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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 12260/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37644/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] locale ASL Roma 1, domiciliata presso la sede dell'ente, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] cd{,(21VQ,1f , a-e-t/VIA , - controricorrente - 2ezz. (vt- Avverso la sentenza 2933/ 2019, della Corte di Appello di Roma, depositata il 7.5.2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.2.2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl effettua prestazioni sanitarie in regime di accreditamento a favore del servizio pubblico, e precisamente della [OSCURATO:PERSONA]

1. Ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] 1, per il pagamento di prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali erogate nel corso del 1999. 2.-[OSCURATO:PERSONA] 1 ha proposto opposizione adducendo che la Regione Lazio, con proprie determinazioni, aveva fissato il tetto massimo di remunerazione spettante alla casa di cura [OSCURATO:PERSONA] in una somma inferiore a quella pretesa dalla medesima casa di cura; di avere corrisposto quanto dovuto sulla base di quelle determinazioni regionali; di avere invitato la controparte ad emettere nota di credito per la differenza tra il fatturato prodotto e la remunerazione spettante a seguito degli abbattimenti tariffari deliberati dalla Regione.

Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni della Asl, ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.-Avverso tale decisione ha proposto appello la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la decisione era stata assunta sulla base di delibere non utilizzabili processualmente, anche perché prodotte irritualmente, e che peraltro la delibera numero 2069 del 1999 era stata annullata dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non risultava alla fine alcuna prova della riduzione del dovuto, come affermata dalla Asl.

La Corte d'appello, pur ritenendo non utilizzabili le delibere regionali prodotte irritualmente, e dunque, pur accogliendo il primo motivo d'appello, ha però rigettato l'impugnazione, e con essa la pretesa creditoria dell'appellante, fondando la sua decisione su altre delibere regionali, pur depositate dalla Asl, ritenendo peraltro irrilevante l'avvenuto annullamento di una di esse da parte del Tar, in quanto la pronuncia non poteva dirsi estensibile alla Casa di cura oggi ricorrente, che non aveva proposto impugnazione di quella delibera. 4.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi, mentre la Asl Roma1 si è costituita con controricorso.

Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.-I primi tre motivi di ricorso pongono in realtà una medesima questione: la censura di fondo è che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto come irrituali e non utilizzabili i documenti prodotti dalla Asl, avrebbe dovuto ritenere sfornita di prova la domanda in quanto non aveva più modo di determinare in maniera certa ed inequivocabile che, per il 1999, v'era stata una riduzione del budget assegnato alla ricorrente, e che dunque quest'ultima l'aveva sforato: ritiene in sostanza la ricorrente che la ratio decidendi oltre che in immotivata, vìola la regola sull'onere della prova, in quanto ritiene provata l'eccezione pur dopo aver ritenuto inammissibili le prove che la fondano.

In particolare, il primo motivo denuncia violazione degli articoli 183 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile e ribadisce che, fondandosi la pretesa della Asl su un documento ritenuto non utilizzabile, in accoglimento del primo motivo di appello, non v'era altra possibilità di ritenere fondata quella pretesa, e che la Corte d'appello non ha affatto motivato da cosa altro andava ricavata la prova.

Il secondo motivo denuncia anche esso violazione degli articoli 183 codice di procedura civile e 2697 codice civile, ma in realtà si traduce in una specificazione del primo motivo, con l'argomento che quest'ultimo deve intendersi come la denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5: si chiede espressamente di verificare la logicità della motivazione (p.16) nella parte in cui richiama documenti diversi da quelli ritenuti non utilizzabili, nel senso che la Corte d'appello, espunti questi ultimi, non ha motivato le ragioni per le quali la tesi della Asl poteva essere accolta sulla base di documenti diversi.Osserva, in particolare, la ricorrente che, una volta venuti meno i documenti dichiarati non utilizzabili, la decisione non poteva reggersi sugli altri, che non solo non avevano alcun rilievo probatorio, ma soprattutto avevano fondamento su quelli espunti dal giudizio.

Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 183 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile.

La tesi della ricorrente è che nell'accogliere il primo motivo di appello, vale a dire quello relativo alla utilizzabilità dei documenti, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente motivato le ragioni di tale accoglimento, e questa omessa motivazione ha poi condotto quegli stessi giudici a non saper illustrare le ragioni per le quali pur, avendo accolto quel primo motivo, l'appello dovesse essere rigettato sulla base di altre prove documentali.

Risulta per conseguenza che l'argomento centrale di tutte queste tre censure è la tesi secondo cui i giudici di secondo grado, pur avendo ritenuto inutilizzabili documenti che in primo grado erano stati ritenuti decisivi per la revoca del decreto ingiuntivo, hanno ritenuto di dover confermare la decisione di primo grado sulla base di documenti diversi, ma senza dare adeguato conto di questa loro decisione.

I primi tre motivi sono infondati.

Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 183 c.p.c. in modo infondato.

Vorrebbe far derivare la sua violazione dalla circostanza che, una volta verificatasi e riconosciuta l'irritualità delle due produzioni effettuate come doc. nn. 8 e 9, l'utilizzo di altri documenti che, a dire della ricorrente, supponevano il contenuto delle produzioni irrituali, si sarebbe risolto nella violazione dell'art.183 c.p.c.

La tesi è priva di fondamento in iure, perché in realtà il ragionamento si risolve in una censura sulla valutazione dell'efficacia probatoria dei detti documenti.

Tanto disvela anche l'erroneità della censura ai sensi dell'art. 2697 c.c., che non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018 (massimata) e da numerose altre: dietro il preteso della violazione dell'art. 2697 4 c.c. si nasconde una censura sulla ricostruzione della quaestio facti ai di fuori dei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo vigente, per come indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn.8053 e 8054 del 2014.

Il secondo motivo, là dove deduce la violazione delle stese norme ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., merita le stesse considerazioni.

Anche intendendo la censura ai sensi del n. 5 al netto dei riferimenti alle due norme evocate, essa non è dedotta secondo i criteri indicati dalle già citate Cass. Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, ma sollecita - contro i principi indicati da essa - un controllo sulla valutazione delle risultanze probatorie.

Il terzo motivo si duole che sia stato accolto il motivo di appello sulla tardività delle produzioni senza indicarne le ragioni.

Non si comprende come un simile motivo possa rispettare l'interesse ad impugnare.

Per completezza il Collegio rileva che in nessuno dei tre motivi si coglie una chiarezza sufficiente ad evidenziare, al di là della mancata evocazione, la sostanziale deduzione della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., da parte della sentenza impugnata nella pur scarna motivazione enunciata nella quartultima e, particolarmente, terzultima proposizione a pag.

2. Sicché non è possibile esaminare i motivi secondo questa opzione, alla stregua dei principi indicati da Cass., Se.

Un., n. 17931 del 2013.

In ogni caso e ad abundantiam si dovrebbe comunque rilevare che la Casa di cura aveva proposto due motivi di appello, per quanto è dato intendere dalla succinta esposizione contenuta alle pagine 6 e 7 del ricorso: con il primo motivo aveva dedotto l'inutilizzabilità dei documenti di cui si è ampiamente detto, e che erano stati prodotti dalla Asl a sostegno della sua tesi; con il secondo motivo aveva ritenuto comunque non utilizzabile la delibera 2069 del 1999 ,che era già tra i documenti di cui si assumeva il tardivo deposito, per via dell'ulteriore fatto che quella delibera era stata annullata dal Tar.Risulta quindi già da questo che la Casa di cura, con l'atto d'appello, pur avendo lamentato la non utilizzabilità di alcuni documenti, non ha tuttavia posto la questione del valore probatorio degli altri documenti depositati dalla Asl, ossia di quelli su cui la Corte d'appello ha fondato la sua decisione.Ciò detto, pur essendo sintetica e in alcuni punti apodittica la motivazione della Corte d'appello, si possono comunque ricavare le ragioni in base alle quali quest'ultima ha ritenuto di dover rigettare l'impugnazione: si afferma infatti che la prova della inesistenza del credito per superamento dei limiti assegnati alla ricorrente derivava da altri documenti depositati dalla Asl, che i giudici di secondo grado menzionano nella motivazione, e pertanto la ratio decidendi, sebbene assai sinteticamente motivata, è comunque ricavabile dalla decisione impugnata.

In particolare, i documenti su cui hanno fatto leva i giudici di merito consisterebbero nelle note regionali del 2001 con le quali la Regione Lazio ha definito la remunerazione spettante alla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 1999, con la conseguenza che non v'è alcuna contraddizione tra l'aver escluso dal novero delle prove un documento e l'aver assunto la decisione sulla base di altri documenti, né può dirsi che, facendo in tal modo, i giudici d'appello hanno violato la regola sull'onere probatorio, posto che non hanno attribuito tale onere alla parte sbagliata, ma hanno semplicemente ritenuto che l'onere spettante alla Asl è stato da quest'ultima assolto, ossia che lo è stato quanto all'avvenuto pagamento, nei limiti del dovuto, mediante il deposito di quei documenti. 6.-Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 codice civile: a dispetto della rubrica non pone una questione di violazione della regola dell'onere della prova, ma censura la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima ha negato rilievo all'avvenuto annullamento ad opera del Tar della delibera regionale numero 2069 del 1999.

I giudici d'appello hanno ritenuto che l'annullamento abbia valore nei soli confronti delle parti che hanno impugnato e non della ricorrente, che è rimasta estranea al giudizio di impugnazione, e ciò in quanto si trattava di un atto cosiddetto plurimo, ossia di un atto che prevedeva limiti di remunerazione diversi per ciascun soggetto accreditato, con la conseguenza che l'annullamento a favore di uno di tali soggetti non giova all'altro se costui non abbia impugnato.

Questa tesi è contestata sostenendo che invece in base ad una giurisprudenza amministrativa l'annullamento di quell'atto ha efficacia erga omnes e quindi avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione dalla Corte di Appello.Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione dei giudici di secondo grado è contraddittoria nella misura in cui attribuisce all'atto natura di atto plurimo, e dunque esclude che l'annullamento di tale atto ottenuto da soggetto impugnante valga a vantaggio di chi non ha impugnato, pur dopo aver ritenuto tale atto non utilizzabile, come si è visto ai motivi precedenti.

Il motivo è inammissibile.

Va rilevato in primo luogo ed in modo assorbente che la ricorrente non fornisce, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., elementi per la individuazione del contenuto di tale delibera.

Soltanto in base ad essi e, dunque conoscendo il detto contenuto, si potrebbe stabilire se si sia o meno in presenza di un atto "plurimo" e apprezzare gli effetti dell'annullamento In secondo luogo ed ulteriormente - lo si osserva ad abunantiam - va considerato che nemmeno le ragioni di tali effetti vengono spiegati nel ricorso modo in modo sufficientemente chiaro ed idoneo a giustificare la prospettazione.

Intanto, si tratta dell'atto che era stato dichiarato inutilizzabile, così che una sua ulteriore dichiarazione di inutilizzabilità, sia pure per altre ragioni, ossia per avvenuto annullamento, non ha alcuna rilevanza sulla decisione: se i giudici d'appello hanno affrontato la questione è solo perché essa era posta con il secondo motivo che poteva essere considerato assorbito e che ha dato luogo ad una pronuncia ultronea, ma non per ciò stesso tale da costituire ratio decidendi vera e propria.

Ad ogni modo, i giudici d'appello hanno ritenuto che la delibera in questione avesse natura di atto plurimo, ossia di un atto che riguarda i destinatari in modo diverso l'uno dall'altro, e che conseguentemente l'annullamento di tale atto non può che giovare solo alla parte in causa e non può avere effetti erga omnes, riguardando ossia la sola disposizione che interessa la parte che l'ha impugnata.

Questo ratio in realtà non è contestata adeguatamente del ricorrente, che si limita a prospettare come nel caso di atti plurimi ma inscindibili l'annullamento valga erga omnes e riguardi anche chi non ha impugnato, ma, in astratto, senza alcuna dimostrazione del fatto che l'atto di cui si discute è per l'appunto, si plurimo, ma inscindibile.In fine, anche per il motivo in esame non vi sono gli estremi di chiarezza per intendere la censura sotto un profilo sostanziale come dedotta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. 7.-11 ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 4000,00 euro per spese, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37644/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] locale ASL Roma 1, domiciliata presso la sede dell'ente, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 3, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] cd{,(21VQ,1f , a-e-t/VIA , - controricorrente - 2ezz. (vt- Avverso la sentenza 2933/ 2019, della Corte di Appello di Roma, depositata il 7.5.2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.2.2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl effettua prestazioni sanitarie in regime di accreditamento a favore del servizio pubblico, e precisamente della [OSCURATO:PERSONA] 1. Ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] 1, per il pagamento di prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali erogate nel corso del 1999. 2.-[OSCURATO:PERSONA] 1 ha proposto opposizione adducendo che la Regione Lazio, con proprie determinazioni, aveva fissato il tetto massimo di remunerazione spettante alla casa di cura [OSCURATO:PERSONA] in una somma inferiore a quella pretesa dalla medesima casa di cura; di avere corrisposto quanto dovuto sulla base di quelle determinazioni regionali; di avere invitato la controparte ad emettere nota di credito per la differenza tra il fatturato prodotto e la remunerazione spettante a seguito degli abbattimenti tariffari deliberati dalla Regione. Il Tribunale, accogliendo le argomentazioni della Asl, ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.-Avverso tale decisione ha proposto appello la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la decisione era stata assunta sulla base di delibere non utilizzabili processualmente, anche perché prodotte irritualmente, e che peraltro la delibera numero 2069 del 1999 era stata annullata dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non risultava alla fine alcuna prova della riduzione del dovuto, come affermata dalla Asl. La Corte d'appello, pur ritenendo non utilizzabili le delibere regionali prodotte irritualmente, e dunque, pur accogliendo il primo motivo d'appello, ha però rigettato l'impugnazione, e con essa la pretesa creditoria dell'appellante, fondando la sua decisione su altre delibere regionali, pur depositate dalla Asl, ritenendo peraltro irrilevante l'avvenuto annullamento di una di esse da parte del Tar, in quanto la pronuncia non poteva dirsi estensibile alla Casa di cura oggi ricorrente, che non aveva proposto impugnazione di quella delibera. 4.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi, mentre la Asl Roma1 si è costituita con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.-I primi tre motivi di ricorso pongono in realtà una medesima questione: la censura di fondo è che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto come irrituali e non utilizzabili i documenti prodotti dalla Asl, avrebbe dovuto ritenere sfornita di prova la domanda in quanto non aveva più modo di determinare in maniera certa ed inequivocabile che, per il 1999, v'era stata una riduzione del budget assegnato alla ricorrente, e che dunque quest'ultima l'aveva sforato: ritiene in sostanza la ricorrente che la ratio decidendi oltre che in immotivata, vìola la regola sull'onere della prova, in quanto ritiene provata l'eccezione pur dopo aver ritenuto inammissibili le prove che la fondano. In particolare, il primo motivo denuncia violazione degli articoli 183 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile e ribadisce che, fondandosi la pretesa della Asl su un documento ritenuto non utilizzabile, in accoglimento del primo motivo di appello, non v'era altra possibilità di ritenere fondata quella pretesa, e che la Corte d'appello non ha affatto motivato da cosa altro andava ricavata la prova. Il secondo motivo denuncia anche esso violazione degli articoli 183 codice di procedura civile e 2697 codice civile, ma in realtà si traduce in una specificazione del primo motivo, con l'argomento che quest'ultimo deve intendersi come la denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5: si chiede espressamente di verificare la logicità della motivazione (p.16) nella parte in cui richiama documenti diversi da quelli ritenuti non utilizzabili, nel senso che la Corte d'appello, espunti questi ultimi, non ha motivato le ragioni per le quali la tesi della Asl poteva essere accolta sulla base di documenti diversi.Osserva, in particolare, la ricorrente che, una volta venuti meno i documenti dichiarati non utilizzabili, la decisione non poteva reggersi sugli altri, che non solo non avevano alcun rilievo probatorio, ma soprattutto avevano fondamento su quelli espunti dal giudizio. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 183 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile. La tesi della ricorrente è che nell'accogliere il primo motivo di appello, vale a dire quello relativo alla utilizzabilità dei documenti, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente motivato le ragioni di tale accoglimento, e questa omessa motivazione ha poi condotto quegli stessi giudici a non saper illustrare le ragioni per le quali pur, avendo accolto quel primo motivo, l'appello dovesse essere rigettato sulla base di altre prove documentali. Risulta per conseguenza che l'argomento centrale di tutte queste tre censure è la tesi secondo cui i giudici di secondo grado, pur avendo ritenuto inutilizzabili documenti che in primo grado erano stati ritenuti decisivi per la revoca del decreto ingiuntivo, hanno ritenuto di dover confermare la decisione di primo grado sulla base di documenti diversi, ma senza dare adeguato conto di questa loro decisione. I primi tre motivi sono infondati. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 183 c.p.c. in modo infondato. Vorrebbe far derivare la sua violazione dalla circostanza che, una volta verificatasi e riconosciuta l'irritualità delle due produzioni effettuate come doc. nn. 8 e 9, l'utilizzo di altri documenti che, a dire della ricorrente, supponevano il contenuto delle produzioni irrituali, si sarebbe risolto nella violazione dell'art.183 c.p.c. La tesi è priva di fondamento in iure, perché in realtà il ragionamento si risolve in una censura sulla valutazione dell'efficacia probatoria dei detti documenti. Tanto disvela anche l'erroneità della censura ai sensi dell'art. 2697 c.c., che non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018 (massimata) e da numerose altre: dietro il preteso della violazione dell'art. 2697 4 c.c. si nasconde una censura sulla ricostruzione della quaestio facti ai di fuori dei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo vigente, per come indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn.8053 e 8054 del 2014. Il secondo motivo, là dove deduce la violazione delle stese norme ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., merita le stesse considerazioni. Anche intendendo la censura ai sensi del n. 5 al netto dei riferimenti alle due norme evocate, essa non è dedotta secondo i criteri indicati dalle già citate Cass. Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, ma sollecita - contro i principi indicati da essa - un controllo sulla valutazione delle risultanze probatorie. Il terzo motivo si duole che sia stato accolto il motivo di appello sulla tardività delle produzioni senza indicarne le ragioni. Non si comprende come un simile motivo possa rispettare l'interesse ad impugnare. Per completezza il Collegio rileva che in nessuno dei tre motivi si coglie una chiarezza sufficiente ad evidenziare, al di là della mancata evocazione, la sostanziale deduzione della violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., da parte della sentenza impugnata nella pur scarna motivazione enunciata nella quartultima e, particolarmente, terzultima proposizione a pag. 2. Sicché non è possibile esaminare i motivi secondo questa opzione, alla stregua dei principi indicati da Cass., Se. Un., n. 17931 del 2013. In ogni caso e ad abundantiam si dovrebbe comunque rilevare che la Casa di cura aveva proposto due motivi di appello, per quanto è dato intendere dalla succinta esposizione contenuta alle pagine 6 e 7 del ricorso: con il primo motivo aveva dedotto l'inutilizzabilità dei documenti di cui si è ampiamente detto, e che erano stati prodotti dalla Asl a sostegno della sua tesi; con il secondo motivo aveva ritenuto comunque non utilizzabile la delibera 2069 del 1999 ,che era già tra i documenti di cui si assumeva il tardivo deposito, per via dell'ulteriore fatto che quella delibera era stata annullata dal Tar.Risulta quindi già da questo che la Casa di cura, con l'atto d'appello, pur avendo lamentato la non utilizzabilità di alcuni documenti, non ha tuttavia posto la questione del valore probatorio degli altri documenti depositati dalla Asl, ossia di quelli su cui la Corte d'appello ha fondato la sua decisione.Ciò detto, pur essendo sintetica e in alcuni punti apodittica la motivazione della Corte d'appello, si possono comunque ricavare le ragioni in base alle quali quest'ultima ha ritenuto di dover rigettare l'impugnazione: si afferma infatti che la prova della inesistenza del credito per superamento dei limiti assegnati alla ricorrente derivava da altri documenti depositati dalla Asl, che i giudici di secondo grado menzionano nella motivazione, e pertanto la ratio decidendi, sebbene assai sinteticamente motivata, è comunque ricavabile dalla decisione impugnata. In particolare, i documenti su cui hanno fatto leva i giudici di merito consisterebbero nelle note regionali del 2001 con le quali la Regione Lazio ha definito la remunerazione spettante alla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 1999, con la conseguenza che non v'è alcuna contraddizione tra l'aver escluso dal novero delle prove un documento e l'aver assunto la decisione sulla base di altri documenti, né può dirsi che, facendo in tal modo, i giudici d'appello hanno violato la regola sull'onere probatorio, posto che non hanno attribuito tale onere alla parte sbagliata, ma hanno semplicemente ritenuto che l'onere spettante alla Asl è stato da quest'ultima assolto, ossia che lo è stato quanto all'avvenuto pagamento, nei limiti del dovuto, mediante il deposito di quei documenti. 6.-Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 codice civile: a dispetto della rubrica non pone una questione di violazione della regola dell'onere della prova, ma censura la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima ha negato rilievo all'avvenuto annullamento ad opera del Tar della delibera regionale numero 2069 del 1999. I giudici d'appello hanno ritenuto che l'annullamento abbia valore nei soli confronti delle parti che hanno impugnato e non della ricorrente, che è rimasta estranea al giudizio di impugnazione, e ciò in quanto si trattava di un atto cosiddetto plurimo, ossia di un atto che prevedeva limiti di remunerazione diversi per ciascun soggetto accreditato, con la conseguenza che l'annullamento a favore di uno di tali soggetti non giova all'altro se costui non abbia impugnato. Questa tesi è contestata sostenendo che invece in base ad una giurisprudenza amministrativa l'annullamento di quell'atto ha efficacia erga omnes e quindi avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione dalla Corte di Appello.Inoltre, secondo la ricorrente, la decisione dei giudici di secondo grado è contraddittoria nella misura in cui attribuisce all'atto natura di atto plurimo, e dunque esclude che l'annullamento di tale atto ottenuto da soggetto impugnante valga a vantaggio di chi non ha impugnato, pur dopo aver ritenuto tale atto non utilizzabile, come si è visto ai motivi precedenti. Il motivo è inammissibile. Va rilevato in primo luogo ed in modo assorbente che la ricorrente non fornisce, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., elementi per la individuazione del contenuto di tale delibera. Soltanto in base ad essi e, dunque conoscendo il detto contenuto, si potrebbe stabilire se si sia o meno in presenza di un atto "plurimo" e apprezzare gli effetti dell'annullamento In secondo luogo ed ulteriormente - lo si osserva ad abunantiam - va considerato che nemmeno le ragioni di tali effetti vengono spiegati nel ricorso modo in modo sufficientemente chiaro ed idoneo a giustificare la prospettazione. Intanto, si tratta dell'atto che era stato dichiarato inutilizzabile, così che una sua ulteriore dichiarazione di inutilizzabilità, sia pure per altre ragioni, ossia per avvenuto annullamento, non ha alcuna rilevanza sulla decisione: se i giudici d'appello hanno affrontato la questione è solo perché essa era posta con il secondo motivo che poteva essere considerato assorbito e che ha dato luogo ad una pronuncia ultronea, ma non per ciò stesso tale da costituire ratio decidendi vera e propria. Ad ogni modo, i giudici d'appello hanno ritenuto che la delibera in questione avesse natura di atto plurimo, ossia di un atto che riguarda i destinatari in modo diverso l'uno dall'altro, e che conseguentemente l'annullamento di tale atto non può che giovare solo alla parte in causa e non può avere effetti erga omnes, riguardando ossia la sola disposizione che interessa la parte che l'ha impugnata. Questo ratio in realtà non è contestata adeguatamente del ricorrente, che si limita a prospettare come nel caso di atti plurimi ma inscindibili l'annullamento valga erga omnes e riguardi anche chi non ha impugnato, ma, in astratto, senza alcuna dimostrazione del fatto che l'atto di cui si discute è per l'appunto, si plurimo, ma inscindibile.In fine, anche per il motivo in esame non vi sono gli estremi di chiarezza per intendere la censura sotto un profilo sostanziale come dedotta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. 7.-11 ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 4000,00 euro per spese, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dov
Decreto Cassazione n. 12260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris