CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 247/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ex [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del I.g. p.t., con sede a Torino, [OSCURATO:PERSONA], n. 200, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 1504/16 depositata il 14 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Dato atto del deposito, in data 23 settembre 2022, nell'interesse della contribuente, di istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 I. n. 130 del 2022, su cui il Pubblico Ministero presta parere favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa emerge che, con due distinti atti di contestazione di sanzioni, l'agenzia delle entrate-Direzione regionale del Piemonte imputava a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. di aver omesso, relativamente agli anni di imposta 2006 e 2007, la regolarizzazione di fatture ricevute da società appaltatrici del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle proprie mense aziendali, siccome assoggettate all'aliquota agevolata del 4% ex art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'allegata Tabella A, Parte II, n. 37, anziché a quella ordinaria del 20%, in relazione all'imponibile corrispondente alla quota di remunerazione dell'usura delle attrezzature. 1.1. In estrema sintesi, secondo l'Ufficio, poiché i contratti d'appalto prevedevano che: - nel corrispettivo indicato per il singolo pasto era compresa anche la remunerazione, forfettariamente determinata nella misura fissa di euro 0,30 a pasto sino al pasto numero 3.105.300, dell'usura delle attrezzature predisposte dagli appaltatori per svolgere il servizio; - gli appaltatori, acquistate in "leasing" le attrezzature, avevano nondimeno prestato il consenso o "tout court" alla cessione dei relativi contratti al committente o ad un terzo dal medesimo indicato, fino all'avvenuto eventuale riscatto, o, in alternativa, alla vendita delle medesime al committente o ad un terzo del medesimo indicato, fintanto che sarebbe perdurata la locazione in base ai contratti di "I easing", doveva ritenersi che detti contratti, in tal guisa, attribuissero al committente un diritto di opzione in relazione alla cessione in sé dei contratti di "leasing" stipulati dagli appaltatori ovvero comunque all'acquisto delle attrezzature; diritto distinto dal servizio di somministrazione dei pasti e di per sé remunerato con la suddetta quota parte di euro 0,30 a pasto, il cui montante, pertanto, integrava un imponibile da scomputare dalla complessiva somma degli esborsi corrisposti agli appaltatori, assoggettata ad aliquota agevolata, per essere assoggettato all'ordinaria. 2. FCA impugnava gli atti di contestazione e la CTP di Torino accoglieva i ricorsi. 3. A sua volta, la CTR del Piemonte, adita dall'Ufficio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigetta l'appello dal medesimo proposto. 4. Avverso detta sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui resiste FCA con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione all'allegata Tabella A, Parte II, n. 37, primo inciso, "ratione temporis" vigente (circa la previsione dell'aliquota ridotta del 4% sulla sola somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali); violazione dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997, "ratione temporis" vigente; violazione degli artt.1325 cod. civ. e da 1362 a 1371 cod. civ. 1.1. Ad avviso della ricorrente, è palese che la concreta causa giuridica, ex art. 1325, n. 2, cod. civ., della previsione contrattuale consistesse nell'attribuzione di un diritto di opzione alla contribuente sui contratti di "leasing" relativi alle attrezzature utilizzate nelle sue mense contro il pagamento di un corrispettivo, sotto forma di quota forfettaria, rapportato ai pasti in esse serviti. Siffatta previsione è altra rispetto alla prestazione di somministrazione di cibi e bevande, la quale trova la propria causa nella preparazione dei pasti contro il pagamento della restante parte del prezzo unitario. Tali essendo le distinte cause, si versa in ipotesi di distinte pattuizioni negoziali contenute nel medesimo testo contrattuale, che pertanto devono essere assoggettate alle distinte aliquote per ciascuna previste (4% per la somministrazione di cibi e bevande e 20% per il diritto di opzione). La superiore conclusione trova conferma nel fatto che, come riferito dalla stessa CTR, era di per sé la clausola negoziale a prevedere la relazione evidenziata dall'Ufficio negli atti di contestazione: invero, il prezzo da corrispondere in caso di esercizio del diritto di opzione era, per espressa previsione contrattuale, pari alla differenza tra i canoni di "leasing" già pagati dagli appaltatori ed il totale delle quote forfettarie già dal committente ai medesimi corrisposte sui pasti. Il riconoscimento, a titolo oneroso, in capo alla contribuente, di un diritto di opzione atto a consentirle di subentrare nei contratti di "leasing" stipulati dagli appaltatori per procurarsi le attrezzature non può essere ritenuto un mezzo per integrare, completare o rendere possibile la prestazione principale della somministrazione dei pasti da parte degli appaltatori medesimi. Pertanto, la circostanza, eventuale e futura, dell'esercizio del diritto di opzione non può essere intesa - alla stregua della giurisprudenza unionale - quale mezzo per consentire alla contribuente di fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. La motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente erronea, perché ammette comunque l'esistenza attuale della cessione del diritto di opzione, anche se poi ne ritiene, con motivazione apodittica, la natura cautelativa, così attribuendo maggiore rilevanza ad un'ipotesi piuttosto che all'elemento causale. La CTR omette di considerare l'attualità e la concretezza dell'acquisto del diritto di opzione in capo alla contribuente: se il diritto di opzione è acquistato al momento del pagamento della quota forfettaria, è in quel momento che occorre attrarre a tassazione, ai fini dell'IVA, la corrispondente dazione di denaro. La CTR omette viepiù di considerare che, se davvero l'usura delle attrezzature avesse semplicemente rappresentato un costo da far confluire nel prezzo dei pasti, non vi sarebbe stata necessità di quantificarla a parte. L'esigenza della distinta considerazione dell'usura delle attrezzature non può che giustificarsi in funzione del diritto di opzione relativo ai contratti di "leasing", al fine specifico di consentire alle parti di quantificare il valore della successiva cessione dei contratti stessi. La CTR ha accertato che vi erano nei contratti due distinte prestazioni: la somministrazione dei pasti e l'opzione di acquisto dei contratti di "leasing", per la quale ultima era pattuito il corrispettivo di euro 0,30 a pasto; tuttavia ha poi unificato tutte le prestazioni e tutti i corrispettivi, uniformandoli alla somministrazione dei pasti, contraddicendo nondimeno la volontà negoziale così come dalla medesima CTR ricostruita, posto che il costo finanziario del "leasing" certamente non corrispondeva soltanto all'usura dei macchinari, atteso che il canone di "leasing" è calcolato in base al prezzo di acquisto del bene ed all'interesse sul finanziamento attraverso la concessione in "leasing": sicché tale costo doveva essere già stato incluso dagli appaltatori nel prezzo di cessione dei pasti, visto che il solo costo autonomamente previsto era quello riferito all'usura dei macchinari, collegato, non al "leasing", ma all'opzione. 2. A fronte del superióre motivo di ricorso, in via preliminare, va dato atto che la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 2.1. La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». A norma dell'art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. I commi 11 e 12 prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione». 2.2. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, I. n. 130 del 2022. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della cont