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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24174/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo richiede una rivalutazione della sufficienza o meno delle prove sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo nella parte in cui lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio è meramente assertivo, nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è affetto dal vizio di mancanza di specificità del motivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto di non riconoscere il beneficio per la presenza di precedenti che depongono per la notevole abitualità dell'illecito; - il terzo motivo sulle pene sostitutive è a sua volta affetto dal medesimo vizio di aspecificità del motivo, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che le prescrizioni non saranno adempiute e che in ogni caso non sono sufficienti a contenere il pericolo di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo richiede una rivalutazione della sufficienza o meno delle prove sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, che non è ammessa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo nella parte in cui lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio è meramente assertivo, nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è affetto dal vizio di mancanza di specificità del motivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto di non riconoscere il beneficio per la presenza di precedenti che depongono per la notevole abitualità dell'illecito; - il terzo motivo sulle pene sostitutive è a sua volta affetto dal medesimo vizio di aspecificità del motivo, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto che le prescrizioni non saranno adempiute e che in ogni caso non sono sufficienti a contenere il pericolo di recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
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