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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07565/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per essere il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., contestato al capo B), estinto per prescrizione, è inammissibile in quanto generico, posto che il ricorrente nemmeno indica la data in cui il reato si sarebbe prescritto, e, comunque, manifestamente infondato; invero, posto che il reato è stato commesso il 10 agosto 2013 e che è stata ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata, il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli art. 157, comma 2, cod. pen. e 161, comma 2 cod. pen., è pari a dieci anni ed è decorso il 10 agosto 2023, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata emessa il 30 maggio 2023; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per essere il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., contestato al capo B), estinto per prescrizione, è inammissibile in quanto generico, posto che il ricorrente nemmeno indica la data in cui il reato si sarebbe prescritto, e, comunque, manifestamente infondato; invero, posto che il reato è stato commesso il 10 agosto 2013 e che è stata ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata, il termine massimo di prescrizione, ai sensi degli art. 157, comma 2, cod. pen. e 161, comma 2 cod. pen., è pari a dieci anni ed è decorso il 10 agosto 2023, quindi dopo la pronuncia impugnata, che è stata emessa il 30 maggio 2023; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris