CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 07378/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 273/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23171/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale A.P. Viola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l’istanza di rideterminazione della pena, presentata da [OSCURATO:PERSONA], per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.181 comma 1 bis del d.lvo n. 42 del 2004 a seguito della sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del medesimo Tribunale, in data 23/01/2009, e, per l’effetto riqualificato il reato paesaggistico nella fattispecie di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, ha confermato la pena per esso inflitta, quale reato satellite, a titolo di continuazione. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, l’illegalità della pena inflitta a titolo di continuazione. A fronte della rilevata illegittimità costituzionale della fattispecie di cui all’art. 181 comma 1 bis del d.lvo n. 42 del 2004 e della conseguente applicazione delle pene previste per il reato paesaggistico contravvenzionale, con conseguente applicazione di un regime meno gravoso, l’aumento di pena per esso inflitto sarebbe un aumento di pena illegale. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7378/2026 Roma, lì, 24/02/2026 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. - Il ricorso non è fondato. L’ordinanza impugnata, sulla richiesta di procedere alla rideterminazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di cui agli artt. 633,639 bis cod.pen., 44,64,71,83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e artt. 181 comma 1 bis d.lgs. n.42 del 2004, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del reato paesaggistico con sentenza n. 56 del 2016, ha dapprima escluso la prescrizione del reato paesaggistico contravvenzionale, in quanto non erano maturati i termini di prescrizione nel giudizio di cognizione, e, poi, ha rideterminato la pena applicando i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. 5. Come è noto la ristrutturazione della fattispecie penale ha comportato una serie di conseguenze perché dalla trasformazione di talune fattispecie, in precedenza sussunte nel comma 1-bis dell'articolo 181 d.lgs. n. 42 del 2004 ed ora scorporate perché fatte rientrare nell'ambito dell'illecito contravvenzionale di cui al primo comma della predetta disposizione, deriva una modifica del trattamento sanzionatorio. In questo quadro, l'articolo 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 secondo cui cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, si atteggia come criterio autonomo di flessibilità del giudicato che si aggiunge a quelli declinati, tra gli altri, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del codice penale, tutti ispirati dalla medesima ratio di consentire la recessività del giudicato per assicurare la preminenza dei diritti fondamentali della persona rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità sottese alla intangibilità di una sentenza irrevocabile di condanna, non potendo uno Stato di diritto tollerare l'esecuzione di pene illegali. Questo principio è stato già espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle S.U. Gatto (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696) secondo cui «l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989)» ed è stato affermato anche con riguardo al giudice dell’esecuzione (S.U. n. n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859 – 01). Quando, poi, la modifica del trattamento sanzionatorio riguarda un reato satellite, l’aumento deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, fermo restando che, all'esito della rinnovata disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 – 01; Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Rv. 265245 – 01). 6. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata riqualifica il fatto quale reato contravvenzionale e, poi, procede alla rideterminazione della pena, espressamente richiamando i principi enunciati dalle citate Sezioni Unite, e in applicazione dei criteri dell’art. 133 cod.pen. che esplicitamente richiama. In particolare, l’ordinanza impugnata, considerato che il reato paesaggistico è reato satellite, unitamente a reati edilizi, e che il reato più grave è il delitto di cui all’art. 633 e 639 bis cod.pen., la cui pena è rimasta invariata, così come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex 62 bis cod.pen., ha ritenuto congruo l’aumento di 15 giorni di reclusione, come già stabilito dal precedente giudice, per tutti i reati satelliti ivi compreso il reato paesaggistico come riqualificato in reato contravvenzionale. La misura dell’aumento è ritenuta congrua anche alla luce della natura contravvenzionale del reato paesaggistico, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., a cui fa espresso riferimento. Il Tribunale è pervenuto ad una rideterminazione della pena, di cui ha dato una motivazione anche con riguardo all’aumento per la continuazione per la fattispecie ora divenuta contravvenzionale, fondata sui criteri di cui all’art. 133 cod.pen. Non si versa in un caso di illegalità della pena secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare S.U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, che richiamando la precedente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n. 15498/2021 del 16.11.2020, Lovric, hanno affermato che è “pena illegale” quella pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale ed anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01). In secondo luogo, ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato, occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa (Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Arena, Rv. 270540 – 01), e così l'aumento a titolo di continuazione è stato operato applicando la pena della reclusione, prevista per il reato di cui all’art. 633 e 639 bis cod.pen., per i reati satelliti contravvenzionali. L’aumento di pena non è “pena illegale”. Né la ricorrente non contesta il giudizio di congruità dell’aumento per il reato paesaggistico posto in continuazione con gli altri reati. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]