosi o dispregiativi verso la controparte, appaiono espressione di una (pur animata ma) consentita dialettica tra contradittori, non eccedendo, dacché sempre in attinenza alla materia litigiosa, le ordinarie esigenze difensive. 8. Le spese del grado seguono la soccombenza. r.g. n. 18255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previs
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