CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; //Z [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2013, questa Corte annullava la sentenza della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la sentenza che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e altri dall'essere i mandanti dell'omicidio del Brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Bovalino (RC) il 9 settembre 1990; a seguito del giudizio di rinvio, altra sezione della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] riteneva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dell'omicidio sopra descritto, condannandoli alla pena di anni trenta ciascuno di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle statuizioni in favore delle parti civili costituite; la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 15 settembre 2015, rigettava i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del 14 dicembre 2020, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la maggiore credibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (che aveva reso testimonianza diretta , fornita di riscontri quali la pluralità degli esecutori materiali, confermata dai testimoni oculari che avevano visto il killer fuggire con un accompagnatore) rispetto a quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (indicate come nuova prova), che aveva riferito che esecutore materiale dell'omicidio era stato lo zio [OSCURATO:PERSONA] e mandante [OSCURATO:PERSONA], e non [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premette che la Corte di appello di Catanzaro aveva ritenuto inammissibile l'istanza sulla base della manifesta inidoneità del narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare che il compendio probatorio originario non fosse in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che l'istanza si basava su un'altra nuova prova, e cioè l'intercettazione ambientale prog. n. 2648 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si faceva riferimento all'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] e che indicava quale autore dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] classe 1948 (deceduto nel corso del giudizio), soggetto diverso dall'altro omonimo imputato [OSCURATO:PERSONA] classe 1956, figlio di [OSCURATO:PERSONA], condannato unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Dalla conversazione, come emergeva dalla relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, emergeva che Grillo e Catanzariti facevano riferimento, quale mandante dell'omicidio, non a "Ciccio" ([OSCURATO:PERSONA]), ma a "Peppe" ([OSCURATO:PERSONA] classe 1948) e sul punto la Corte di Assise di Appello era giunta alla errata conclusione che mandante fosse il primo avendo "tagliato" la frase precedente a quelle riportate; tale aspetto era decisivo, perché mentre il riferimento a "Ciccio" consentiva un diretto collegamento con [OSCURATO:PERSONA], il riferimento a "Peppe" avrebbe imposto una causale autonoma ed esclusiva che lo stesso Catanzariti aveva avuto occasione di cristallizzare affermando che Peppe era stato "capace di organizzare" l'omicidio; sulla richiamata relazione di servizio nessuna motivazione aveva espresso la Corte di appello, soprattutto in relazione all'esito della conversazione, da cui scaturiva il ruolo di organizzatore dell'omicidio in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto nuovo emergente dal nuovo risultato della conversazione comprovava che il mandato dato da [OSCURATO:PERSONA] a Paviglianiti, riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] e rimasto ineseguito, non era entrato mai nelle dinamiche effettive dell'omicidio, in quanto vi era stato un altro mandato eseguito con altri attori ([OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]); sul punto, la Corte di appello aveva escluso la natura di "novità" al fatto scaturito dalla conversazione in esame, non interpretando correttamente la locuzione di "nuove prove" di cui all'art. 630 lett.c) cod.proc.pen. 1.2 Il difensore osserva, con un secondo motivo di ricorso, che ulteriore e decisiva nuova prova a sostegno dell'istanza di revisione derivava dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato diffusamente dello zio [OSCURATO:PERSONA] come esecutore materiale dell'omicidio e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, aveva indicato specificamente lo stesso zio e il padre come sue fonti di apprendimento, e non operato un generico riferimento alle stesse. Altro vizio di contraddizione dell'ordinanza impugnata consisteva nell'aver ritenuto sussistente una discrasia tra le dichiarazioni delle persone presenti all'omicidio, che avevano affermato che gli autori dell'omicidio erano due, e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che facevano riferimento solo a [OSCURATO:PERSONA] come autore dell'omicidio: tale assunto era illogico in quanto non teneva conto del fatto che la valutazione del grado di precisione della narrazione doveva ritenersi integrata dall'apprezzamento delle circostanze ambientali e di contesto mafioso in base alle quali il racconto veniva veicolato ad [OSCURATO:PERSONA] e perché non si poteva pretendere che la narrazione di un fatto ricomprendesse anche le circostanze secondarie; sotto questo profilo, si rilevava che i testimoni avevano dichiarato che un solo soggetto aveva aperto il fuoco, mentre il presunto complice era rimasto passivo; [OSCURATO:PERSONA] era invece stato preciso sul ferimento anche della moglie e del figlio di Marino ed il suo racconto era stato confermato dagli altri zii del collaborante ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); a ben vedere, la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] era ben più aderente ai fatti di quella di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di modalità esecutive non riferite da alcun teste (la presenza di un fucile, mentre i colpi erano stati esplosi da una pistola, e che l'omicidio era stata eseguito a bordo di una moto). Quanto alla qualifica de relato attribuita alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello, il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto che aveva attinto le sue conoscenze dal sodalizio criminoso di riferimento, per lo più composto da parenti stretti, specificando i soggetti da cui aveva appreso le notizie relative all'omicidio di Marino e le circostanze di tempo e di luogo di tale conoscenza, per cui era irrilevante che avesse due anni alla data dell'omicidio. Sul punto relativo alla menzione dei mandanti, prosegue la difesa, la Corte di appello aveva ritenuto che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incompatibile con il ruolo di mandante addebitato a [OSCURATO:PERSONA] ricorrendo ad un espediente, consistito nel procurarsi un frammento di dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ("io credo che realmente siano state quelle persone"), ma tagliando il contesto dell'intera risposta nella quale si legge invece che il collaboratore ignorava l'iter del procedimento e coloro che ne erano stati i ritenuti i mandanti; anzi [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato, secondo la propria conoscenza, chi erano stati i mandanti, omettendo il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], pur non essendovi motivo di ometterlo, dal momento che nel corso delle stesse dichiarazioni aveva affermato che Marando aveva eseguito omicidi per conto di [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per non ricomprenderlo tra i mandanti nel caso specifico; il difensore eccepisce che la Corte di appello sul punto aveva modificato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte della precisa riproduzione effettuata dalla difesa a pag.48 dell'istanza di revisione; a ciò si aggiungeva che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che a [OSCURATO:PERSONA] gli avesse riferito che ad eseguire l'omicidio erano stati i suoi nipoti, era smentita dall'accertata esecuzione di un solo autore materiale dell'omicidio. 1.3 Con un terzo motivo di ricorso, il difensore rileva che la Corte di appello aveva negato che le nuove prove potessero vincere la resistenza di quanto accertato nel giudizio di merito, ma vi era una omessa motivazione in ordine al doveroso confronto al quale, sulla base delle nuove prove, avrebbe dovuto procedere la Corte di appello onde constatare -e negare- la tenuta del pregresso complesso probatorio: in particolare, non si poteva prescindere dalla circostanza che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non vi erano indagini svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e che quindi nessuna misura di prevenzione gli era stata applicata, e dalla sovrapposizione, generatrice di incertezza, di più periodi temporali nelle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione alla sua asserita visita a Platì, unitamente a Paviglianiti, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione all'altra visita a Buccinasco al fine di comunicare l'impossibilità di adempiere al mandato, ricevendone da [OSCURATO:PERSONA] la notizia dell'avvenuta esecuzione dell'omicidio da parte dei suoi nipoti; in ogni caso, era rimasta senza alcuna risposta la precisa deduzione difensiva in relazione ad uno sdoppiamento di mandati dei quali il primo, quello addebitato a [OSCURATO:PERSONA], rimasto ineseguito; così come non era stato considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva motivi di forte risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto nei suoi confronti una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale del sindaco di Platì. 1.4 II difensore eccepisce che la Corte di appello, malgrado nella motivazione avesse fatto riferimento ad un decreto di citazione a giudizio, aveva tuttavia preventivamente disposto la notifica alle parti di un avviso di fissazione ex art. 127 cod.proc.pen., con il quale si stabiliva il procedimento in camera di consiglio, per cui non era stato emesso, come correttamente la Corte avrebbe dovuto, un decreto di citazione a giudizio ex art. 601 cod.proc.pen. e le parti non erano state messe in condizione di avvalersi delle regole del dibattimento e del diritto alla prova che la diversa natura delle scansioni tipiche del rito avrebbe consentito: era evidente come la procedura, per la sua estraneità al sistema, potesse legittimamente collocarsi in un vizio della abnormità della sentenza. Non vi era poi dubbio che la sentenza fosse meritevole di censura laddove era risultata immotivata l'esclusione dell'istruttoria dibattimentale: a tale proposito il difensore osserva che la natura della nuova prova principale (dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]), di carattere dichiarativo, avrebbe necessitato di un esame la cui possibile pregnanza in termini di natura della dichiarazioni e dei relativi riscontri la Corte aveva illegittimamente anticipato: la Corte di appello aveva escluso l'evidenza della idoneità delle nuove prove a demolire il giudicato non sulla base di un esame astratto, ma procedendo all'esame della consistenza della fonte dichiarativa, che solo la diretta escussione avrebbe potuto legittimare; si era trattato quindi di un vero e proprio giudizio approfondito condotto illegittimamente senza procedere all'istruttoria dibattimentale. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile o, in subordine, il rigetto del ricorso. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale eccepisce l'infondatezza della eccezione procedurale del ricorrente, in quanto si era al cospetto di una eccezione di inammissibilità, che seguiva le regole dell'art. 634 cod.proc.pen.; nel merito osserva che la Corte di appello aveva valutato che la nuova prova non aveva natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale ed aveva provveduto a saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto alle nuova prove di quelle poste a base della sentenza di condanna, concludendo per la capacità delle prove preesistenti di sorreggere l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Relativamente all'eccezione relativa alla conversazione Grillo-Catanzariti, il Procuratore generale osserva che il ricorrente, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente avesse formulato la deduzione; rileva la correttezza delle conclusioni della sentenza impugnata, in quanto sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che la conversazione intercettata tra Grillo e Catanzariti riportavano l'omicidio di Marino ad una vendetta di [OSCURATO:PERSONA] di cui, come riconosciuto nella sentenza di condanna e non smentito in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] era un tramite nell'applicazione delle decisioni mafiose. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare la manifesta infondatezza della eccezione secondo la quale avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 601 - cod.proc.pen., posto che la suddetta norma è atta a disciplinare la fase di merito che si instaura successivamente alla richiesta di revisione, non giudicata inammissibile. 1.2 Passando al merito del ricorso, il primo motivo è inammissibile in quanto considera come nuova prova l'intercettazione ambientale prog. n. 2648 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a tale proposito, si deve rilevare che "In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione". (Sez.3, Sentenza n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046 - 01); nella motivazione della sentenza si legge che ": Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 27462701, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 2.2. È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove gìà conosciute ed esaminate nel giudizio". Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito ha esplicitamente valutato la conversazione tra Grillo e Catanzariti, che viene riportata integralmente alle pagine 22 e 23 dell'ordinanza impugnata, compresa la parte nella quale si fa riferimento a "Peppe" ([OSCURATO:PERSONA], senza quindi che vi fosse alcun "taglio" di frasi"), facendo poi riferimento a "Ciccio" ([OSCURATO:PERSONA]) come mandante dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la suddetta conversazione non può essere ritenuta nuova prova, in quanto il ricorrente tende invece a fornire una diversa valutazione sul contenuto della intercettazione, operazione che non sarebbe possibile neppure in un giudizio di legittimità conseguente ad un ricorso ordinario. 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso: la fase rescindente del giudizio di revisione ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum ; il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur - ) operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Nel caso in esame, la Corte di appello ha riportato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, alla domanda del difensore "chi è stato condannato nella sentenza?", risponde "dei mandanti. Che io credo che realmente siano mandanti quelle persone, perché l'ho sentito dire, perché lo so" (pag.33 ordinanza impugnata), facendo poi i nomi dei mandanti ([OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che esecutore materiale era stato suo zio [OSCURATO:PERSONA]); la Corte di appello ha anche rilevato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso omicidi per conto di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quindi irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non fosse poi stato nominato espressamente da [OSCURATO:PERSONA] quando questi indicava i mandati dell'omicidio. La Corte di appello ha quindi correttamente ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee a contrastare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non ponendosi in contraddizione con le stesse (vedi motivazione da pagg. 28 a pag.30 dell'ordinanza impugnata), visto che non rilevava chi fosse stato esecutore materiale dell'omicidio, ma si trattava di stabilire chi fossero i mandanti. 1.4 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, è opportuno riportare quanto precisato da Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 - 01, in motivazione: "l'art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali' (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta capacità dimostrativa del novum dedotto; tale verifica di ammissibilità può avere un duplice esito: un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione. Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), si procede dunque alla fase del concreto "giudizio", da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 cod. proc. pen.). Dunque, l'attuale sistema codicistico, pur senza riproporre la diversa competenza attribuita dalla disciplina previgente alla Corte di Cassazione (fase rescindente) ed alla Corte di Appello (fase rescissoria), comunque delinea una duplice dimensione del giudizio di revisione, seppur dinanzi ad un unico organo giurisdizionale funzionalmente competente (la Corte di Appello). La preliminare delibazione dell'ammissibilità, invero, integra, in caso di positiva valutazione della astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e successiva valutazione. In tal senso si sono espresse altresì le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). Tale duplice dimensione appare, del resto, confermata anche dalla differente competenza individuata in caso di accoglimento dell'impugnazione: invero, sia l'ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), sia la sentenza (di accoglimento o di rigetto) pronunciata nel giudizio di revisione (art. 640 cod. proc. pen.) sono ricorribili per cassazione; tuttavia, mentre nella prima ipotesi, in caso di accoglimento, il rinvio deve essere disposto ad altra Corte di Appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.), nella seconda ipotesi il rinvio va disposto ad altra sezione della medesima Corte di Appello (Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246884: "In tema di revisione, la previsione di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale in caso di 5 accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c) ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato"). 2.2. In tal senso, del resto, si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563); la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779, che ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione)." Ciò premesso, è vero che nel caso in esame la Corte di appello ha realizzato un ibrido processuale, realizzando un contraddittorio già nella fase germinale del procedimento, ma ciò è andato a vantaggio del ricorrente, posto che alla declaratoria di inammissibilità si è arrivati dopo una completa valutazione della "novità" delle prove che, a giudizio della Corte di appello, era insussistente già da una prima valutazione delle stesse, per i motivi sopra indicati; pertanto, nessun interesse ha il ricorrente a dolersi di un esame che è stato più approfondito da quello richiesto nella prima fase del giudizio. Conclusivamente, è vero che il giudice nella fase preliminare del ricorso non può entrare nel merito delle prove nuove ed operare un giudizio prognostico, ma nel presente caso la Corte di appello, nell'esaminare la prova nuova, ha considerato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano irrilevanti ai fini del giudizio, per cui non è stato aperto il giudizio di revisione perché, quand'anche [OSCURATO:PERSONA] avesse ripetuto quanto già affermato, le sue dichiarazioni non sarebbero state in grado di scardinare la prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; in altri termini, non è preclusa, nella prima fase del processo di revisione, una comparazione tra le prove assunte e le prove nuove, che comunque devono essere sottoposte ad un vaglio preliminare, in quanto se le stesse non sono in grado di sortire un effetto demolitorio, non c'è alcun obbligo di procedere al giudizio di revisione: l'irrilevanza delle prove nuove legittimava, dunque, una decisione di manifesta infondatezza dell'istanza di revisione. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fis