CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen., la ha ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputata - è indeducibile, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già sollevati con i motivi di appello e puntualmente vagliati dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche con le quali la difesa non si confronta (pagg. 3-5 della sentenza impugnata) e perché postula una rilettura degli elementi probatori, attività estranea al sindacato di legittimità e riservata in via esclusiva al giudice di merito; - che il secondo motivo di censura - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose - è, anch'esso, indeducibile risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili di censura già sollevati con i motivi di appello e puntualmente vagliati dalla Corte territoriale (pag. 6 della sentenza impugnata) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla ”res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974) e la Corte ha dato atto dell'avvenuta apertura della calotta e del distacco dei fili del contatore; - che il terzo motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la pena sostitutiva è stata inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA].LFU A 1 5 SET 2026 ; pIRETTORF AMMINISTRATIV D And ecrfielrini 3