CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 luglio 2025
Cassazione n. 19893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 5 novembre 2025 il Tribunale di ReggioCalabria, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l’appelloproposto avverso l’ordinanza emessa il 26 luglio 2025 con la quale il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestropreventivo delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei creditid’imposta acquisiti al cassetto fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenzadi euro 3.242.063,00 in relazione ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA], amministratore delle suddette società, erastato, in particolare, contestato di avere, mediante presentazione didocumentazione inesatta o fraudolenta, acquisito crediti d’imposta non dovuti inrelazione alla misura agevolativa denominata “Superbonus 110%”, oltre che adaltri bonus fiscali di altra tipologia (bonus facciate, bonus ristrutturazione ealtri).2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione apparente, che sisostanziava nel vizio di violazione di legge, assumendo che il Tribunale avevaomesso ogni valutazione in relazione alle allegazioni difensive relative a dodicidei diciassette cantieri considerati, e aveva comunque omesso di esaminareogni censura proposta dalla difesa e non aveva esplicitato il percorso logico –giuridico che lo aveva portato al rigetto dell’appello cautelare.Deduceva, in particolare, che l’imputazione di truffa riguardava diciassettecantieri e che il Tribunale ne aveva considerato solo alcuni, omettendo divalutare i fatti e di rispondere alle censure difensive in relazione a dodicicantieri.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione del d. lgs. n. 231/2001 inrelazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla assuntainammissibilità, nel caso di specie del sequestro impeditivo, nonché motivazioneapparente in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.Assumeva, in relazione al primo profilo, che l’art. 53 del citato decretolegislativo non richiamava il disposto di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc.pen., che disciplinava il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo.Deduceva, quanto al secondo profilo, che la motivazione resa dal Tribunalein relazione alla sussistenza del periculum in mora era priva dei requisiti minimidi coerenza in quanto il periculum era stato ritenuto nonostante l’agevolazionefiscale denominata “Superbonus 110%” non fosse più in vigore.3. In data 9 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria direplica con la quale, in relazione al primo motivo, ha dedotto che i giudici dimerito avevano limitato il loro sindacato alla sola astratta configurabilità delreato, senza indicare le ragioni della decisione assunta, che non aveva tenutoconto degli elementi acquisiti agli atti e in particolare di quelli forniti dalladifesa, e, in relazione al secondo motivo, ha assunto che il ProcuratoreGenerale, con la propria requisitoria, non si era confrontato con la censurarelativa alla inammissibilità del sequestro impeditivo, rassegnando chel’indagato [OSCURATO:PERSONA] era stato sostituito nella qualità di amministratoredelle suddette due società da [OSCURATO:PERSONA]. In data 17 marzo 2026 ladifesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, oltre che generico, non è consentito.A mente dell’art. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a seguitodi riesame o appello in materia di misure cautelari reali è ammesso il ricorsoper cassazione soltanto per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli"errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (v., ex multis,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).Ciò premesso, la stessa prospettazione del motivo rassegna la connotazionedel provvedimento impugnato come caratterizzato da una motivazioneincompleta, ma non certo del tutto mancante o priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza sì da rendere incomprensibile ilpercorso logico seguito dal giudice.La lettura dell’ordinanza impugnata consente di apprezzare che comunque lastessa contiene una motivazione non priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza sia in relazione al fumus commissi delicti che alpericulum in mora.Il motivo, peraltro, risulta generico, poiché le denunciate omissioninell’argomentazione del Tribunale non vengono dal ricorrente specificamenteindividuate, né viene chiarito in che senso il giudice della cautela non avrebbeesplicitato il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.2.1. Va osservato in premessa che, secondo il principio espresso da questaSezione, al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di responsabilità dareato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" dicui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizionee quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misureinterdittive (v., in tal senso, Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 273515 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che mentre la misurainterdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, etemporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpisconodirettamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato acommettere altri reati).2.2. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, il Tribunale hacongruamente osservato che il fatto che il d.l. n. 39/2024 avesse vietatoqualsiasi forma di cessione del credito o sconto in fattura per i lavori eseguitidopo il 31 marzo 2024 non consentiva di escludere che le società sottoposte asequestro potessero adottare ulteriori schemi fraudolenti volti ad ottenereindebiti vantaggi di natura fiscale, essendosi operata sul punto una valutazioneche ha tenuto conto della sistematica destinazione delle società al dettoconseguimento mediante l’uso di artifici.In ogni caso, come evidenziato dalla Procura generale, la nuova disciplinapotrebbe riguardare al più la finalità impeditiva del sequestro dei crediti diimposta, lasciando però impregiudicata sia la finalità impeditiva del sequestropreventivo relativo alle società (in quanto strumentali alla consumazione deidelitti posti a fondamento della cautela), sia la funzione anticipatoria delsequestro preventivo dei medesimi crediti in funzione della confisca.Tardivo è infine l’argomento che vuole argomentare il venir meno delpericulum a seguito delle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi dicircostanza non precedentemente dedotta e comunque rimasta indimostrata.3. L’inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi ex art.585, comma 4, cod. proc. pen.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; la parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Invirtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]