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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 28678/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12388-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Ufici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3434/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 4410/2014; [OSCURATO:PERSONA] pensione Retribuzione convenzionale o efettiva R.G.N.12388/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente con contratto di diritto privato del Ministero degli Esteri di stanza a Belgrado, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un imponibile contributivo determinato alla luce della retribuzione effettivamente percepita e non di quella convenzionale.

Riteneva la Corte che la determinazione dell’imponibile contributivo sulla base della retribuzione convenzionale fosse prevista dal d.lgs. n.103/00, in continuità con la disciplina previgente (d.P.R. n.18/67) ; né tale diverso regime previsto per la categoria dei lavoratori italiani all’estero presso [OSCURATO:PERSONA] o Istituti italiani di Cultura all’esteroera in contrasto con la regola generale del minimale contributivo previsto nel settore privato dall’art.12 l. n.153/69, poiché quest’ultimo f a salve le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori.

Ricordava la Corte che la diversità di regime era stata già considerata positivamente da questa Corte di cassazione.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato l’Inps.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione della sentenza, in violazione dell’art.132, co.2, n.4 c.p.c., poiché la Corte non avrebbe spiegato le ragioni di inapplicabilità della regola generale di cui all’art.1l. n.389/89.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e falsa applicazione dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00.

La Corte non avrebbe considerato che il d.lgs. n.103/00, laddove si riferisce alla retribuzione convenzionale ai fini dell’imponibile contributivo, non può comunque determinare questo in importo inferiore alla regola generale dell’art.1l. n.389/89.

Da ultimo, il ricorso deduce illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.130/00, nel suo rinvio al Decreto Interministeriale 1.8.01, per violazione dell’art.3, co.1 Cost.

Il primo motivo è infondato.

La Corte ha ben motivato la ragione di inapplicabilità dell’art.1 d.l. n.338/89 conv. in l. n.389/89.

In particolare ha ricordato che: a) tale disciplina può essere derogata per alcune categorie di lavoratori, come emerge dall’art.12, co.8 l. n.153/69, che fa salve diverse disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; b) per i lavoratori italiani all’estero presso [OSCURATO:PERSONA] o Istituti italiani di Cultura all’estero il d.P.R. n.18/67 e poi l’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00 hanno sempre previsto il diverso regime dell’imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale; c) la Corte di cassazione, con varie pronunce, ha confermato la diversa disciplina dettata per tale categoria di lavoratori.

Il secondo motivo è infondato In particolare, va ribadito in questa sede (v. già Cass.4401/12, Cass.8755/10, Cass.24592/06) che per il personale assunto a contratto dagli uffici all’estero secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n.18/67, i contributi sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, come confermato dal successivo d.lgs. n.103/00.

Tale disciplina specifica prevale, e non è stata abrogata dall’art.12 l. n.153/69.

Va infatti ricordato che la Corte costituzionale (sent. n.369/85) non ha affermato una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all'estero e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale.

È infine da respingere, per sua manifesta infondatezza, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00.Essa viene argomentata per contrarietà con l’art.3, co.1 Cost. sotto un duplice profilo: a) la irragionevole contraddittorietà di regime tra i lavoratori all’estero con retribuzioni superiori al tetto convenzionale fissato dall’art.1, co.1 Decreto Interministeriale dell’1.8.01, i quali soggiacciono a tale tetto convenzionale, e i lavoratori con retribuzioni inferiori a tale tetto i quali, in base all’art.1, co.2 Decreto Interministeriale, vedono invece assoggettata l’intera retribuzione effettiva all’assicurazione IVS; b) la irragionevole contraddittorietà di regime tra lavoratori all’estero cui si applica la legge italiana , soggetti al tetto convenzionale in tema di retribuzione imponibile, e lavoratori all’estero cui invece si applica il regime locale, i quali beneficiano di un’imponibile contributivo calcolato sul 100% della retribuzione effettiva percepita.

Quanto al rilievo sub a) basti dire che la diversità di regime si giustifica per la necessità di garantire un trattamento adeguato (art.38 Cost.) ai lavoratori con basse retribuzioni, i quali hanno necessità che l’intera retribuzione effettiva sia conteggiata a fini contributivi per ottenere un montante che, in caso contrario, sarebbe del tutto iniquo e insufficiente a garantire l’esigenza di cui all’art.38 Cost.

Al contrario, per i lavoratori che percepiscono retribuzioni effettive al di sopra del montante convenzionalmente fissato, il legislatore, nell’esercizio della sua insindacabile discrezionalità, ha ritenuto che il rispetto di tale limite convenzionale fosse già sufficiente a garantire un trattamento pensionistico adeguato, nel rispetto dell’art.38, co.2 Cost.Quanto al rilievo sub b), occorre ricordare che, in base all’art.1 d.lgs. n.103/00, i lavoratori impiegati all’estero presso [OSCURATO:PERSONA], Uffici C onsolari e Istituti italiani di Cultura, sono assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale (art.158 d.P.R. n.17/68 come modificato dall’art.1 d.lgs. n.103/00).

Tuttavia, per i lavoratori che erano già assunti con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.103/00, è stato previsto che essi continuino ad essere assoggettati alla legge italiana (art.2, co.2), anche per quanto riguarda la disciplina previdenziale (art.2, co.3), ma con un imponibile contributivo commisurato ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato.

Il limite della retribuzione convenzionale è peraltro venuto meno a partire dall’1.4.18, per effetto dell’art.1, co.271 l. n.205/17.

Ora, la denunciata irragionevolezza di disparità di trattamento tra i lavoratori all’estero soggetti alla legge italiana e quelli invece soggetti alla legge locale, non sussiste poiché, da un lato, ai lavoratori soggetti alla legge italiana l’art.2, co.4 d.lgs. n.103/00 dava comunque la possibilità di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo d.lgs. n.103, per il regime ordinario di tutti i lavoratori soggetti alla legge previdenziale locale.

Perciò, a costoro era attribuito il diritto di scegliere quale regime ritenessero più favorevole.

Dall’altro lato, e soprattutto, non è vero che per i lavoratori attratti al regime locale l’imponibile contributivo fosse calcolato sul 100% della retribuzione effettiva.

Ai sensi dell’art.1, co.271 l. n.205/17, era disposto (fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]essendo poi venuto meno sia il limite della retribuzione convenzionale sia il limite di cui appresso)che per costoro le retribuzioni costituissero reddito nella misura del 50% ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti del Ministero; nulla sulle spese nei confronti dell’Inps che é rimasto intimato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione in favore del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, liquidate in € 4000 per compensi oltre spese prenotate a debito. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12388-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Ufici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3434/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2018 R.G.N. 4410/2014; [OSCURATO:PERSONA] pensione Retribuzione convenzionale o efettiva R.G.N.12388/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente con contratto di diritto privato del Ministero degli Esteri di stanza a Belgrado, volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di un imponibile contributivo determinato alla luce della retribuzione effettivamente percepita e non di quella convenzionale. Riteneva la Corte che la determinazione dell’imponibile contributivo sulla base della retribuzione convenzionale fosse prevista dal d.lgs. n.103/00, in continuità con la disciplina previgente (d.P.R. n.18/67) ; né tale diverso regime previsto per la categoria dei lavoratori italiani all’estero presso [OSCURATO:PERSONA] o Istituti italiani di Cultura all’esteroera in contrasto con la regola generale del minimale contributivo previsto nel settore privato dall’art.12 l. n.153/69, poiché quest’ultimo f a salve le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori. Ricordava la Corte che la diversità di regime era stata già considerata positivamente da questa Corte di cassazione. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato l’Inps. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione della sentenza, in violazione dell’art.132, co.2, n.4 c.p.c., poiché la Corte non avrebbe spiegato le ragioni di inapplicabilità della regola generale di cui all’art.1l. n.389/89. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e falsa applicazione dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00. La Corte non avrebbe considerato che il d.lgs. n.103/00, laddove si riferisce alla retribuzione convenzionale ai fini dell’imponibile contributivo, non può comunque determinare questo in importo inferiore alla regola generale dell’art.1l. n.389/89. Da ultimo, il ricorso deduce illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.130/00, nel suo rinvio al Decreto Interministeriale 1.8.01, per violazione dell’art.3, co.1 Cost. Il primo motivo è infondato. La Corte ha ben motivato la ragione di inapplicabilità dell’art.1 d.l. n.338/89 conv. in l. n.389/89. In particolare ha ricordato che: a) tale disciplina può essere derogata per alcune categorie di lavoratori, come emerge dall’art.12, co.8 l. n.153/69, che fa salve diverse disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; b) per i lavoratori italiani all’estero presso [OSCURATO:PERSONA] o Istituti italiani di Cultura all’estero il d.P.R. n.18/67 e poi l’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00 hanno sempre previsto il diverso regime dell’imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale; c) la Corte di cassazione, con varie pronunce, ha confermato la diversa disciplina dettata per tale categoria di lavoratori. Il secondo motivo è infondato In particolare, va ribadito in questa sede (v. già Cass.4401/12, Cass.8755/10, Cass.24592/06) che per il personale assunto a contratto dagli uffici all’estero secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n.18/67, i contributi sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, come confermato dal successivo d.lgs. n.103/00. Tale disciplina specifica prevale, e non è stata abrogata dall’art.12 l. n.153/69. Va infatti ricordato che la Corte costituzionale (sent. n.369/85) non ha affermato una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all'estero e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale. È infine da respingere, per sua manifesta infondatezza, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.2, co.3 d.lgs. n.103/00.Essa viene argomentata per contrarietà con l’art.3, co.1 Cost. sotto un duplice profilo: a) la irragionevole contraddittorietà di regime tra i lavoratori all’estero con retribuzioni superiori al tetto convenzionale fissato dall’art.1, co.1 Decreto Interministeriale dell’1.8.01, i quali soggiacciono a tale tetto convenzionale, e i lavoratori con retribuzioni inferiori a tale tetto i quali, in base all’art.1, co.2 Decreto Interministeriale, vedono invece assoggettata l’intera retribuzione effettiva all’assicurazione IVS; b) la irragionevole contraddittorietà di regime tra lavoratori all’estero cui si applica la legge italiana , soggetti al tetto convenzionale in tema di retribuzione imponibile, e lavoratori all’estero cui invece si applica il regime locale, i quali beneficiano di un’imponibile contributivo calcolato sul 100% della retribuzione effettiva percepita. Quanto al rilievo sub a) basti dire che la diversità di regime si giustifica per la necessità di garantire un trattamento adeguato (art.38 Cost.) ai lavoratori con basse retribuzioni, i quali hanno necessità che l’intera retribuzione effettiva sia conteggiata a fini contributivi per ottenere un montante che, in caso contrario, sarebbe del tutto iniquo e insufficiente a garantire l’esigenza di cui all’art.38 Cost. Al contrario, per i lavoratori che percepiscono retribuzioni effettive al di sopra del montante convenzionalmente fissato, il legislatore, nell’esercizio della sua insindacabile discrezionalità, ha ritenuto che il rispetto di tale limite convenzionale fosse già sufficiente a garantire un trattamento pensionistico adeguato, nel rispetto dell’art.38, co.2 Cost.Quanto al rilievo sub b), occorre ricordare che, in base all’art.1 d.lgs. n.103/00, i lavoratori impiegati all’estero presso [OSCURATO:PERSONA], Uffici C onsolari e Istituti italiani di Cultura, sono assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale (art.158 d.P.R. n.17/68 come modificato dall’art.1 d.lgs. n.103/00). Tuttavia, per i lavoratori che erano già assunti con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.103/00, è stato previsto che essi continuino ad essere assoggettati alla legge italiana (art.2, co.2), anche per quanto riguarda la disciplina previdenziale (art.2, co.3), ma con un imponibile contributivo commisurato ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato. Il limite della retribuzione convenzionale è peraltro venuto meno a partire dall’1.4.18, per effetto dell’art.1, co.271 l. n.205/17. Ora, la denunciata irragionevolezza di disparità di trattamento tra i lavoratori all’estero soggetti alla legge italiana e quelli invece soggetti alla legge locale, non sussiste poiché, da un lato, ai lavoratori soggetti alla legge italiana l’art.2, co.4 d.lgs. n.103/00 dava comunque la possibilità di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo d.lgs. n.103, per il regime ordinario di tutti i lavoratori soggetti alla legge previdenziale locale. Perciò, a costoro era attribuito il diritto di scegliere quale regime ritenessero più favorevole. Dall’altro lato, e soprattutto, non è vero che per i lavoratori attratti al regime locale l’imponibile contributivo fosse calcolato sul 100% della retribuzione effettiva. Ai sensi dell’art.1, co.271 l. n.205/17, era disposto (fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]essendo poi venuto meno sia il limite della retribuzione convenzionale sia il limite di cui appresso)che per costoro le retribuzioni costituissero reddito nella misura del 50% ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti del Ministero; nulla sulle spese nei confronti dell’Inps che é rimasto intimato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione in favore del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, liquidate in € 4000 per compensi oltre spese prenotate a debito. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 28678/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris