CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 29/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art.337 cod. pen. non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i5ente Maria ina [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA I