CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 33535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alpunto sulla confisca.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. DanieleGreselin ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia,impugnando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Vicenzaha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena,condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa,ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro,nonché la confisca, per quanto qui interessa, di un telefono cellulare Iphone,modello 12 PRO, e di un coltello a serramanico, in relazione al delitto di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere, senzal’autorizzazione di cui all’articolo 17 T.U. stup., illecitamente detenuto all’internodell’autovettura e presso l’abitazione modesti quantitativi di sostanzestupefacenti di varia natura, del tipo droga leggera e droga pesante, nonché inrelazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per averdetenuto un fucile da caccia cal. 16 M/M , fatti commessi a Schio l’11 novembre2025.2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva un unicomotivo, con cui eccepisce la mancanza della motivazione in ordine alla dispostaconfisca dell’apparecchio cellulare e del coltello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Occorre premettere che «In tema di patteggiamento, anche dopol’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1,comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso percassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazionecirca l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di "illegalità dellamisura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell’art. 111,comma 7, Cost.» (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01).3. Nel caso in esame, esulando la confisca dall’accordo intervenuto tra leparti, il Giudice non ha adempiuto all’obbligo di motivare in relazioneall’ablazione dei beni, che non appaiono peraltro rientrare nell’ipotesi di confiscaobbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen., disponendo genericamente laconfisca e la distruzione di “quanto in sequestro”, ad eccezione di una somma didenaro, senza esplicitare il nesso di pertinenzialità rispetto al reato.Questa Corte ha stabilito che «In tema di patteggiamento, anche dopol’estensione dell’applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, dellaconfisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quellepreviste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria,il giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre laconfisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelleper cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordinealla provenienza del denaro o dei beni confiscati, perché la caratteristica disinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazionedella misura di sicurezza» (Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014,Gambacorta, Rv. 258546-01).4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere sul punto annullatacon rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica, per un nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del coltello e deltelefono cellulare in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Vicenza.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]