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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette latconclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con la statuizione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siena, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato.

2. La Corte territoriale, in considerazione degli specifici motivi d'appello, ha ritenuto utilizzabile il «riconoscimento informale» del soggetto attivo «effettuato de visu», presso gli uffici della polizia giudiziaria, da parte di un soggetto che aveva già proceduto al riconoscimento anche al momento dell'intervento delle forze dell'ordine e che, successivamente, ha individuato nell'imputato, presente in udienza, l'autore del reato.

3. Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per essere stata emessa all'esito dell'udienza del 9 novembre 2020 nonostante l'assenza dell'imputato detenuto che, peraltro, il 29 ottobre 2020 aveva fatto richiesta di presenziare (inoltrata mediante l'ufficio matricola della casa circondariale).

3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 213 e 189 cod. proc. Pen.) oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale avrebbe in particolare confermato la condanna dell'imputato in forza del «riconoscimento informale» del soggetto attivo effettuato in udienza, in assenza del rispetto della disciplina di cui all'art. 213 cod. proc. pen., da soggetto che aveva in precedenza già effettuato una individuazione informale presso gli uffici della polizia giudiziaria oltre che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine ma in orario notturno.

4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità, e la difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2.

È in particolare fondato il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato detenuto.

Trova difatti applicazione il principio per cui la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, ex artt. 599, comma 2, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez.

U, 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, nonché Sez. 4, n. 51517, del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876).

Nella specie, come evidenziato dal ricorrente e per quanto emerge dagli atti processuali, il cui accesso non è precluso alla Suprema Corte in ragione dell'error in procedendo dedotto, il processo d'appello a carico dell'imputato è stato definito all'udienza del 9 novembre 2020 alla quale egli non era presente nonostante, detenuto, avesse comunicato la sua intenzione di presenziare tramite dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa Eircondariale il 29 ottobre 2020 e contestualmente comunicata tramite PEC alla Corte d'appello.

3. L'accertata nullità, travolgendo il celebrato giudizio camerale, implica assorbimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnata sentenza con relativa trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette latconclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la statuizione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siena, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato. 2. La Corte territoriale, in considerazione degli specifici motivi d'appello, ha ritenuto utilizzabile il «riconoscimento informale» del soggetto attivo «effettuato de visu», presso gli uffici della polizia giudiziaria, da parte di un soggetto che aveva già proceduto al riconoscimento anche al momento dell'intervento delle forze dell'ordine e che, successivamente, ha individuato nell'imputato, presente in udienza, l'autore del reato. 3. Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per essere stata emessa all'esito dell'udienza del 9 novembre 2020 nonostante l'assenza dell'imputato detenuto che, peraltro, il 29 ottobre 2020 aveva fatto richiesta di presenziare (inoltrata mediante l'ufficio matricola della casa circondariale). 3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 213 e 189 cod. proc. Pen.) oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe in particolare confermato la condanna dell'imputato in forza del «riconoscimento informale» del soggetto attivo effettuato in udienza, in assenza del rispetto della disciplina di cui all'art. 213 cod. proc. pen., da soggetto che aveva in precedenza già effettuato una individuazione informale presso gli uffici della polizia giudiziaria oltre che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine ma in orario notturno. 4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità, e la difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. È in particolare fondato il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato detenuto. Trova difatti applicazione il principio per cui la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, ex artt. 599, comma 2, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U, 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836, nonché Sez. 4, n. 51517, del 21/06/2013, Bagno, Rv. 257876). Nella specie, come evidenziato dal ricorrente e per quanto emerge dagli atti processuali, il cui accesso non è precluso alla Suprema Corte in ragione dell'error in procedendo dedotto, il processo d'appello a carico dell'imputato è stato definito all'udienza del 9 novembre 2020 alla quale egli non era presente nonostante, detenuto, avesse comunicato la sua intenzione di presenziare tramite dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa Eircondariale il 29 ottobre 2020 e contestualmente comunicata tramite PEC alla Corte d'appello. 3. L'accertata nullità, travolgendo il celebrato giudizio camerale, implica assorbimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnata sentenza con relativa trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso
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